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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 agosto 1959

Cassazione n. 17181/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1959 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 22/11/2021, pronun- ciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur riducendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente a mesi tre, ha confermato la sentenza con cui lo stesso era stato condannato alla pena condizio- nalmente sospesa di mesi tre di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590-bis, co. 1, cod. pen.

"perché per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e/o negligenza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 141, co. 2, del Codice della Strada) cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali (nella specie: "frattura D8- D9- DIO amletica") giudicate guaribili in giorni 60 s.c.

In particolare, postosi alla guida dell'autocarro Peugeot tg. [OSCURATO:TARGA] percorreva [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Tavagnacco (località [OSCURATO:PERSONA]) diretto verso Pagnacco; giunto all'altezza della progressiva chilometrica 1+200, avendo omesso di tenere una condotta di guida tale da compiere manovre in condizione di sicurezza e di arre- stare tempestivamente il veicolo da lui condotto in presenza di ostacoli prevedibili, tamponava l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], ferma sulla corsia di percorrenza in coda ad altri veicoli nell'attesa che un mezzo completasse la manovra di svolta a sinistra per immettersi in un'area di riforni- mento carburanti; per effetto della collisione, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] veniva sbalzata in avanti e tamponava a sua volta il veicolo Audi A6 tg. [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA], che a causa dell'urto riportava le sopra menzio- nate lesioni personali. [OSCURATO:PERSONA], il 5.9.2016.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Pividori, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta dell'impu- tato e le lesioni riportate dalla persona offesa con riferimento all'omessa compiuta valutazione delle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa.

Secondo il ricorrente la motivazione dell'impugnata decisione appare viziata in quanto il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del nesso causale fra la condotta dell'imputato e le lesioni cagionate alla persona offesa su massime di esperienza ritenute applicabili al caso di specie secondo un criterio di mera verosimiglianza omettendo un'adeguata disamina delle circostanze di fatto indicate dalla difesa contrastanti con l'ipotesi accusatoria.

Si ricorda in ricorso che, in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014).

Nel caso di specie, all'opposto, la Corte territoriale avrebbe contrastato l'ipo- tesi alternativa prospettata dalla difesa con una ricostruzione fondata su dati indi- ziari o massime d'esperienza idonee a corroborare la tesi che l'urto cagionato dalla vettura dell'imputato avesse cagionato con certezza le lesioni contestate e ciò no- nostante che la tesi difensiva fosse supportata dalle anomalie caratterizzanti la collisione in questione tenuto conto altresì del fatto che la regola di giudizio, che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dub- bio", implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivata- mente esclusa la plausibilità della tesi difensiva Nel dettaglio -prosegue il ricorso- la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa nei motivi d'appello si fonda sulle seguenti circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria.

In primis, la condotta della persona offesa successiva al fatto appariva incom- patibile con la natura e la gravità delle lesioni riportate sia in quanto non venivano palesate conseguenze di sorta ai soccorritori sia in quanto il Ragozzino si prodigò per portare aiuto agli altri soggetti coinvolti.

Lo stesso si recò inoltre solo 5 ore dopo il sinistro presso il [OSCURATO:PERSONA] di Spilimbergo distante circa 30km da luogo del sinistro giungendovi autonomamente.

Si lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto tali circostanze affatto ano- male sulla base della massima di esperienza secondo cui "a volte ...incidenti di non grande violenza causano, magari per aver preso alla sprovvista gli occupanti delle vetture, delle lesioni di una certa entità" (p. 5) nonché in base alla conside- razione secondo cui "è altrettanto frequente che a seguito di alcuni incidenti (spesso proprio i tamponamenti), che inizialmente paiono non aver comportato lesioni per i soggetti coinvolti, poi a distanza di ore, a volte anche di giorni, si manifestino lesioni serie in un primo momento nascoste". [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione sul punto sia del tutto carente, in quanto il ricorso alle sopraindicate generiche massime di esperienza non appare suffi- ciente nel caso di specie a corroborare la tesi accusatorie ed a superare il limite del ragionevole dubbio.

Si sostiene che il giudice di merito avrebbe, infatti, dovuto confrontarsi con la circostanza secondo cui una triplice frattura vertebrale comporta, nell'ordinarietà dei casi, una compromissione immediata dell'efficienza fisica di chi ne è vittima.

Tale massima d'esperienza appare dotata della medesima plausibilità rispetto a quella preferita dal giudice di merito come criterio di giudizio per corroborare la tesi accusatoria.

Per tale ragione, la mancata indicazione delle ragioni per cui la prospettazione difensiva è stata ritenuta meno plausibile integra il dedotto vizio di motivazione.

Inoltre, i danni riportati dal veicolo Audi A6 condotto dal Ragozzino sono stati minimi ed il conducente indossava le cinture di sicurezza.

Tali circostanze appaiono incompatibili con la gravità delle lesioni riportate.

Sul punto ci si duole che il giudice di merito (pag. 6) argomenti che non cor- risponde al vero che si trattò di un incidente di poco conto in quanto, se da un lato i danni del veicolo condotto dal Ragozzino non erano ingenti, il furgoncino condotto dall'imputato nonché la [OSCURATO:PERSONA] oggetto di collisione diretta riportarono dei danni definiti dagli operanti "di un certo rilievo".

Per il ricorrente la motivazione sul punto appare del tutto incongrua e il ra- gionamento del giudice di merito appare censurabile sotto 2 profili.

In primo luogo, trattandosi di un "tamponamento a catena", è certo che l'e- nergia cinetica dell'urto cagionato dal Pividori si sia in gran parte dispersa nella collisione con il veicolo direttamente tamponato - ossia la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] - e di conseguenza l'urto con l'Audi A6 del Ragozzino sia stato molto meno violento.

Tale considerazione -prosegue il ricorso- è avvalorata dall'esiguità dei danni riportati.

Ulteriormente, a riprova della non eccessiva violenza dell'impatto, la con- ducente del veicolo oggetto di impatto diretto ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.

Conseguentemente il ragionamento del giudice di merito apparirebbe viziato nella parte in cui ricava elementi a conforto della gravità della collisione con la vettura A6 da elementi di fatto, ossia dall'entità del danno subito dalla vettura direttamente tamponata, privi di reale efficacia dimostrativa in relazione all'og- getto della prova.

Conclusivamente si ritiene che giudice di merito pur palesando le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa abbia optato per quella confermativa dell'ipo- tesi accusatoria senza premurarsi di fornire al riguardo una specifica giustifica- zione.

In tale ipotesi sarebbe ravvisabile sia un vizio inerente alla motivazione, ri- conducibile al paradigma di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. che una violazione di legge, riconducibile al paradigma di cui all'art. 606 co. 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto la decisione, che non risolve la pur esplicitata ambivalente lettura del compendio probatorio e lascia aperta l'interpretazione alternativa, si pone direttamente in contrasto con il cogente canone di valutazione, consacrato dalla norma processuale (Sez. 6 n. 10093/2019).Si rileva peraltro come ogni questione circa il nesso di causa fra la condotta del Pividori e le lesioni patite dal Ragozzino avrebbe potuto essere efficacemente risolta con un accertamento peritale sul punto richiesto dalla difesa sin dal giudizio di primo grado ed oggetto di specifica richiesta di ex art. 603 co. 3 c.p.p. nei motivi d'appello.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).3.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del meritok hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, per cui l'iter logico-giuridico della motivazione, posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità, appare non manifestamente illogico e rispondente in particolare alla cornice ermeneutica in tema di ragionamento indiziario.

La questione che oggi viene riproposta circa l'implausibilità della triplice frat- tura vertebrale lamentata dalla persona offesa rispetto alla tardività del suo ac- cesso al ronto íoccorso è del tutto generica e non si confronta criticamente con il concorde rilievo di entrambi i giudici di merito circa l'attendibilità delle dichiara- zioni della persona offesa corroborata dalla certificazione medica che attesta le- sioni con prognosi di guarigione di 60 giorni.

Non va trascurato, peraltro, che l'accesso in ospedale è avvenuto, in ogni caso, lo stesso giorno dell'incidente.

La sentenza impugnata, pertanto, si colloca nel solco del recente dictum di Sez. 1 n. 8863/2021 secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, pre- liminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o suppo- sti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successi- vamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una vi- sione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussi- stente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'or- dine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Invero, la Corte territoriale, confutando analiticamente le deduzioni dell'odierno ricorrente, sembra aver valutato adeguatamente i singoli elementi a carico del Pividori, effettuando una valutazione globale ed unitaria degli stessi e pervenendo all'esclusione di ricostruzione alternativa: non nel senso che queste debba essere impossibile "in rerum natura" ma nel senso che risulti priva del ben- ché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

E ciò, in conformità anche alla regola del ragionevole dubbio.4.

Appare parimenti generica e comunque manifestamente infondata la que- stione relativa al diniego della rinnovazione istruttoria mediante accertamento me- dico-legale.

Ciò in quanto questa Corte di legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinno- vazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discre- zionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968).

Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto -il che nel caso che ci occupa non è avvenuto- qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illo- gicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di de- cisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).

Nel caso che ci occupa l'esclusione del presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti -sul tema del nesso di causalità- sembra oggetto di implicito diniego, non emergendo la decisività dell'invocato approfondimento (cfr., tra le altre, Sez. 6, n.20095/2013)

5. Infine, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un inci- dente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321).

E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legitti- mità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1959 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 22/11/2021, pronun- ciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur riducendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente a mesi tre, ha confermato la sentenza con cui lo stesso era stato condannato alla pena condizio- nalmente sospesa di mesi tre di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590-bis, co. 1, cod. pen. "perché per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e/o negligenza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 141, co. 2, del Codice della Strada) cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali (nella specie: "frattura D8- D9- DIO amletica") giudicate guaribili in giorni 60 s.c. In particolare, postosi alla guida dell'autocarro Peugeot tg. [OSCURATO:TARGA] percorreva [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Tavagnacco (località [OSCURATO:PERSONA]) diretto verso Pagnacco; giunto all'altezza della progressiva chilometrica 1+200, avendo omesso di tenere una condotta di guida tale da compiere manovre in condizione di sicurezza e di arre- stare tempestivamente il veicolo da lui condotto in presenza di ostacoli prevedibili, tamponava l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], ferma sulla corsia di percorrenza in coda ad altri veicoli nell'attesa che un mezzo completasse la manovra di svolta a sinistra per immettersi in un'area di riforni- mento carburanti; per effetto della collisione, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] veniva sbalzata in avanti e tamponava a sua volta il veicolo Audi A6 tg. [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA], che a causa dell'urto riportava le sopra menzio- nate lesioni personali. [OSCURATO:PERSONA], il 5.9.2016. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Pividori, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta dell'impu- tato e le lesioni riportate dalla persona offesa con riferimento all'omessa compiuta valutazione delle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa. Secondo il ricorrente la motivazione dell'impugnata decisione appare viziata in quanto il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del nesso causale fra la condotta dell'imputato e le lesioni cagionate alla persona offesa su massime di esperienza ritenute applicabili al caso di specie secondo un criterio di mera verosimiglianza omettendo un'adeguata disamina delle circostanze di fatto indicate dalla difesa contrastanti con l'ipotesi accusatoria. Si ricorda in ricorso che, in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014). Nel caso di specie, all'opposto, la Corte territoriale avrebbe contrastato l'ipo- tesi alternativa prospettata dalla difesa con una ricostruzione fondata su dati indi- ziari o massime d'esperienza idonee a corroborare la tesi che l'urto cagionato dalla vettura dell'imputato avesse cagionato con certezza le lesioni contestate e ciò no- nostante che la tesi difensiva fosse supportata dalle anomalie caratterizzanti la collisione in questione tenuto conto altresì del fatto che la regola di giudizio, che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dub- bio", implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivata- mente esclusa la plausibilità della tesi difensiva Nel dettaglio -prosegue il ricorso- la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa nei motivi d'appello si fonda sulle seguenti circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria. In primis, la condotta della persona offesa successiva al fatto appariva incom- patibile con la natura e la gravità delle lesioni riportate sia in quanto non venivano palesate conseguenze di sorta ai soccorritori sia in quanto il Ragozzino si prodigò per portare aiuto agli altri soggetti coinvolti. Lo stesso si recò inoltre solo 5 ore dopo il sinistro presso il [OSCURATO:PERSONA] di Spilimbergo distante circa 30km da luogo del sinistro giungendovi autonomamente. Si lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto tali circostanze affatto ano- male sulla base della massima di esperienza secondo cui "a volte ...incidenti di non grande violenza causano, magari per aver preso alla sprovvista gli occupanti delle vetture, delle lesioni di una certa entità" (p. 5) nonché in base alla conside- razione secondo cui "è altrettanto frequente che a seguito di alcuni incidenti (spesso proprio i tamponamenti), che inizialmente paiono non aver comportato lesioni per i soggetti coinvolti, poi a distanza di ore, a volte anche di giorni, si manifestino lesioni serie in un primo momento nascoste". [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione sul punto sia del tutto carente, in quanto il ricorso alle sopraindicate generiche massime di esperienza non appare suffi- ciente nel caso di specie a corroborare la tesi accusatorie ed a superare il limite del ragionevole dubbio. Si sostiene che il giudice di merito avrebbe, infatti, dovuto confrontarsi con la circostanza secondo cui una triplice frattura vertebrale comporta, nell'ordinarietà dei casi, una compromissione immediata dell'efficienza fisica di chi ne è vittima. Tale massima d'esperienza appare dotata della medesima plausibilità rispetto a quella preferita dal giudice di merito come criterio di giudizio per corroborare la tesi accusatoria. Per tale ragione, la mancata indicazione delle ragioni per cui la prospettazione difensiva è stata ritenuta meno plausibile integra il dedotto vizio di motivazione. Inoltre, i danni riportati dal veicolo Audi A6 condotto dal Ragozzino sono stati minimi ed il conducente indossava le cinture di sicurezza. Tali circostanze appaiono incompatibili con la gravità delle lesioni riportate. Sul punto ci si duole che il giudice di merito (pag. 6) argomenti che non cor- risponde al vero che si trattò di un incidente di poco conto in quanto, se da un lato i danni del veicolo condotto dal Ragozzino non erano ingenti, il furgoncino condotto dall'imputato nonché la [OSCURATO:PERSONA] oggetto di collisione diretta riportarono dei danni definiti dagli operanti "di un certo rilievo". Per il ricorrente la motivazione sul punto appare del tutto incongrua e il ra- gionamento del giudice di merito appare censurabile sotto 2 profili. In primo luogo, trattandosi di un "tamponamento a catena", è certo che l'e- nergia cinetica dell'urto cagionato dal Pividori si sia in gran parte dispersa nella collisione con il veicolo direttamente tamponato - ossia la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] - e di conseguenza l'urto con l'Audi A6 del Ragozzino sia stato molto meno violento. Tale considerazione -prosegue il ricorso- è avvalorata dall'esiguità dei danni riportati. Ulteriormente, a riprova della non eccessiva violenza dell'impatto, la con- ducente del veicolo oggetto di impatto diretto ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Conseguentemente il ragionamento del giudice di merito apparirebbe viziato nella parte in cui ricava elementi a conforto della gravità della collisione con la vettura A6 da elementi di fatto, ossia dall'entità del danno subito dalla vettura direttamente tamponata, privi di reale efficacia dimostrativa in relazione all'og- getto della prova. Conclusivamente si ritiene che giudice di merito pur palesando le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa abbia optato per quella confermativa dell'ipo- tesi accusatoria senza premurarsi di fornire al riguardo una specifica giustifica- zione. In tale ipotesi sarebbe ravvisabile sia un vizio inerente alla motivazione, ri- conducibile al paradigma di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. che una violazione di legge, riconducibile al paradigma di cui all'art. 606 co. 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto la decisione, che non risolve la pur esplicitata ambivalente lettura del compendio probatorio e lascia aperta l'interpretazione alternativa, si pone direttamente in contrasto con il cogente canone di valutazione, consacrato dalla norma processuale (Sez. 6 n. 10093/2019).Si rileva peraltro come ogni questione circa il nesso di causa fra la condotta del Pividori e le lesioni patite dal Ragozzino avrebbe potuto essere efficacemente risolta con un accertamento peritale sul punto richiesto dalla difesa sin dal giudizio di primo grado ed oggetto di specifica richiesta di ex art. 603 co. 3 c.p.p. nei motivi d'appello. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del meritok hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, per cui l'iter logico-giuridico della motivazione, posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità, appare non manifestamente illogico e rispondente in particolare alla cornice ermeneutica in tema di ragionamento indiziario. La questione che oggi viene riproposta circa l'implausibilità della triplice frat- tura vertebrale lamentata dalla persona offesa rispetto alla tardività del suo ac- cesso al ronto íoccorso è del tutto generica e non si confronta criticamente con il concorde rilievo di entrambi i giudici di merito circa l'attendibilità delle dichiara- zioni della persona offesa corroborata dalla certificazione medica che attesta le- sioni con prognosi di guarigione di 60 giorni. Non va trascurato, peraltro, che l'accesso in ospedale è avvenuto, in ogni caso, lo stesso giorno dell'incidente. La sentenza impugnata, pertanto, si colloca nel solco del recente dictum di Sez. 1 n. 8863/2021 secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, pre- liminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o suppo- sti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successi- vamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una vi- sione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussi- stente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'or- dine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Invero, la Corte territoriale, confutando analiticamente le deduzioni dell'odierno ricorrente, sembra aver valutato adeguatamente i singoli elementi a carico del Pividori, effettuando una valutazione globale ed unitaria degli stessi e pervenendo all'esclusione di ricostruzione alternativa: non nel senso che queste debba essere impossibile "in rerum natura" ma nel senso che risulti priva del ben- ché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. E ciò, in conformità anche alla regola del ragionevole dubbio.4. Appare parimenti generica e comunque manifestamente infondata la que- stione relativa al diniego della rinnovazione istruttoria mediante accertamento me- dico-legale. Ciò in quanto questa Corte di legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinno- vazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discre- zionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Come più volte chiarito da questa Corte di legittimità, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto -il che nel caso che ci occupa non è avvenuto- qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illo- gicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di de- cisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236). Nel caso che ci occupa l'esclusione del presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti -sul tema del nesso di causalità- sembra oggetto di implicito diniego, non emergendo la decisività dell'invocato approfondimento (cfr., tra le altre, Sez. 6, n.20095/2013) 5. Infine, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un inci- dente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legitti- mità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispo
Sentenza Cassazione n. 17181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris