CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 26 gennaio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arrestoper il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia proponendo due ragioni di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 99 cod. pen. laddove ilprovvedimento ha riconosciuto, in difetto di una verifica nel concreto, lasussistenza della recidiva.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen.laddove lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Quanto al lamentato riconoscimento della recidiva, si osserva che a stessanon è stata né contestata né riconosciuta, anche perché il fatto per il qualel’imputato è stato giudicato è una contravvenzione.Quanto al secondo motivo la medesima questione era già stata sottoposta alvaglio della Corte territoriale che ha respinto la relativa doglianza conmotivazione ampia, non manifestamente illogica né palesemente contraddittoria,confermando il diniego delle circostanze generiche già espresso dal giudice diprimo grado per l’assenza di elementi di segno positivo da cui fare discenderetale beneficio.La Corte, di fatto, ha argomentato la ragione della mancata concessionedelle attenuanti generiche rifacendosi ad un costante insegnamento di questaCorte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]