CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 27751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2564/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 2 1 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 775/2021della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/7/2021; [OSCURATO:PERSONA] medici. ASP Agrigento. Mancata graduazione. Risarcimento. R.G.N.2564/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso in cassazione con in calce accettazione sottoscritta dal controricorrente e dal suo difensore; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione. P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità