CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 settembre 1975
Cassazione n. 30695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA] Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1975; 2) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza emessa il 11/11/2021 dal Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; uditi i difensori dei resistenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso illustrando le memorie tempestivamente depositate e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11/11/2021, il Tribunale di Trieste, in accoglimento della richieste di riesame proposte dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] Luca e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente diritto alla restituzione), ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dei predetti e finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati di dichiarazione infedele finalizzati all'evasione dell'IRES (anni di imposta 2015-2019) e concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ECOMET (anno di imposta 2020), contestati al [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, censurando la decisione del Tribunale che non aveva tenuto in alcun conto le dichiarazioni confessorie rese da una pluralità di indagati, pur menzionate dal G.i.p., ed era quindi incorso nel medesimo difetto motivazionale asseritamente rilevabile nel decreto di sequestro. Si evidenzia quindi che il provvedimento del Tribunale era affetto da un deficit di logica formale (per non essere stato considerato uno dei cardini della motivazione del decreto del G.i.p.) e da un deficit sostanziale (per il mancato apprezzamento delle confessioni). 3. Con memorie ritualmente trasmesse e di contenuto analogo, i difensori del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sollecitano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia perché proposto per motivi non consentiti (essendo stati dedotti una serie di vizi motivazionali non scrutinabili in questa sede), sia comunque per la manifesta infondatezza degli stessi (non avendo il Tribunale ignorato gli interrogatori citati in ricorso, che peraltro non avevano il rilievo decisivo affermato dal P.M. ricorrente). Al riguardo, si sottolinea che il Tribunale aveva evidenziato l'errore di diritto insito nella contestazione concorsuale di dichiarazione infedele in concorso con gli emittenti, nonché il fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata non già la cessione in nero di materiale ferroso, ma l'acquisto dello stesso (per l'accusa soggettivamente simulato): condotta su cui nulla era stato riferito dai dichiaranti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La valutazione dell'odierno ricorso rende preliminarmente opportuno un richiamo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia cautelare reale, con particolare riferimento, anzitutto, all'oggetto e ai limiti dello scrutinio di legittimità; in secondo luogo, ai poteri del giudice del riesame qualora la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura manchi ovvero non contenga l'autonoma valutazione, da parte del giudice emittente, della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro e degli elementi offerti dalla difesa; infine, ai limiti in cui il dovere argomentativo qui appena richiamato può 2 ritenersi correttamente assolto attraverso l'utilizzo della motivazione per relationem. 2.1. Quanto al primo aspetto, viene in rilievo l'insegnamento, assolutamente consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così ad es. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01. Nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.»). Si tratta di un orientamento che trae fondamento da una ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), e che è stato ribadito anche in epoca recentissima (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 24641 del 04/03/2022, Moncada). 2.2. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, viene anzitutto in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale «nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01). Subito dopo l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], si è ulteriormente precisato, da parte di questa stessa Sezione, che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 stesso codice), impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione 3 della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge» (Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 18/10/2016, dep., 2017, Rv. 268800 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di polizia giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive). Anche tale indirizzo ermeneutico ha trovato plurime conferme, all'interno di pronunce recenti (cfr. Sez. 2, n. 17062 del 07/04/2022, Caruso; Sez. 3, n. 24153 del 27/04/2021, Dezio; Sez. 4, n. 14202 del 16/12/2020, dep. 2021, Moretti). 2.3. Quanto infine alla terza questione in precedenza richiamata, deve qui richiamarsi il recente arresto secondo cui «l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). Sulla impossibilità di considerare l'obbligo motivazionale con la tecnica della relatío ad altri atti del procedimento, nelle ipotesi in cui questi ultimi, anche se puntualmente richiamati, non abbiano contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, v. già in precedenza Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, C., Rv. 246465 - 01; Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Talbi, Rv. 265338 - 01). 3. In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve ora procedersi all'esame dell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, con la quale il Tribunale di Trieste ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs. con riferimento alle già ricordate imputazioni concorsuali di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, (formulate a carico del [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 3.1. [OSCURATO:PERSONA] triestino ha anzitutto inquadrato (pag. 1 segg.) il contesto in cui era maturata la richiesta di sequestro del P.M., formulata nell'ambito della seconda fase di una complessa indagine avente ad oggetto l'ipotesi di un vasto 4 traffico illecito di rifiuti, posto in essere anche attraverso artifici contabili attestanti operazioni di acquisto, vendita, carico e scarico ecc., ritenute dall'accusa "soggettivamente inesistenti". Si riferisce in particolare che in tale prima fase, culminata nell'adozione di misure cautelari personali e reali per i reati di associazione per delinquere e traffico illecito di rifiuti, era emerso un "primo livello" di soggetti indagati, amministratori di fatto (COSSARINI, PALOMBI, DONATI) o di diritto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) delle società utilizzate per l'attività illecita ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I., FEMET s.r.I., ECOMET s.r.I.). Nella seconda fase investigativa, erano emersi ulteriori soggetti (tra cui l'odierno ricorrente e la società da lui amministrata) ai quali erano stati contestati una serie di reati tributari commessi - secondo l'ipotesi accusatoria - nell'attività di essenziale cooperazione con il "primo livello" e le predette società, secondo schemi ricorrenti (forniture "in nero" al sodalizio, acquisti di rifiuti in realtà già posseduti, acquisti da ignoti "regolarizzati" dal sodalizio attraverso le false fatturazioni). 3.2. Il Tribunale ha quindi dettagliatamente esposto (pag. 5 segg.) il contenuto della richiesta di sequestro, conseguente all'analisi dei rapporti tra la ECOMET e la [OSCURATO:PERSONA]: rapporti ricostruiti dall'Accusa combinando gli esiti degli accertamenti documentali (file excel tratti dalla contabilità ECOMET) e l'osservazione diretta, da parte degli investigatori, di tre episodi (movimentazione di alcuni camion, carico e scarico di materiale in termini non coerenti con il dato documentale) avvenuti nel maggio 2019, ritenuti dimostrativi del carattere simulato di altrettante cessioni di materiali metallici da ECOMET a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe poi consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] materiale già acquisito nella propria disponibilità (erano state inoltre segnalate altre ventiquattro operazioni, risalenti al periodo aprile-maggio 2019. In particolare, l'analisi della contabilità delle tre predette giornate aveva consentito di individuare tali apparenti cessioni, per le quali era stato attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] un codice identificativo (L1): esaminando in contabilità le operazioni cui era abbinato tale codice, era stata ricostruita l'evasione di imposta della società negli anni dal 2015 al 2020, e su tali basi erano state formulate le incolpazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA], presupponendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai effettivamente ricevuto la merce dalla ECOMET (e dalla FEMET) risultante dalle fatture emesse. 3.3. Il Tribunale di Trieste ha quindi ripercorso la motivazione del decreto di sequestro, consistente (per ciò che riguarda il fumus): nel preliminare riferimento alle considerazioni svolte in sede cautelare personale (sia quanto agli indagati per cui la misura era stata accolta, sia quanto agli indagati per cui non erano stata ravvisate esigenze cautelari), in base al "semplice principio secondo il quale 'nel più sta il meno-; in un integrale richiamo all'annotazione della Guardia di Finanza del 23/07/2021, con particolare riferimento alle pagine 3621 ss. (e alle vicende ivi descritte del 22/05/2019), 3367 ss. (relative alla presenza del DONATI negli spazi 5 't della società dopo aver recuperato il contante ed incontrato il COSSARINI), 3675 (conclusioni sulla falsità soggettiva delle fatture di vendita di materiale già nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]); nel richiamo delle dichiarazioni rese dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la provenienza solo formale dei rottami dalla BIOTEKNA, essendo nella realtà provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sono state quindi richiamate le censure difensive, imperniate - oltre che su profili attinenti, secondo la stessa difesa, al merito - sulla assenza di un vaglio autonomo delle ipotesi accusatorie e della sussistenza dei presupposti fondanti la misura reale, sulla illegittimità dell'acritico rinvio ad atti contenenti delicati profili valutativi e delicate implicazioni ulteriori rispetto a quanto accertato, sull'assoluta assenza di analisi e richiami in ordine alle specifiche figure di reato contestate, sugli errori di diritto e sulle contraddittorietà trasfuse nella motivazione per relationem, sulla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e proporzionalità. 3.4. All'esito di tale esposizione, il Tribunale di Trieste ha accolto le censure formulate dalla difesa in ordine alla motivazione del decreto di sequestro, ritenuta non integrabile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Capasso (cfr. supra,§ 2.2). 3.4.1. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha anzitutto posto in rilievo che il G.i.p. non era stato chiamato a valutare, sia pure nella sola prospettiva del fumus commissi delicti, la natura simulata (o comunque "a nero") delle cessioni di materiali sottese alle movimentazioni dei camion nei quattro casi monitorati: essendo oggetto della verifica, in realtà, "la prospettata valenza ed estensione ad altro di tali fatti", ovvero "la sussumibilità dei fatti così vagliati entro le richiamate norme incriminatrici e i presupposti per disporre un sequestro ex art. 12-bis d.l.vo 74/2000, ed in relazione a quelle annualità, e a quegli importi, prospettati dal P.M." (cfr. pag. 17 dell'ordinanza). Sempre con riferimento all'oggetto del sequestro, il Tribunale ha sottolineato che il vaglio del G.i.p. avrebbe dovuto riguardare la misura del profitto - da quantificare secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza per determinare l'imposta evasa - e l'estensione temporale dell'attività illecita contestata ai sensi dell'art. 2, oltre alla quantificazione del prezzo eventualmente conseguito per l'emissione delle fatture di cui alla contestazione ex art 8. In relazione a tali aspetti, il Tribunale di Trieste ha posto in rilievo l'assoluto silenzio motivazionale del decreto di sequestro, che nemmeno aveva nominato le norme incriminatrici contestate, "essendosi recepita de plano anche la determinazione degli importi da sequestrare, come proposta dalla P.G., senza offrire contezza delle ragioni, e dei criteri, in virtù dei quali sono state ritenute congrue quelle valutazioni e quei calcoli" (pag. 18 dell'ordinanza). 3.4.2. Sotto altro profilo, il Giudice del riesame ha evidenziato che la relatio operata dal G.i.p. si poneva in aperto contrasto con i principi elaborati dalla 1 giurisprudenza di legittimità (cfr. supra, § 3.3), dal momento che erano stati integralmente recepiti contenuti "prettamente argomentativi e valutativi" prospettati dalla Guardia di Finanza. Il Tribunale ha così evidenziato che, lungi dal limitarsi a profili meramente descrittivi o ricostruttivi di vicende direttamente vagliati, le informative cui era stato fatto integrale ed indistinto rinvio presentavano contenuti funzionali a sostenere la prova per fatti ulteriori e diversi (per tipologia e/o estensione temporale) rispetto a quelli accertati direttamente, nonché "a qualificare tanto i fatti accertati, quanto quelli non accertati bensì ricavati dai primi in via probabilistica e presuntiva, entro la norma incriminatrice, ed a quantificarne il profitto, a sua volta, su premesse valutative" (pag. 19 dell'ordinanza impugnata). 3.5. Nella parte conclusiva del provvedimento (pag. 20 segg.), il Tribunale di Trieste ha inteso altresì porre in rilievo alcune criticità rilevabili nel compendio argomentativo strutturato dal G.i.p. attraverso la relatio di cui si è detto. Per le ragioni che verranno successivamente esposte, è qui sufficiente richiamare in sintesi i rilievi formulati. In primo luogo, con riferimento alle contestazioni ex art. 2 d.lgs. n. 74, è stata sottolineata l'erroneità della contestazione in concorso tra l'utilizzatore GUARNIERI ed i correi emittenti le fatture riportate in dichiarazione, essendo un siffatto concorso escluso dall'art. 9 dello stesso decreto. Inoltre, con riferimento all'incolpazione ex art. 8 per l'anno di imposta 2020 (in relazione al quale era stato contestato il concorso nelle fatture per operazioni inesistenti, dal momento che non era ancora scaduto il termine per le dichiarazioni, e non vi era quindi stata utilizzazione), il Tribunale ha rilevato il contrasto tra la determinazione della somma sequestrabile (individuata nel profitto in misura pari all'evasione IRES calcolata sulle fatture) e la più recente elaborazione giurisprudenziale secondo cui - rifuggendo da automatismi - il sequestro poteva essere ipotizzato in relazione al solo prezzo del reato ex art. 8, pari al compenso versato dall'utilizzatore per l'emissione delle fatture. In terzo luogo, il Tribunale ha rilevato che la presunzione secondo cui tutte le fatture emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riguardavano forniture fittizie di materiali, di cui la società era già in possesso, non era coerente con la mancata acquisizione, per una parte delle annualità contestate, dei file utilizzati per abbinare le sigle ai vari interlocutori delle società FEMET ed ECOMET (cfr. sul punto pag. 23). Infine, il Tribunale ha evidenziato la contraddizione rilevabile tra il capo di accusa, riferito ad operazioni soggettivamente inesistenti, e le concrete operazioni rilevate (da ricondurre nell'alveo delle operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che la FEMET e la ECOMET non avrebbero mai ceduto materiali alla [OSCURATO:PERSONA], che li aveva acquisiti in autonomia da fonti diverse (fonti rimaste sconosciute, così come la tipologia dei materiali in questione).7 4. Ritiene il Collegio che le valutazioni espresse dal Tribunale di Trieste, in ordine alla mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., e all'impossibilità di integrare la motivazione del decreto di sequestro, ritenuta per certi versi apparente (ricorrendo tale vizio «allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo»: cfr. Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322), siano non solo del tutto immuni da criticità deducibili in questa sede (cfr. supra, § 2.1), ma anche pienamente aderenti al contenuto del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. Si è visto infatti che quest'ultimo risulta del tutto privo di una effettiva rielaborazione critica del materiale acquisito, che - come puntualmente osservato dal Tribunale (cfr. pag. 17) - avrebbe dovuto riguardare non già la sola presa d'atto della inesistenza di talune operazioni, ma avrebbe dovuto supportare la ulteriore e diversa prospettiva imposta dal tenore delle specifiche incolpazioni di dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti contestate al [OSCURATO:PERSONA] (reati nemmeno menzionati dal G.i.p.). E' dunque totalmente mancata un'autonoma valutazione non solo in ordine alla determinazione delle somme cui parametrare il sequestro funzionale alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e ai criteri adottati a tale scopo dall'Accusa sulla scorta degli atti investigativi, ma anche - ed anzi prima ancora - in ordine alla stessa plausibilità di una prospettazione di totale fittizietà delle operazioni, proiettata a ritroso fino all'anno di imposta 2015, basandosi sull'incrocio tra gli episodi del 2019 e i dati documentali disponibili: analisi che sarebbe stata tanto più necessaria alla luce della incompleta acquisizione documentale (cfr. pag. 23 dell'ordinanza, in cui si dà atto della mancanza dei file SEMET per il 2015, il 2018 e parte del 2017) (cfr. supra, § 3.5). Altrettanto fondato deve ritenersi il rilievo contenuto nell'ordinanza, alla luce della già richiamata elaborazione giurisprudenziale (cfr. supra, § 2.3), in ordine alla illegittimità del mero rinvio agli atti di P.G. contenenti da passaggi schiettamente valutativi, quali quelli relativi alla retrospettiva fittizietà di tutte le operazioni fino al 2015, alla quantificazione del profitto delle attività illecite, ecc.. 5. Le considerazioni fin qui svolte assumono, all'evidenza, carattere assorbente, ed esimono pertanto dall'analisi degli ulteriori profili di criticità ravvisati dal Tribunale in ordine al fumus (cfr. supra, § 3.5). Deve comunque osservarsi che la questione dell'assoluto difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., e dell'impossibilità di integrare la motivazione del decreto affetto da tale vizio, è rimasta priva di effettiva confutazione da parte del ricorrente, che ha sviluppato argomenti volti a censurare la motivazione del Tribunale in relazione al mancato o erroneo apprezzamento di elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria: ovvero - prescindendo da ogni rilievo, prospettato anche dai difensori nei rispettivi interventi e nelle memorie depositate, in ordine alla 8 compatibilità di tali censure con il ristretto ambito dello scrutinio di legittimità (cfr. supra, 2.1) - in ordine a profili che, come si è appena osservato, appaiono superati dalla fond