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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31507/2026

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tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentita la difesa delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositatoconclusioni e nota spese, per sè e per il difensore che ha sostituito;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso echiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte di assise di Livornogiudicava l’odierna ricorrente colpevole del delitto di cui agli artt. 575 e 576,comma 1, n. 2 e 577, comma 1, n. 1 e 3 cod. pen. e la condannava alla pena dianni venti di reclusione, previa esclusione dell’aggravante della premeditazione eprevio riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente,ritenuta prevalente sulla residua aggravante costituita dall’aver commesso ilfatto ai danni del figlio di anni due.Avverso la sentenza, proponeva appello la difesa dell’imputata.

La Corte diassise di appello di Firenze, con la sentenza del 17 dicembre 2025, oggiimpugnata, riformava la sentenza nella sola pena, riducendola a quella finale dianni 19 di reclusione.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesadell’imputata sulla base di tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp.motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia il vizio di motivazionedella sentenza impugnata nel punto relativo al diniego dirinnovazione dell’istruttoria mediante espletamento di nuovaperizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata.In particolare, lamenta:che la Corte territoriale abbia risolto il motivo di appellorelativo alla mancata presa in esame della consulenza delconsulente tecnico della difesa, affermando che il parere dellaconsulente “non risulta nemmeno motivato, sicché la suaaffermazione non è idonea ad inficiarne con conclusioni”.

Sotto taleprofilo, evidenzia che la Corte è incorsa in un travisamento dellaprova per omissione in quanto le motivazioni delle conclusionirassegnate sono contenute nelle osservazioni di replica alla periziadel perito, dott. [OSCURATO:PERSONA];che, in questo modo, non si sia confrontata con le articolateargomentazioni del consulente, così disattendendo i principigiurisprudenziali che, in caso di consulenze con esiti divergenti(come in quello in esame, nel quale ciascuno degli esperti èpervenuto a diverse conclusioni), richiedono al giudice di fornireuna congrua motivazione in ordine alle ragioni della scelta,confrontandola con quelle disattese, e fornendo una motivazioneapparente;che le tesi della consulente della difesa sono state respintesenza un adeguato ragionamento logico-argomentativo;che la Corte ha reso una motivazione illogica laddove hadesunto la persistenza di una residua capacità di intendere e divolere dell’imputata dal fatto che ella “non ha avuto allucinazioni oun comportamento disorganizzato ed ha addirittura subito mutatol’originaria versione del fatto (caduta del figlio da un’altalena) nonappena vi erano state le contestazioni degli inquirenti che nonavevano trovato il parco giochi indicato dall’imputata”.

Ad avvisodella difesa, l’assenza di allucinazioni è irrilevante rispetto allaincapacità di intendere e di volere (omettendo, peraltro, la Corte diprendere in considerazione le allucinazioni uditive, pure emerse) ela motivazione non è chiara laddove argomenta sulla base di unaassenza di “disorganizzazione” del comportamento che non tieneconto della condotta della ricorrente dopo il reato, quando havagato per ore con il figlio esanime in braccio.

Indica, comeulteriore argomento di illogicità, la circostanza che la Corte abbiainterpretato le diverse versioni dei fatti fornite dalla ricorrentecome indicative di un comportamento teso ad organizzare unalinea difensiva, anziché come indice di difficoltà a ricostruire ilvissuto.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censura la decisione per avereaffermato la responsabilità della ricorrente a titolo di dolo,nonostante la ricostruzione del fatto non consenta di ritenereprovata l’elemento soggettivo del reato oltre ogni ragionevoledubbio.

A tal fine, elenca taluni profili di inadeguatezza ed illogicitàde l la mot ivaz ione, come, ad es. ne l la r i costruz ionedell’atteggiamento soggettivo della condotta sulla base del puntodi caduta del piccolo XXXXXX, argomentato sulla base delle soledichiarazioni dell’imputata, la cui attendibilità è riconosciuta inmodo “intermittente” e senza alcun ausilio tecnico, nonché inassenza di tracce al suolo nel punto di presunto impatto e, alcontrario, in presenza di tracce all’interno del fabbricato.2.3 Con il terzo motivo, infine, lamenta che non sianostate riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonostanteil comportamento processuale collaborativo e la condottasuccessiva al fatto.

Lamenta altresì che le circostanze attenuanti dicui all’art. 89 cod. pen., siano state riconosciute in misura inferioread un terzo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4.

Il difensore delle Parti civili ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso5.

La difesa ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto basato su motivi infondati, deve essererigettato.2.

Al fine di una migliore comprensione, pare opportuno riferiresinteticamente in ordine ai fatti accertati.Il giorno 16.8.2023, l’odierna ricorrente giungeva in Livorno con ilproprio figlio minore, di anni due.

Dopo essersi aggirata con il bambinonella città, entrava con il piccolo nell’edificio sito in via del Bosco n. 32intorno alle ore 17.05, e ne riusciva intorno alle ore 4.36 della notte.

Ilracconto della donna e i risultati delle indagini consentivano di accertareche ella, tra la mezzanotte del 16.8 e le primissime ore del 17.8., lasciavacadere nel vuoto il proprio bambino dal sesto piano.

Per effetto dellacaduta, il piccolo decedeva all’istante a causa dello shock combinatoostruttivo ed emorragico cagionato dal grave traumatismo cheinteressava più distretti corporei (torace, addome, ossa lunghe, bacino).La Corte di assise riteneva che la caduta fosse stata determinata da ungesto volontario della madre che aveva lanciato il bambino nel vuoto, enon da un incidente, dovuto ad una disattenzione o momentaneadebolezza fisica della donna che, nel tentativo di rinfrescare il bambinoaccaldato, lo aveva esposto alla finestra, secondo una versione dei fattiproposta dalla stessa imputata.

Tanto desumeva dal fatto che: la cadutanel vuoto aveva richiesto che la donna si sporgesse dal davanzale versol’esterno in quanto, diversamente, il bambino sarebbe cadutoperpendicolarmente sul pianerottolo; dal fatto che nessuna traccia dellacaduta era stata rinvenuta sui motocicli posteggiati sotto la finestra, ovesarebbe stato prevedibile rinvenirle ove il piccolo fosse scivolato dallebraccia della madre, cadendo, quindi, perpendicolarmente.

Ciò induceva aritenere che egli fosse stato lanciato dalla finestra, imprimendo, quindi, alcorpicino, una traiettoria non perpendicolare, ma ad arco; dallaconsiderazione di ordine logico secondo la quale, ove ella avesse intesorinfrescare il bambino, sarebbe stato sufficiente spogliarlo, mentre ilpiccolo era stato trovato completamente vestito.La Corte confermava tale conclusione anche sulla base di ulteriorifatti: le dichiarazioni della stessa imputata, la quale riferiva che già lamattina del 16 aveva avuto intenzione di sopprimere il bambino e sestessa mediante l’assunzione di un quantitativo importante di farmaciantiipertensivi assunti e somministrati al bambino con il cibo (condottasmentita dagli esami autoptici); il fatto che aveva lasciato tutti gli effettipersonali del piccolo nell’hotel di Pisa, ove aveva soggiornato con il figlio,nella consapevolezza che non ne avrebbe avuto più bisogno; il fatto chenon sono stati ritrovati i due telefoni cellulari nella sua disponibilità,circostanza indicativa della prospettiva di non avere futuro.Sulla base delle dichiarazioni della donna individuava, inoltre, ilmovente del grave gesto nel timore, da ella espresso, che terminata lavacanza, il padre del bambino glielo avrebbe sottratto attraverso unamodifica delle condizioni di affidamento.In ordine alla imputabilità della donna, la Corte di assiserappresentava che la capacità di intendere e di volere dell’imputata erastata oggetto di plurimi esami:il Pubblico ministero aveva affidato la consulenza al Prof. [OSCURATO:PERSONA], ilquale non aveva ravvisato nell’imputata una patologia psichiatrica tale daridurre o escludere la sua capacità di intendere e di volere, pur avendoravvisato uno stato psicologico generico di ansia e sofferenza, unatendenza al vittimismo, alla diffidenza e sospettosità, nonché il timore perla sottrazione del figlio in ragione delle proprie condizioni didisoccupazione e della mancanza di una dimora.Inoltre, poiché nel corso dell’esame dibattimentale dell’imputata eraemerso che ella aveva precedenti psichiatrici, la Corte aveva acquisito lecartelle cliniche dei ricoveri subiti dalla donna in XXXXXX, XXXX,XXXXXXX e, conseguentemente, aveva conferito incarico peritale al prof.Il perito aveva concluso ritenendo l’imputata “una donna con unapersonalità molto problematica”, affetta da un “grave disturbo borderlinedi personalità”.

Evidenziava che la sua personalità era caratterizzataanche da distorsioni cognitive e da una scarsa adesione alla realtà, comedimostrato anche dal fatto che, dopo aver provocato la morte del suobambino, ella non aveva chiesto i soccorsi, ma si era attardata nelcondominio senza probabilmente essersi resa conto che il piccolo eraormai spirato.Riscontrava, altresì, nella donna i sintomi di un’ideazione paranoideatransitoria con spunti persecutori, desunta dalle immaginate intenzioni delpadre del bambino di sottrarglielo, dalla percezione che i [OSCURATO:PERSONA] demolire la sua immagine, dalla denuncia per maltrattamentipresentata nei confronti del compagno e archiviata e, in precedenza,presentata anche nei confronti del marito ad XXXXXXetc., diagnosiconfermata anche dal tentativo di suicidio posto in essere nel Natale del2005.Il perito, nonostante le patologie riscontrate, riteneva che queste nonavessero avuto una efficienza causale sugli accadimenti e, in particolare,nella fase ideativa, di progettazione ed esecuzione del crimine e nellacondotta success iva, non avendo impedito a l l ’ imputata d iautodeterminarsi nella commissione dell’omicidio del figlio.Ulteriore consulenza acquisita era stata quella del consulente tecnicodella parte civile, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale era pervenuto alla medesimadiagnosi di disturbo borderline di personalità, ma, a differenza del dott.compromesso la capacità di autodeterminazione della donna, la quale,quindi, doveva ritenersi affetta da un vizio di mente che avevagrandemente scemato la sua capacità di intendere e di volere.La Corte di assise, esclusa la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], le cuiconclusioni erano condizionate in modo insuperabile dalla parzialitàdell’anamnesi, aderiva alle conclusioni del consulente della parte civile.

Inparticolare, partendo dalla diagnosi del grave disturbo di personalità edalla sua idoneità ad incidere sulla imputabilità in base ai principi espressidalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317 –01, osservava che sulla seria storia psichiatrica della paziente (contentativi suicidari), affetta da disturbo borderline di personalità,consistente, intenso, rilevante e grave, sostanzialmente protrattosi senzasoluzione di continuità negli anni, si era andata ad innestare, comefattore scatenante, l’infondato convincimento che l’imminente conclusionedella stagione estiva avrebbe comportato la definitiva perdita del figlio,che sarebbe tornato presso il padre, e la sua estromissione dal ruolo dimadre a causa dello stato di disoccupazione e dell’assenza di una dimora.Evidenziava che “Poiché il disturbo borderline di personalità ha tra i suoiindici sintomatici l’incapacità di tollerare la frustrazione e l’abbandono, acui seguono comportamenti impulsivi e incontrollati, appare evidente cheil gesto estremo di XXXXXXXXXXXXXXXXX, che l’ha indotta ad ucciderel’amato figlio, costituisce espressione tipica della malattia di cui ella èaffetta”.

Aggiungeva che detta patologia non aveva comportato unacompromissione seria della capacità di organizzare concretamente il fatto,ma le aveva impedito, sul piano cognitivo, di elaborare e valutare conserenità e obiettività gli sviluppi futuri della sua relazione con il figlio.

Taleerronea percezione, secondo la Corte, aveva determinato una reazioneestrema, incongrua e sproporzionata, che aveva inquinato il suo processovolitivo e decisorio, conducendola alla risoluzione di uccidere il figlio,vedendo in ciò l’evento risolutivo della sua condizione patologica.Riteneva, quindi, che la sproporzione e la violenza della reazione fosserodimostrativi della severa riduzione della capacità di intendere e di volere,che comportavano il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 cod.pen.Negava, invece, le circostanze attenuanti generiche in ragione delle“peculiari modalità del fatto” e del “lacunoso e non veritiero racconto dellavicenda da parte dell’imputata”.3.

La Corte territoriale, provvedendo sui motivi di appello,confermava nel merito la sentenza di primo grado.

Negava che lacondotta dell’imputata potesse qualificarsi come colposa, non essendocredibile la versione dei fatti fornita volta ad avvalorare la tesi di unacondotta negligente, disattenta, imprudente, ma non dolosa.

In proposito,riferiva in ordine alla profondità del vano della finestra che non avrebbeconsentito la caduta nel vuoto del bambino, ove questi fosse scivolato,richiedendosi, invece, per la precipitazione, che il piccolo fosse statosporto dalla finestra; che la motivazione della esposizione alla finestra perrinfrescare il piccolo che appariva accaldato, non era credibile, posto che,più semplicemente, ella avrebbe potuto spogliarlo degli abiti che, invece,il piccolo indossava quando era caduto e quando, ore dopo, era statopreso in consegna dai soccorritori (abiti non cambiati in quanto la donnanon aveva portato con sé il cambio del piccolo e in quanto sugli abitierano presenti lesioni a stampa in conseguenza della precipitazione);aggiungeva, inoltre, che poiché i ciclomotori parcheggiati sotto la finestrasporgevano di circa due metri, solo un lancio con conseguente traiettoriaparabolica poteva giustificare il fatto che sui ciclomotori non fosse rimastoalcun segno della caduta, non essendovi, peraltro, corpi sporgenti, chepotessero deviare la caduta.

Concludeva, sul punto, ritenendo che,smentite le ipotesi alternative proposte dalla difesa, doveva confermarsi laricostruzione del giudice di primo grado, secondo il quale la vittima erastata lanciata dal sesto piano, volendo la madre uccidere il piccolo perevitare che il padre potesse definitivamente sottrarglielo.Con riferimento alla imputabilità, negava la necessità di unarinnovazione dibattimentale mediante rinnovo della perizia psichiatrica.Condivideva le ragioni per le quali la Corte di assise aveva inteso superarele conclusioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, dott.[OSCURATO:PERSONA]; evidenziava che sia la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sia quella deldott. [OSCURATO:PERSONA] (consulente tecnico della parte civile) avevano conclusoriconoscendo un disturbo borderline della personalità e che solo lapsicologa dell’imputata aveva ipotizzato uno “stato psicotico breve” cheavrebbe influito sulla sola capacità di volere.

Osservava che, non essendotale diagnosi motivata, non era idonea ad inficiare le conclusioni del peritoe del consulente della parte civile.

Condivideva, infine, le conclusioni cuiera pervenuta la Corte di assise in ordine all’incidenza che la patologiaaveva avuto non sulla capacità organizzativa, bensì sulla capacitàcognitiva, ovvero di percepire esattamente la realtà e, quindi, di valutarecon serenità e obiettività la situazione.

In tal modo, la Corte territorialecondivideva le osservazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale “lapercezione dell’imminente perdita del figlio come evento privo diqualsivoglia possibile soluzione alternativa, unitamente alla prospettiva diun’esistenza catastrofica per il bambino – vissuti patologicamenteamplificati dal sottostante disturbo borderline di personalità – hannocostituito motivo di scompenso psichico acuto, esitato poi nella tragicacondotta”.

Riteneva, quindi, che la malattia dell’imputata avesse influitosulla sua condotta omicidiaria, ma senza abolire la capacità di volere perl’assenza di stati psicotici [desunta dalla conservata capacità diorganizzazione, dalla capacità di adeguare all’evoluzione dell’indagine latesi difensiva (inizialmente aveva affermato che il bambino era cadutodue volte dallo scivolo)], dalla ricerca di una soluzione per attuare ilproposito (ella aveva ricercato un edificio alto, essendosi recata dapprimain uno di dieci piani), determinando i propri effetti sulla sola capacitàpercettiva e di interpretazione della realtà.Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, osservava chenon vi erano elementi positivi che consentivano di riconoscerle, utile nonessendo né lo stato di incensuratezza ed essendo la patologia psichica, giàvalutata nella concessione dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen.Quanto alla riduzione ex art. 89 cod. pen. in misura inferiore ad unterzo, osservava che, nel giudizio di bilanciamento, l’attenuante era statagià ritenuta prevalente sulla aggravante del rapporto di filiazione e chel’entità della diminuzione andava valutato in relazione all’incidenza sullacapacità che non aveva mai perso in relazione a quella di volere, ma solovisto scemare in relazione alla capacità di intendere.4.

Ciò posto, il ricorso è, nel suo complesso, infondato.4.1 Quanto al primo motivo, articolato in plurimi argomenti che,essendo strettamente connessi si esaminano congiuntamente, si osservache l’art. 603 cod. proc. pen. subordina la rinnovazione dell’istruttoria allaverifica della incompletezza dell’indagine dibattimentale ed allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo statodegli atti.

In particolare, si è affermato che la norma «subordina larinnovazione del dibattimento, da una parte, alla condizione di una suanecessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearnel'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedientiprocessuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ognivalutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a direcome un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto,insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale deldibattimento.

La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso algiudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede dilegittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri)» (Sez. 6, n. 48093 del10/10/2018, Rv. 274230-01).D’altro canto, la perizia è un mezzo di prova essenzialmentediscrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione inordine alla necessità di svolgere indagini specifiche; ne consegue che ilconvincimento del giudice al riguardo, se sorretto da adeguatamotivazione, non è censurabile davanti a questa Corte.Nel caso in esame, la tesi accolta dalla Corte di assise e dalla Corte diassise di appello che si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d.doppia conforme, superano le critiche mosse dalla difesa, essendo statacongruamente motivata la superfluità di nuove verifiche su un tema sulquale sono state compiute quattro consulenza (tre di parte e unad’ufficio).In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non necessaria larinnovazione istruttoria in quanto gli elementi probatori raccolti in ordinealla imputabilità della odierna ricorrente sono stati ritenuti sufficienti e, alcontrario, sono stati ritenuti inidonei ad inficiare le conclusioni cui erapervenuto il giudice di primo grado, gli argomenti del CT della difesa,dr.ssa Bramante.

La Corte ha osservato che la consulente, psicologa epsicoterapeuta, aveva riferito di uno “stato psicotico breve”, il cuiverificarsi, tuttavia, non risultava motivato e era inidoneo a confutarequanto esposto in modo convincente dal perito.

Illustrava, quindi, gliargomenti spesi sul punto dal consulente della parte civile, in quantoidonei a spiegare il nesso causale tra la patologia riscontrata e la gravecondotta omicidiaria e chiariva i motivi in base ai quali riteneva che lapatologia avesse investito la sola sfera della capacità di intendere.Osservava che, invece, quella di volere non risultava intaccata, ciòdeducendosi sia dalla lucidità dimostrata nella programmazionedell’omicidio (con la ricerca del luogo più idoneo per realizzare lacondotta, dalla programmazione del fatto evincibile dall’abbandono deglieffetti personali del bambino in albergo), sia nel tentativo di allestire unapropria difesa con tesi che avevano richiesto comunque indagini peressere smentite (il sopralluogo in Tirrenia alla ricerca del parco giochi ovesi sarebbe verificata la caduta accidentale; le verifiche sui luoghi, gliesami tecnici, l’esame autoptico etc. per accertare la modalità dellacaduta).

Negava, inoltre, che la condotta, per quanto socialmenteinaccettabile, potesse essere in sé indicativa di un disturbo psichiatricototalizzante.Ciò posto, si osserva che questa Corte ha ripetutamente affermatoche «[n]on è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice dimerito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, forniscacongrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversatesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omessoesame critico di ogni deduzione difensiva». (Sez. 2, n. 49742del 10/10/2023, Rv. 285866 – 01).Nel caso in esame, i giudici di merito hanno argomentato in ordinealle ragioni per le quali hanno ritenuto di dover aderire alle conclusioni delconsulente della parte civile e perché hanno disatteso quelle degli altriprofessionisti e si sono soffermati sugli elementi specificamente dedottidalla difesa.

Si allude, in particolare, alla valutazione della “storia” clinicadella imputata (più volte ricoverata in centri di salute mentale, con piùtentativi suicidari, accusata di un “gesto così insensato” da non rientrarenei canoni della normalità), nonché agli argomenti dai quali si è desuntal’assenza di psicosi (mancanza di allucinazioni, comportamentoorganizzato, capacità di prospettare tesi difensive).Rispetto ai temi prospettati, la Corte di assise prima e la Corte disecondo grado, poi, hanno fornito una interpretazione che non merita lecensure mosse e rispetto alla quale le prospettazioni del ricorrente sipongono come meramente reiterative.La Corte, infatti, ha interpretato la mancanza di allucinazioni e ilmantenimento di una capacità di organizzazione come indicativi di unaassenza di stati psicotici (in tal modo, peraltro, superando anche la tesidel consulente tecnico della difesa).

Gli argomenti opposti (cherichiamano la condotta successiva al reato, quando la donna vagava con ilbambino ormai deceduto in braccio, verosimilmente nella mancatacomprensione del suo decesso) prospettano elementi che la Corte non haobliato, avendo riconosciuto che la patologia ha reso la capacità diintendere grandemente scemata (in tal senso, il ritardo nellacomprensione dell’esito letale della caduto è coerente con la riduzionedella capacità di analisi della realtà), ma li ha ritenuti parzialmenteincidenti sulla capacità, in base alla valutazione complessiva delcomportamento tenuto.

Il ragionamento è logico e non superato dalleallegazioni difensive che non riescono ad inficiare né da un punto di vistascientifico, né da un punto di vista logico-argomentativo, la tesi accoltadai giudici di merito in ordine alla parzialità della incapacità di intenderedell’imputata.Le considerazioni esposte evidenziano l'aspecificità della censuramossa dalla difesa sotto il profilo del travisamento per omissione dellaprova costituita dalla relazione del consulente di parte.Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che l’art. 581, comma 1,lett. b) e d) cod. proc. pen., dispone, a pena di inammissibilità del ricorso,che questo contenga l’indicazione delle prove delle quali si deducel’inesistenza, l’omessa assunzione o l’erronea valutazione, nonché leragioni di diritto o gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.

In taledisposizione normativa trova fondamento il principio di specificità dell’attodi impugnazione, costituente criterio di ammissibilità del ricorso.

Ciò inquanto, il ricorso per cassazione è uno strumento a critica vincolata, chedeve essere idoneo a evidenziare la riconducibilità del vizio dedotto allecategorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen. attraverso la puntualeindicazione del fondamento di fatto e di diritto della doglianza.Si è affermato, sul punto, che «Il ricorso per cassazione con cui silamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non puòlimitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processualinon esplicitamente presi in considerazione nella motivazione delprovvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, madeve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b)individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processualesu cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza dellamotivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez.6, n.10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01).Laddove, quindi, come nel caso di specie, si lamenti un travisamentoper omissione, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assuntomediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli attimedesimi in modo da rendere possibile l'apprezzamento del vizio dedottononchéindicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in mododecisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, la difesasi è limitata a dedurre che la Corte territoriale è incorsa in un “vistosotravisamento del materiale probatorio, poiché le conclusioni a cui pervienela dr.ssa Bramante sono contenute nelle osservazioni di replica alla periziadel dott. [OSCURATO:PERSONA]”, senza, tuttavia, enucleare quei profili argomentativiidonei a disarticolare le conclusioni cui è pervenuto il collegio, senza cioèevidenziare gli argomenti spesi dalla consulente di parte così daconsentire al Collegio di verificare la tenuta logica argomentativa dellasentenza impugnata.

In tal modo, tuttavia, la censura si palesa comeinammissibile in quanto irrimediabilmente generica.La sentenza impugnata, conclusivamente, fa corretta applicazione deiprincipi enunciati dalla giurisprudenza in tema di capacità di intendere e divolere.

Si richiama, in proposito, la sentenza delle Sezioni Unite n. 9163del 25/01/2025, Rv. 230317-01, la quale ha affermato il seguenteprincipio di diritto: «Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale dimente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sonoinquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrarenel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravitàtali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere,escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista unnesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del qualeil fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbomentale.

Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deveessere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie dellapersonalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli statiemotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano,eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"».Corretta, quindi, è la rilevanza accordata dalla sentenza impugnata aldisturbo borderline di personalità al fine di verificarne l’incidenza sullaimputabilità e non manifestamente illogica né contraddittoria è lavalutazione, adeguatamente illustrata, in ordine alla incidenza causaledella patologia sulla determinazione criminosa.Si osserva, altresì, che anche l’argomentazione con la quale è statanegata l’incidenza della patologia sulla capacità di volere è coerente con lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale, nella sentenza delleSezioni Unite citata, ha chiarito che la capacità di intendere coincide conla «capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento edi valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi "una correttarappresentazione del mondo esterno e della propria condotta" (Cass.,Sez.

I, n. 13202/1990); mentre la capacità di volere consiste nellaidoneità del soggetto medesimo "ad autodeterminarsi, in relazione ainormali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cuiè portatore", "nel potere di controllare gli impulsi ad agire e dideterminarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile inbase ad una concezione di valore", nella attitudine a gestire "unaefficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione"»(Cass., Sez.

I, n. 13202/1990, cit.).Aderente a tali principi è, quindi, la motivazione della Corteterritoriale laddove evidenzia che la patologia che affligge la ricorrente, inquanto determinante una falsata rappresentazione della realtà,esasperata nelle possibili conseguenze degli accadimenti, incidesensibilmente sulla capacità di intendere, nella accezione sopra riportatadi capacità di proporsi "una corretta rappresentazione del mondo esternoe della propria condotta".

Parimenti corretta è l’applicazione dei principi,laddove esclude l’incidenza sulla capacità di volere essendo emersa unacapacità di programmazione e una persistenza della volontà criminosa,protrattasi nell’intera giornata, indicativa del mantenimento della capacità"di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibilein base ad una concezione di valore", e della conservazione di "unaefficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione".4.2 Quanto alla configurazione della fattispecie come dolosa, anzichécolposa, la Corte territoriale ha illustrato in maniera chiara ed esaustivagli elementi di fatto dai quali ha desunto l’atteggiamento doloso dellacondotta, coerentemente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado:la necessità di sporgere il bambino per lasciarlo cadere nel vuoto, stantela profondità del vano della finestra; la illogicità del comportamento,essendo sufficiente per rinfrescarlo, alleggerirlo negli abiti ed aprire lafinestra rimanendone lontani; la traiettoria seguita dal piccolo nellacaduta, ed ha esaminato in modo analitico ed approfondito le varieobiezioni difensive.

In particolare:- Quanto alla critica relativa alla valutazione “intermittente” delledichiarazioni dell’imputata, la censura è infondata.

La Corte ha chiaritoche le dichiarazioni della donna sono state ritenute attendibili laddoveriscontrate oggettivamente (così in relazione alla caduta dall’alto e alluogo della defenestrazione) e inattendibili, laddove illogiche o nonriscontrare oggettivamente (così in relazione alla accidentalità dellacaduta);- Quanto alla determinazione delle modalità della caduta, seppur èvero che non è stato eseguito un esperimento giudiziale o una perizia, èaltresì vero che i giudici di merito, e la Corte territoriale, in particolare,hanno esaminato partitamente le censure, escludendone la fondatezzacon riferimento sia agli elementi che potevano incidere sulla traiettoriadella caduta (tenuto conto della profondità della finestra, della assenza dielementi architettonici che potessero deviarla; della assenza di traccedella precipitazione sui ciclomotori parcheggiati, sporgenti di circa duemetri dal perimetro dell’edificio); sia con riferimento alle tracce biologichela cui assenza sul luogo di caduta è stata ricondotta al fatto che iltraumatismo è stato prevalentemente degli organi interni in quanto quellosulla cute è stato attutito dagli strati di abiti; sia con riferimento al luogodi caduta, dovendosi escludere che sia avvenuta nella tromba delle scale,le cui modestissime dimensioni avrebbero determinato un diversotraumatismo, con una diversa localizzazione delle lesioni; sia conriferimento alla tesi della accidentalità, legata all’indebolimento delladonna dovuta alla ingestione dei farmaci antiipertensivi (la Corte haescluso la possibilità che ella avesse potuto ingerire una quantità cosìingente di farmaci, in ragione delle conseguenze che ne sarebberoderivate - riduzione della pressione arteriosa, alterazione del ritmocardiaco, riduzione dello stato di coscienza sino al coma, shockcardiogeno- contrastanti con le immagini della telecamere divideosorveglianza che hanno ripreso la donna e il bambino camminaresenza alcuna incertezza); sia con riferimento alla presenza di traccebiologiche del piccolo all’interno dell’edificio (sulle scale e nell’atrio),dovute al fatto che la donna, dopo aver recuperato il corpicino, loriportava al sesto piano.

Ebbene, con la pluralità degli argomenti, la difesanon si confronta efficacemente, limitandosi a reiterare gli argomentiproposti in appello, senza confutare la risposta ricevuta.4.3 Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanzemisura inferiore ad un terzo, si osserva quanto segue.4.3.1 Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., si è affermatoche «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementio circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art.62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale,ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo statodi incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01).

Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha fattocorretta applicazione del principio di diritto enunciato.

Ha correttamenteaffermato che poiché lo stato di incensuratezza non è idoneo a fondare ilbeneficio e poiché non vi sono elementi di segno positivo valorizzabili exart. 62-bis cod. pen., le circostanze attenuanti invocate non potevanoessere riconosciute.

D’altro canto, lo stato di mente dell’imputata è statoutilizzato al fine di riconoscere l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. enon può, quindi, da solo, fondare anche il riconoscimento delle attenuantiex art. 62-bis cod. pen.

Tanto in conformità a principio di diritto di cui allasentenza della Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, Rv. 282533-01, che sicondivide, secondo il quale «Il riconoscimento del vizio parziale di mentenon è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuantigeneriche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando supiani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate sufatti e motivi diversi.

Fatti e motivi diversi che, nel caso di specie, la Corteterritoriale ha ritenuto di non poter individuare.4.3.2 Quanto alla censura relativa alla riduzione ex art. 89 cod. pen,in misura inferiore ad un terzo, si osserva che «La misura delladiminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicatecostituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice dimerito, il quale per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non ètenuto ad una analitica enunciazione i tutti gli elementi presi inconsiderazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quellideterminanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede dilegittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. [...]» (Sez.3, n. 6877 del 29/10/2016, Rv. 269196-01).Nel caso in esame, la Corte ha osservato che, nel giudizio dibilanciamento con l’aggravante del rapporto familiare tra la vittima el’imputata, l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. era stata già ritenutaprevalente e che la sua motivazione in misura inferiore ad un terzo eracondivisibile in quanto proporzionato in relazione alla misura della perditadella capacità di intendere nonché in relazione all’atteggiamentopsicologica dell’imputata, quale desunto dalla relazione Tribunale di Torinodel 27.1.2023, nella quale si valorizzava “l’attitudine (dell’imputata: ndr)a staccarsi in maniera netta e talora traumatica dai legami e dallesituazioni avvertite come scomode e/o di complessa gestione, senzacercare chiarimenti in merito alle reciproche posizioni, particolarmenterispetto alla vita e ai rapporti di coppia che puntualmente ha chiusoallontanandosi e rendendosi irreperibile”.

Si tratta di atteggiamento dellapersonalità, confermato anche dalle dichiarazioni dell’imputata che,interrogata sui motivi per i quali aveva cagionato la morte del figlio,affermava: “Perché io non volevo che lui mi togliesse definitivamente ilbambino, perché ha chiesto l’affido esclusivo e non gliel’hanno dato, ok?”,aggiungendo che voleva addormentarsi per sempre con il bambino perchénon stava vivendo una situazione tranquilla.

Tale inclinazione caratterialeè stata ritenuta dalla Corte tale da limitare l’applicazione dell’attenuantenella sua massima estensione, e, con tale motivazione, la difesa non si èconfrontata.5.

Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civiliche si l iquidano in complessivi euro 3.686,00 in favore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e in euro 2.500,00 in favore diXXXXXXXXXXXXXXXX, oltre agli accessori di legge per entrambe le parti.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro3.686,00, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e in complessivi euro2.500,00, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXX, entrambi gli importi, oltre accessoridi legge.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentita la difesa delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositatoconclusioni e nota spese, per sè e per il difensore che ha sostituito;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso echiedendone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2025, la Corte di assise di Livornogiudicava l’odierna ricorrente colpevole del delitto di cui agli artt. 575 e 576,comma 1, n. 2 e 577, comma 1, n. 1 e 3 cod. pen. e la condannava alla pena dianni venti di reclusione, previa esclusione dell’aggravante della premeditazione eprevio riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente,ritenuta prevalente sulla residua aggravante costituita dall’aver commesso ilfatto ai danni del figlio di anni due.Avverso la sentenza, proponeva appello la difesa dell’imputata. La Corte diassise di appello di Firenze, con la sentenza del 17 dicembre 2025, oggiimpugnata, riformava la sentenza nella sola pena, riducendola a quella finale dianni 19 di reclusione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesadell’imputata sulla base di tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp.motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia il vizio di motivazionedella sentenza impugnata nel punto relativo al diniego dirinnovazione dell’istruttoria mediante espletamento di nuovaperizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputata.In particolare, lamenta:che la Corte territoriale abbia risolto il motivo di appellorelativo alla mancata presa in esame della consulenza delconsulente tecnico della difesa, affermando che il parere dellaconsulente “non risulta nemmeno motivato, sicché la suaaffermazione non è idonea ad inficiarne con conclusioni”. Sotto taleprofilo, evidenzia che la Corte è incorsa in un travisamento dellaprova per omissione in quanto le motivazioni delle conclusionirassegnate sono contenute nelle osservazioni di replica alla periziadel perito, dott. [OSCURATO:PERSONA];che, in questo modo, non si sia confrontata con le articolateargomentazioni del consulente, così disattendendo i principigiurisprudenziali che, in caso di consulenze con esiti divergenti(come in quello in esame, nel quale ciascuno degli esperti èpervenuto a diverse conclusioni), richiedono al giudice di fornireuna congrua motivazione in ordine alle ragioni della scelta,confrontandola con quelle disattese, e fornendo una motivazioneapparente;che le tesi della consulente della difesa sono state respintesenza un adeguato ragionamento logico-argomentativo;che la Corte ha reso una motivazione illogica laddove hadesunto la persistenza di una residua capacità di intendere e divolere dell’imputata dal fatto che ella “non ha avuto allucinazioni oun comportamento disorganizzato ed ha addirittura subito mutatol’originaria versione del fatto (caduta del figlio da un’altalena) nonappena vi erano state le contestazioni degli inquirenti che nonavevano trovato il parco giochi indicato dall’imputata”. Ad avvisodella difesa, l’assenza di allucinazioni è irrilevante rispetto allaincapacità di intendere e di volere (omettendo, peraltro, la Corte diprendere in considerazione le allucinazioni uditive, pure emerse) ela motivazione non è chiara laddove argomenta sulla base di unaassenza di “disorganizzazione” del comportamento che non tieneconto della condotta della ricorrente dopo il reato, quando havagato per ore con il figlio esanime in braccio. Indica, comeulteriore argomento di illogicità, la circostanza che la Corte abbiainterpretato le diverse versioni dei fatti fornite dalla ricorrentecome indicative di un comportamento teso ad organizzare unalinea difensiva, anziché come indice di difficoltà a ricostruire ilvissuto.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censura la decisione per avereaffermato la responsabilità della ricorrente a titolo di dolo,nonostante la ricostruzione del fatto non consenta di ritenereprovata l’elemento soggettivo del reato oltre ogni ragionevoledubbio. A tal fine, elenca taluni profili di inadeguatezza ed illogicitàde l la mot ivaz ione, come, ad es. ne l la r i costruz ionedell’atteggiamento soggettivo della condotta sulla base del puntodi caduta del piccolo XXXXXX, argomentato sulla base delle soledichiarazioni dell’imputata, la cui attendibilità è riconosciuta inmodo “intermittente” e senza alcun ausilio tecnico, nonché inassenza di tracce al suolo nel punto di presunto impatto e, alcontrario, in presenza di tracce all’interno del fabbricato.2.3 Con il terzo motivo, infine, lamenta che non sianostate riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonostanteil comportamento processuale collaborativo e la condottasuccessiva al fatto. Lamenta altresì che le circostanze attenuanti dicui all’art. 89 cod. pen., siano state riconosciute in misura inferioread un terzo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4. Il difensore delle Parti civili ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso5. La difesa ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto basato su motivi infondati, deve essererigettato.2. Al fine di una migliore comprensione, pare opportuno riferiresinteticamente in ordine ai fatti accertati.Il giorno 16.8.2023, l’odierna ricorrente giungeva in Livorno con ilproprio figlio minore, di anni due. Dopo essersi aggirata con il bambinonella città, entrava con il piccolo nell’edificio sito in via del Bosco n. 32intorno alle ore 17.05, e ne riusciva intorno alle ore 4.36 della notte. Ilracconto della donna e i risultati delle indagini consentivano di accertareche ella, tra la mezzanotte del 16.8 e le primissime ore del 17.8., lasciavacadere nel vuoto il proprio bambino dal sesto piano. Per effetto dellacaduta, il piccolo decedeva all’istante a causa dello shock combinatoostruttivo ed emorragico cagionato dal grave traumatismo cheinteressava più distretti corporei (torace, addome, ossa lunghe, bacino).La Corte di assise riteneva che la caduta fosse stata determinata da ungesto volontario della madre che aveva lanciato il bambino nel vuoto, enon da un incidente, dovuto ad una disattenzione o momentaneadebolezza fisica della donna che, nel tentativo di rinfrescare il bambinoaccaldato, lo aveva esposto alla finestra, secondo una versione dei fattiproposta dalla stessa imputata. Tanto desumeva dal fatto che: la cadutanel vuoto aveva richiesto che la donna si sporgesse dal davanzale versol’esterno in quanto, diversamente, il bambino sarebbe cadutoperpendicolarmente sul pianerottolo; dal fatto che nessuna traccia dellacaduta era stata rinvenuta sui motocicli posteggiati sotto la finestra, ovesarebbe stato prevedibile rinvenirle ove il piccolo fosse scivolato dallebraccia della madre, cadendo, quindi, perpendicolarmente. Ciò induceva aritenere che egli fosse stato lanciato dalla finestra, imprimendo, quindi, alcorpicino, una traiettoria non perpendicolare, ma ad arco; dallaconsiderazione di ordine logico secondo la quale, ove ella avesse intesorinfrescare il bambino, sarebbe stato sufficiente spogliarlo, mentre ilpiccolo era stato trovato completamente vestito.La Corte confermava tale conclusione anche sulla base di ulteriorifatti: le dichiarazioni della stessa imputata, la quale riferiva che già lamattina del 16 aveva avuto intenzione di sopprimere il bambino e sestessa mediante l’assunzione di un quantitativo importante di farmaciantiipertensivi assunti e somministrati al bambino con il cibo (condottasmentita dagli esami autoptici); il fatto che aveva lasciato tutti gli effettipersonali del piccolo nell’hotel di Pisa, ove aveva soggiornato con il figlio,nella consapevolezza che non ne avrebbe avuto più bisogno; il fatto chenon sono stati ritrovati i due telefoni cellulari nella sua disponibilità,circostanza indicativa della prospettiva di non avere futuro.Sulla base delle dichiarazioni della donna individuava, inoltre, ilmovente del grave gesto nel timore, da ella espresso, che terminata lavacanza, il padre del bambino glielo avrebbe sottratto attraverso unamodifica delle condizioni di affidamento.In ordine alla imputabilità della donna, la Corte di assiserappresentava che la capacità di intendere e di volere dell’imputata erastata oggetto di plurimi esami:il Pubblico ministero aveva affidato la consulenza al Prof. [OSCURATO:PERSONA], ilquale non aveva ravvisato nell’imputata una patologia psichiatrica tale daridurre o escludere la sua capacità di intendere e di volere, pur avendoravvisato uno stato psicologico generico di ansia e sofferenza, unatendenza al vittimismo, alla diffidenza e sospettosità, nonché il timore perla sottrazione del figlio in ragione delle proprie condizioni didisoccupazione e della mancanza di una dimora.Inoltre, poiché nel corso dell’esame dibattimentale dell’imputata eraemerso che ella aveva precedenti psichiatrici, la Corte aveva acquisito lecartelle cliniche dei ricoveri subiti dalla donna in XXXXXX, XXXX,XXXXXXX e, conseguentemente, aveva conferito incarico peritale al prof.Il perito aveva concluso ritenendo l’imputata “una donna con unapersonalità molto problematica”, affetta da un “grave disturbo borderlinedi personalità”. Evidenziava che la sua personalità era caratterizzataanche da distorsioni cognitive e da una scarsa adesione alla realtà, comedimostrato anche dal fatto che, dopo aver provocato la morte del suobambino, ella non aveva chiesto i soccorsi, ma si era attardata nelcondominio senza probabilmente essersi resa conto che il piccolo eraormai spirato.Riscontrava, altresì, nella donna i sintomi di un’ideazione paranoideatransitoria con spunti persecutori, desunta dalle immaginate intenzioni delpadre del bambino di sottrarglielo, dalla percezione che i [OSCURATO:PERSONA] demolire la sua immagine, dalla denuncia per maltrattamentipresentata nei confronti del compagno e archiviata e, in precedenza,presentata anche nei confronti del marito ad XXXXXXetc., diagnosiconfermata anche dal tentativo di suicidio posto in essere nel Natale del2005.Il perito, nonostante le patologie riscontrate, riteneva che queste nonavessero avuto una efficienza causale sugli accadimenti e, in particolare,nella fase ideativa, di progettazione ed esecuzione del crimine e nellacondotta success iva, non avendo impedito a l l ’ imputata d iautodeterminarsi nella commissione dell’omicidio del figlio.Ulteriore consulenza acquisita era stata quella del consulente tecnicodella parte civile, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale era pervenuto alla medesimadiagnosi di disturbo borderline di personalità, ma, a differenza del dott.compromesso la capacità di autodeterminazione della donna, la quale,quindi, doveva ritenersi affetta da un vizio di mente che avevagrandemente scemato la sua capacità di intendere e di volere.La Corte di assise, esclusa la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], le cuiconclusioni erano condizionate in modo insuperabile dalla parzialitàdell’anamnesi, aderiva alle conclusioni del consulente della parte civile. Inparticolare, partendo dalla diagnosi del grave disturbo di personalità edalla sua idoneità ad incidere sulla imputabilità in base ai principi espressidalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317 –01, osservava che sulla seria storia psichiatrica della paziente (contentativi suicidari), affetta da disturbo borderline di personalità,consistente, intenso, rilevante e grave, sostanzialmente protrattosi senzasoluzione di continuità negli anni, si era andata ad innestare, comefattore scatenante, l’infondato convincimento che l’imminente conclusionedella stagione estiva avrebbe comportato la definitiva perdita del figlio,che sarebbe tornato presso il padre, e la sua estromissione dal ruolo dimadre a causa dello stato di disoccupazione e dell’assenza di una dimora.Evidenziava che “Poiché il disturbo borderline di personalità ha tra i suoiindici sintomatici l’incapacità di tollerare la frustrazione e l’abbandono, acui seguono comportamenti impulsivi e incontrollati, appare evidente cheil gesto estremo di XXXXXXXXXXXXXXXXX, che l’ha indotta ad ucciderel’amato figlio, costituisce espressione tipica della malattia di cui ella èaffetta”. Aggiungeva che detta patologia non aveva comportato unacompromissione seria della capacità di organizzare concretamente il fatto,ma le aveva impedito, sul piano cognitivo, di elaborare e valutare conserenità e obiettività gli sviluppi futuri della sua relazione con il figlio. Taleerronea percezione, secondo la Corte, aveva determinato una reazioneestrema, incongrua e sproporzionata, che aveva inquinato il suo processovolitivo e decisorio, conducendola alla risoluzione di uccidere il figlio,vedendo in ciò l’evento risolutivo della sua condizione patologica.Riteneva, quindi, che la sproporzione e la violenza della reazione fosserodimostrativi della severa riduzione della capacità di intendere e di volere,che comportavano il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 cod.pen.Negava, invece, le circostanze attenuanti generiche in ragione delle“peculiari modalità del fatto” e del “lacunoso e non veritiero racconto dellavicenda da parte dell’imputata”.3. La Corte territoriale, provvedendo sui motivi di appello,confermava nel merito la sentenza di primo grado. Negava che lacondotta dell’imputata potesse qualificarsi come colposa, non essendocredibile la versione dei fatti fornita volta ad avvalorare la tesi di unacondotta negligente, disattenta, imprudente, ma non dolosa. In proposito,riferiva in ordine alla profondità del vano della finestra che non avrebbeconsentito la caduta nel vuoto del bambino, ove questi fosse scivolato,richiedendosi, invece, per la precipitazione, che il piccolo fosse statosporto dalla finestra; che la motivazione della esposizione alla finestra perrinfrescare il piccolo che appariva accaldato, non era credibile, posto che,più semplicemente, ella avrebbe potuto spogliarlo degli abiti che, invece,il piccolo indossava quando era caduto e quando, ore dopo, era statopreso in consegna dai soccorritori (abiti non cambiati in quanto la donnanon aveva portato con sé il cambio del piccolo e in quanto sugli abitierano presenti lesioni a stampa in conseguenza della precipitazione);aggiungeva, inoltre, che poiché i ciclomotori parcheggiati sotto la finestrasporgevano di circa due metri, solo un lancio con conseguente traiettoriaparabolica poteva giustificare il fatto che sui ciclomotori non fosse rimastoalcun segno della caduta, non essendovi, peraltro, corpi sporgenti, chepotessero deviare la caduta. Concludeva, sul punto, ritenendo che,smentite le ipotesi alternative proposte dalla difesa, doveva confermarsi laricostruzione del giudice di primo grado, secondo il quale la vittima erastata lanciata dal sesto piano, volendo la madre uccidere il piccolo perevitare che il padre potesse definitivamente sottrarglielo.Con riferimento alla imputabilità, negava la necessità di unarinnovazione dibattimentale mediante rinnovo della perizia psichiatrica.Condivideva le ragioni per le quali la Corte di assise aveva inteso superarele conclusioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, dott.[OSCURATO:PERSONA]; evidenziava che sia la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sia quella deldott. [OSCURATO:PERSONA] (consulente tecnico della parte civile) avevano conclusoriconoscendo un disturbo borderline della personalità e che solo lapsicologa dell’imputata aveva ipotizzato uno “stato psicotico breve” cheavrebbe influito sulla sola capacità di volere. Osservava che, non essendotale diagnosi motivata, non era idonea ad inficiare le conclusioni del peritoe del consulente della parte civile. Condivideva, infine, le conclusioni cuiera pervenuta la Corte di assise in ordine all’incidenza che la patologiaaveva avuto non sulla capacità organizzativa, bensì sulla capacitàcognitiva, ovvero di percepire esattamente la realtà e, quindi, di valutarecon serenità e obiettività la situazione. In tal modo, la Corte territorialecondivideva le osservazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale “lapercezione dell’imminente perdita del figlio come evento privo diqualsivoglia possibile soluzione alternativa, unitamente alla prospettiva diun’esistenza catastrofica per il bambino – vissuti patologicamenteamplificati dal sottostante disturbo borderline di personalità – hannocostituito motivo di scompenso psichico acuto, esitato poi nella tragicacondotta”. Riteneva, quindi, che la malattia dell’imputata avesse influitosulla sua condotta omicidiaria, ma senza abolire la capacità di volere perl’assenza di stati psicotici [desunta dalla conservata capacità diorganizzazione, dalla capacità di adeguare all’evoluzione dell’indagine latesi difensiva (inizialmente aveva affermato che il bambino era cadutodue volte dallo scivolo)], dalla ricerca di una soluzione per attuare ilproposito (ella aveva ricercato un edificio alto, essendosi recata dapprimain uno di dieci piani), determinando i propri effetti sulla sola capacitàpercettiva e di interpretazione della realtà.Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, osservava chenon vi erano elementi positivi che consentivano di riconoscerle, utile nonessendo né lo stato di incensuratezza ed essendo la patologia psichica, giàvalutata nella concessione dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen.Quanto alla riduzione ex art. 89 cod. pen. in misura inferiore ad unterzo, osservava che, nel giudizio di bilanciamento, l’attenuante era statagià ritenuta prevalente sulla aggravante del rapporto di filiazione e chel’entità della diminuzione andava valutato in relazione all’incidenza sullacapacità che non aveva mai perso in relazione a quella di volere, ma solovisto scemare in relazione alla capacità di intendere.4. Ciò posto, il ricorso è, nel suo complesso, infondato.4.1 Quanto al primo motivo, articolato in plurimi argomenti che,essendo strettamente connessi si esaminano congiuntamente, si osservache l’art. 603 cod. proc. pen. subordina la rinnovazione dell’istruttoria allaverifica della incompletezza dell’indagine dibattimentale ed allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo statodegli atti. In particolare, si è affermato che la norma «subordina larinnovazione del dibattimento, da una parte, alla condizione di una suanecessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearnel'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedientiprocessuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ognivalutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a direcome un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto,insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale deldibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso algiudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede dilegittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri)» (Sez. 6, n. 48093 del10/10/2018, Rv. 274230-01).D’altro canto, la perizia è un mezzo di prova essenzialmentediscrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione inordine alla necessità di svolgere indagini specifiche; ne consegue che ilconvincimento del giudice al riguardo, se sorretto da adeguatamotivazione, non è censurabile davanti a questa Corte.Nel caso in esame, la tesi accolta dalla Corte di assise e dalla Corte diassise di appello che si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d.doppia conforme, superano le critiche mosse dalla difesa, essendo statacongruamente motivata la superfluità di nuove verifiche su un tema sulquale sono state compiute quattro consulenza (tre di parte e unad’ufficio).In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non necessaria larinnovazione istruttoria in quanto gli elementi probatori raccolti in ordinealla imputabilità della odierna ricorrente sono stati ritenuti sufficienti e, alcontrario, sono stati ritenuti inidonei ad inficiare le conclusioni cui erapervenuto il giudice di primo grado, gli argomenti del CT della difesa,dr.ssa Bramante. La Corte ha osservato che la consulente, psicologa epsicoterapeuta, aveva riferito di uno “stato psicotico breve”, il cuiverificarsi, tuttavia, non risultava motivato e era inidoneo a confutarequanto esposto in modo convincente dal perito. Illustrava, quindi, gliargomenti spesi sul punto dal consulente della parte civile, in quantoidonei a spiegare il nesso causale tra la patologia riscontrata e la gravecondotta omicidiaria e chiariva i motivi in base ai quali riteneva che lapatologia avesse investito la sola sfera della capacità di intendere.Osservava che, invece, quella di volere non risultava intaccata, ciòdeducendosi sia dalla lucidità dimostrata nella programmazionedell’omicidio (con la ricerca del luogo più idoneo per realizzare lacondotta, dalla programmazione del fatto evincibile dall’abbandono deglieffetti personali del bambino in albergo), sia nel tentativo di allestire unapropria difesa con tesi che avevano richiesto comunque indagini peressere smentite (il sopralluogo in Tirrenia alla ricerca del parco giochi ovesi sarebbe verificata la caduta accidentale; le verifiche sui luoghi, gliesami tecnici, l’esame autoptico etc. per accertare la modalità dellacaduta). Negava, inoltre, che la condotta, per quanto socialmenteinaccettabile, potesse essere in sé indicativa di un disturbo psichiatricototalizzante.Ciò posto, si osserva che questa Corte ha ripetutamente affermatoche «[n]on è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice dimerito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, forniscacongrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversatesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omessoesame critico di ogni deduzione difensiva». (Sez. 2, n. 49742del 10/10/2023, Rv. 285866 – 01).Nel caso in esame, i giudici di merito hanno argomentato in ordinealle ragioni per le quali hanno ritenuto di dover aderire alle conclusioni delconsulente della parte civile e perché hanno disatteso quelle degli altriprofessionisti e si sono soffermati sugli elementi specificamente dedottidalla difesa. Si allude, in particolare, alla valutazione della “storia” clinicadella imputata (più volte ricoverata in centri di salute mentale, con piùtentativi suicidari, accusata di un “gesto così insensato” da non rientrarenei canoni della normalità), nonché agli argomenti dai quali si è desuntal’assenza di psicosi (mancanza di allucinazioni, comportamentoorganizzato, capacità di prospettare tesi difensive).Rispetto ai temi prospettati, la Corte di assise prima e la Corte disecondo grado, poi, hanno fornito una interpretazione che non merita lecensure mosse e rispetto alla quale le prospettazioni del ricorrente sipongono come meramente reiterative.La Corte, infatti, ha interpretato la mancanza di allucinazioni e ilmantenimento di una capacità di organizzazione come indicativi di unaassenza di stati psicotici (in tal modo, peraltro, superando anche la tesidel consulente tecnico della difesa). Gli argomenti opposti (cherichiamano la condotta successiva al reato, quando la donna vagava con ilbambino ormai deceduto in braccio, verosimilmente nella mancatacomprensione del suo decesso) prospettano elementi che la Corte non haobliato, avendo riconosciuto che la patologia ha reso la capacità diintendere grandemente scemata (in tal senso, il ritardo nellacomprensione dell’esito letale della caduto è coerente con la riduzionedella capacità di analisi della realtà), ma li ha ritenuti parzialmenteincidenti sulla capacità, in base alla valutazione complessiva delcomportamento tenuto. Il ragionamento è logico e non superato dalleallegazioni difensive che non riescono ad inficiare né da un punto di vistascientifico, né da un punto di vista logico-argomentativo, la tesi accoltadai giudici di merito in ordine alla parzialità della incapacità di intenderedell’imputata.Le considerazioni esposte evidenziano l'aspecificità della censuramossa dalla difesa sotto il profilo del travisamento per omissione dellaprova costituita dalla relazione del consulente di parte.Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che l’art. 581, comma 1,lett. b) e d) cod. proc. pen., dispone, a pena di inammissibilità del ricorso,che questo contenga l’indicazione delle prove delle quali si deducel’inesistenza, l’omessa assunzione o l’erronea valutazione, nonché leragioni di diritto o gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. In taledisposizione normativa trova fondamento il principio di specificità dell’attodi impugnazione, costituente criterio di ammissibilità del ricorso. Ciò inquanto, il ricorso per cassazione è uno strumento a critica vincolata, chedeve essere idoneo a evidenziare la riconducibilità del vizio dedotto allecategorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen. attraverso la puntualeindicazione del fondamento di fatto e di diritto della doglianza.Si è affermato, sul punto, che «Il ricorso per cassazione con cui silamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non puòlimitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processualinon esplicitamente presi in considerazione nella motivazione delprovvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, madeve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b)individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale attoemerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processualesu cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza dellamotivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez.6, n.10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01).Laddove, quindi, come nel caso di specie, si lamenti un travisamentoper omissione, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assuntomediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli attimedesimi in modo da rendere possibile l'apprezzamento del vizio dedottononchéindicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in mododecisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, la difesasi è limitata a dedurre che la Corte territoriale è incorsa in un “vistosotravisamento del materiale probatorio, poiché le conclusioni a cui pervienela dr.ssa Bramante sono contenute nelle osservazioni di replica alla periziadel dott. [OSCURATO:PERSONA]”, senza, tuttavia, enucleare quei profili argomentativiidonei a disarticolare le conclusioni cui è pervenuto il collegio, senza cioèevidenziare gli argomenti spesi dalla consulente di parte così daconsentire al Collegio di verificare la tenuta logica argomentativa dellasentenza impugnata. In tal modo, tuttavia, la censura si palesa comeinammissibile in quanto irrimediabilmente generica.La sentenza impugnata, conclusivamente, fa corretta applicazione deiprincipi enunciati dalla giurisprudenza in tema di capacità di intendere e divolere. Si richiama, in proposito, la sentenza delle Sezioni Unite n. 9163del 25/01/2025, Rv. 230317-01, la quale ha affermato il seguenteprincipio di diritto: «Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale dimente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sonoinquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrarenel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravitàtali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere,escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista unnesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del qualeil fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbomentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deveessere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie dellapersonalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli statiemotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano,eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"».Corretta, quindi, è la rilevanza accordata dalla sentenza impugnata aldisturbo borderline di personalità al fine di verificarne l’incidenza sullaimputabilità e non manifestamente illogica né contraddittoria è lavalutazione, adeguatamente illustrata, in ordine alla incidenza causaledella patologia sulla determinazione criminosa.Si osserva, altresì, che anche l’argomentazione con la quale è statanegata l’incidenza della patologia sulla capacità di volere è coerente con lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale, nella sentenza delleSezioni Unite citata, ha chiarito che la capacità di intendere coincide conla «capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento edi valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi "una correttarappresentazione del mondo esterno e della propria condotta" (Cass.,Sez. I, n. 13202/1990); mentre la capacità di volere consiste nellaidoneità del soggetto medesimo "ad autodeterminarsi, in relazione ainormali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cuiè portatore", "nel potere di controllare gli impulsi ad agire e dideterminarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile inbase ad una concezione di valore", nella attitudine a gestire "unaefficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione"»(Cass., Sez. I, n. 13202/1990, cit.).Aderente a tali principi è, quindi, la motivazione della Corteterritoriale laddove evidenzia che la patologia che affligge la ricorrente, inquanto determinante una falsata rappresentazione della realtà,esasperata nelle possibili conseguenze degli accadimenti, incidesensibilmente sulla capacità di intendere, nella accezione sopra riportatadi capacità di proporsi "una corretta rappresentazione del mondo esternoe della propria condotta". Parimenti corretta è l’applicazione dei principi,laddove esclude l’incidenza sulla capacità di volere essendo emersa unacapacità di programmazione e una persistenza della volontà criminosa,protrattasi nell’intera giornata, indicativa del mantenimento della capacità"di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibilein base ad una concezione di valore", e della conservazione di "unaefficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione".4.2 Quanto alla configurazione della fattispecie come dolosa, anzichécolposa, la Corte territoriale ha illustrato in maniera chiara ed esaustivagli elementi di fatto dai quali ha desunto l’atteggiamento doloso dellacondotta, coerentemente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado:la necessità di sporgere il bambino per lasciarlo cadere nel vuoto, stantela profondità del vano della finestra; la illogicità del comportamento,essendo sufficiente per rinfrescarlo, alleggerirlo negli abiti ed aprire lafinestra rimanendone lontani; la traiettoria seguita dal piccolo nellacaduta, ed ha esaminato in modo analitico ed approfondito le varieobiezioni difensive. In particolare:- Quanto alla critica relativa alla valutazione “intermittente” delledichiarazioni dell’imputata, la censura è infondata. La Corte ha chiaritoche le dichiarazioni della donna sono state ritenute attendibili laddoveriscontrate oggettivamente (così in relazione alla caduta dall’alto e alluogo della defenestrazione) e inattendibili, laddove illogiche o nonriscontrare oggettivamente (così in relazione alla accidentalità dellacaduta);- Quanto alla determinazione delle modalità della caduta, seppur èvero che non è stato eseguito un esperimento giudiziale o una perizia, èaltresì vero che i giudici di merito, e la Corte territoriale, in particolare,hanno esaminato partitamente le censure, escludendone la fondatezzacon riferimento sia agli elementi che potevano incidere sulla traiettoriadella caduta (tenuto conto della profondità della finestra, della assenza dielementi architettonici che potessero deviarla; della assenza di traccedella precipitazione sui ciclomotori parcheggiati, sporgenti di circa duemetri dal perimetro dell’edificio); sia con riferimento alle tracce biologichela cui assenza sul luogo di caduta è stata ricondotta al fatto che iltraumatismo è stato prevalentemente degli organi interni in quanto quellosulla cute è stato attutito dagli strati di abiti; sia con riferimento al luogodi caduta, dovendosi escludere che sia avvenuta nella tromba delle scale,le cui modestissime dimensioni avrebbero determinato un diversotraumatismo, con una diversa localizzazione delle lesioni; sia conriferimento alla tesi della accidentalità, legata all’indebolimento delladonna dovuta alla ingestione dei farmaci antiipertensivi (la Corte haescluso la possibilità che ella avesse potuto ingerire una quantità cosìingente di farmaci, in ragione delle conseguenze che ne sarebberoderivate - riduzione della pressione arteriosa, alterazione del ritmocardiaco, riduzione dello stato di coscienza sino al coma, shockcardiogeno- contrastanti con le immagini della telecamere divideosorveglianza che hanno ripreso la donna e il bambino camminaresenza alcuna incertezza); sia con riferimento alla presenza di traccebiologiche del piccolo all’interno dell’edificio (sulle scale e nell’atrio),dovute al fatto che la donna, dopo aver recuperato il corpicino, loriportava al sesto piano. Ebbene, con la pluralità degli argomenti, la difesanon si confronta efficacemente, limitandosi a reiterare gli argomentiproposti in appello, senza confutare la risposta ricevuta.4.3 Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanzemisura inferiore ad un terzo, si osserva quanto segue.4.3.1 Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., si è affermatoche «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementio circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art.62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale,ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo statodi incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha fattocorretta applicazione del principio di diritto enunciato. Ha correttamenteaffermato che poiché lo stato di incensuratezza non è idoneo a fondare ilbeneficio e poiché non vi sono elementi di segno positivo valorizzabili exart. 62-bis cod. pen., le circostanze attenuanti invocate non potevanoessere riconosciute. D’altro canto, lo stato di mente dell’imputata è statoutilizzato al fine di riconoscere l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. enon può, quindi, da solo, fondare anche il riconoscimento delle attenuantiex art. 62-bis cod. pen. Tanto in conformità a principio di diritto di cui allasentenza della Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, Rv. 282533-01, che sicondivide, secondo il quale «Il riconoscimento del vizio parziale di mentenon è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuantigeneriche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando supiani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate sufatti e motivi diversi. Fatti e motivi diversi che, nel caso di specie, la Corteterritoriale ha ritenuto di non poter individuare.4.3.2 Quanto alla censura relativa alla riduzione ex art. 89 cod. pen,in misura inferiore ad un terzo, si osserva che «La misura delladiminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicatecostituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice dimerito, il quale per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non ètenuto ad una analitica enunciazione i tutti gli elementi presi inconsiderazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quellideterminanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede dilegittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. [...]» (Sez.3, n. 6877 del 29/10/2016, Rv. 269196-01).Nel caso in esame, la Corte ha osservato che, nel giudizio dibilanciamento con l’aggravante del rapporto familiare tra la vittima el’imputata, l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. era stata già ritenutaprevalente e che la sua motivazione in misura inferiore ad un terzo eracondivisibile in quanto proporzionato in relazione alla misura della perditadella capacità di intendere nonché in relazione all’atteggiamentopsicologica dell’imputata, quale desunto dalla relazione Tribunale di Torinodel 27.1.2023, nella quale si valorizzava “l’attitudine (dell’imputata: ndr)a staccarsi in maniera netta e talora traumatica dai legami e dallesituazioni avvertite come scomode e/o di complessa gestione, senzacercare chiarimenti in merito alle reciproche posizioni, particolarmenterispetto alla vita e ai rapporti di coppia che puntualmente ha chiusoallontanandosi e rendendosi irreperibile”. Si tratta di atteggiamento dellapersonalità, confermato anche dalle dichiarazioni dell’imputata che,interrogata sui motivi per i quali aveva cagionato la morte del figlio,affermava: “Perché io non volevo che lui mi togliesse definitivamente ilbambino, perché ha chiesto l’affido esclusivo e non gliel’hanno dato, ok?”,aggiungendo che voleva addormentarsi per sempre con il bambino perchénon stava vivendo una situazione tranquilla. Tale inclinazione caratterialeè stata ritenuta dalla Corte tale da limitare l’applicazione dell’attenuantenella sua massima estensione, e, con tale motivazione, la difesa non si èconfrontata.5. Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essere rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civiliche si l iquidano in complessivi euro 3.686,00 in favore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e in euro 2.500,00 in favore diXXXXXXXXXXXXXXXX, oltre agli accessori di legge per entrambe le parti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro3.686,00, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e in complessivi euro2.500,00, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXX, entrambi gli importi, oltre accessoridi legge.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris