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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1994

Cassazione n. 25329/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che la condotta di detenzione si inserisse in un allarmante contesto organizzato, in considerazione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta (circa 700) e al confezionamento della stessa in macroporzioni, evidentemente destinate alla cessione all'ingrosso nei confronti di spacciatori al dettaglio; elementi, quindi, che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).

Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l'inammissibilità anche il secondo motivo, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a tite!" di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore paALa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che la condotta di detenzione si inserisse in un allarmante contesto organizzato, in considerazione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta (circa 700) e al confezionamento della stessa in macroporzioni, evidentemente destinate alla cessione all'ingrosso nei confronti di spacciatori al dettaglio; elementi, quindi, che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l'inammissibilità anche il secondo motivo, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a tite!" di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore paALa
Sentenza Cassazione n. 25329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris