CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27413-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2641/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27413/2020 Numero sezionale 2336/2022 Numero di raccolta generale 11526/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2467 c.c. del rimborso dei finanziamenti per Euro 543.020,00 effettuato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai soci (nonché coniugi) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’anno precedente il fallimento della società (dichiarato in data 05/09/2011), condannandoli alla restituzione in proporzione delle loro rispettive partecipazioni societarie (95% e 5%); 1.1. per quanto rileva in questa sede, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, in quanto generico, il motivo d’appello sull’erronea imputazione dei versamenti a titolo di rimborso dei finanziamenti, ed ha rigettato le contestazioni relative alla sottocapitalizzazione, quale presupposto dell’art. 2467 c.c. (v. Cass.16291/2018) – avendo il c.t.u. accertato anche la sproporzione fra indebitamento e patrimonio netto – e al criterio di proporzionalità alle partecipazioni societarie, posto che i rimborsi in favore della Manzari evidenziati dal c.t.u., per Euro 56.500,00 (non già Euro 6.500,00) superavano ampiamente la somma che la socia era stata condannata a restituire in forza del criterio applicato (Euro 27.191,12); 1.2. avverso la suddetta sentenza la sola [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi; 1.3. la curatela intimata non ha svolto difese; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., per avere la corte d’appello trascurato che il versamento di Euro 50.000,00 era confluito su conto corrente cointestato con lo Schiattarella, di cui quest’ultimo «aveva attestato l’uso a Ric. 2020 n. 27413 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27413/2020 Numero sezionale 2336/2022 Numero di raccolta generale 11526/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 sé esclusivo», con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto restituire solo la somma effettivamente ricevuta di Euro 6.500,00; 2.1. il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza – in quanto non viene indicato come e quando sarebbero stati dedotti e provati la co-intestazione del conto corrente tra i due coniugi ed il suo “uso esclusivo” da parte dello Schiattarella – sia per difetto di interesse, poiché, operando il principio per cui «nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati (…) dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali» (Cass. 26991/2013, 77/2018), la somma da restituire sarebbe stata superiore a quella calcolata dai giudici di merito secondo il criterio di proporzionalità alle partecipazioni societarie; 3. con il secondo mezzo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo», avuto riguardo alla mancata delibazione della richiesta ex art. 356 c.p.c. di ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado sul rapporto di lavoro intrattenuto dalla Manzari con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale causale dei bonifici effettuati in suo favore; 3.1. il motivo è inammissibile sia per un difetto di autosufficienza analogo a quello riscontrato nel primo motivo, sia perché la ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi di inammissibilità del secondo motivo di appello (per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.) relativo proprio alla prova della causale dei bonifici effettuati dalla società ai soci; 3.2. inoltre, a fronte dell’istruttoria svolta in primo grado, di cui si dà atto nella sentenza impugnata (produzioni documentali della curatela fallimentare, interrogatorio formale dei convenuti, c.t.u.), la censura esula dalla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte Ric. 2020 n. 27413 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27413/2020 Numero sezionale 2336/2022 Numero di raccolta generale 11526/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) ed investe invece l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa delle fonti di prova rispetto al fatto che si intende provare, che non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017); 4. segue l’inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato; 5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 27413 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s