CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso Proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di POTENZA, con sentenza del 20/5/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA il 3/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 116 del CdS e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge "in ordine all'inversione dell'onere della prova circa la mancata sottoposizione ad esame dell'imputato. Violazione del diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere". 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 116 C.d.S. in ordine all'accertamento della recidiva nel biennio.2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione della legge con riferimento all'inversione dell'onere della prova. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente al criterio di valutazione della prova utilizzato dal giudice di merito ed eventualmente rilevabile solo quale vizio di motivazione, è manifestamente infondata. La Corte di appello, la cui motivazione peraltro si fonde e integra con quella del giudice di primo grado, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto e all'accertamento della responsabilità - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale, a fronte del rinvenimento del bene nella disponibilità dell'imputato, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). 2. La doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata. Dagli atti, infatti, non risulta che la difesa abbia nel corso del giudizio di merito addotto elementi idonei a confutare la definitività del suddetto accertamento relativo alla precedente violazione, sicché deve ritenersi immune da censure la decisione delle Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della recidiva (cfr. Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione