CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 36696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ye.:102:1-s cutrQ 2,‹ >e.kt•V470X'4..PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. udito il d' sore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza emessa in data 23 gennaio 2018 ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato incendio boschivo (fatto del 17 luglio 2016) di cui alla imputazione, con condanna dell'imputato alla pena - sospesa - di anni uno e mesi quattro di reclusione. 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 10 maggio 2022 ha confermato la prima decisione. I temi trattati in secondo grado sono i seguenti: a) la Corte di secondo grado conferma la ricorrenza dell'elemento psicologico doloso, posto che il Senesi è stato ripreso dalla 'fototrappola' (installata allo scopo di monitorare il territorio, già interessato da altri incendi di balle di paglia) in circostanze tali da desumere senza dubbio alcuno la volontarietà del gesto che ha determinato il principio di incendio. Peraltro il Senesi era sceso dallo scooter proprio in prossimità della rotoballa e si era portato subito a ridosso della medesima impugnando un accendino, il che rappresenta un ulteriore elemento indicativo della volontarietà del gesto ; b) viene altresì confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione tanto della assoluta gratuità del gesto (le cui conseguenze dannose sono state limitate esclusivamente dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco) che della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo doloso. 2.1 Si ripropone, contestando le argomentazioni espresse in sentenza, la tesi della accidentalità dell'incendio, dovuto al lancio - incauto - del mozzicone di sigaretta appena fumata. Gli elementi indizianti indicati dalla Corte di Appello non sarebbero né gravi né univoci. In realtà la sequenza fotografica - dati gli intervalli di circa un minuto tra gli scatti - non contiene alcun elemento che raffigura la pretesa azione delittuosa e lascia aperte più ipotesi fattuali. La opzione per la volontarietà del gesto - con dolo diretto - non sarebbe dunque sostenuta da un ragionamento logico e sarebbe frutto di mere asserzioni. 2.2 Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria del 6 aprile 2023.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero le confutazioni difensive mirano, in realtà, ad un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità. La verifica della ricorrenza del dolo diretto, peraltro, è stata realizzata in sede di merito senza vizi logici e con assoluto rispetto dei canoni di metodo di cui all'art.192 comma 2 cod.proc.pen. . Se vi fosse stata una videoripresa integrale del comportamento del Senesi la ricostruzione sarebbe stata assistita da prova 'storica' e non da prova indiziaria. Ma da ciò non deriva alcuna incertezza sulla ricostruzione della volontà del soggetto agente, nei termini indicati in sede di merito. 3.1 Come è stato più volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo è fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziarla, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U. Espenhahn n. 38343 del 29.4.2014 ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall' id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici..» in senso analogo, tra le molte, Sez. II n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella). Nel caso in esame è stato congruamente apprezzato in sede di merito il comportamento complessivo tenuto dal Senesi nella vicenda, a partire dalla 'fermata' in corrispondenza della rotoballa immediatamente dopo andata a fuoco, il che corrisponde , proprio secondo l' id quod plerumque accidit i a regole di logica comune. Ciò rende non rivalutabile il ragionamento probatorio in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 18 aprile 2023