CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 24654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fi Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17531/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorsodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qual e dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indi- rizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 101, presso il suo studio; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rila- sciato su foglio separato,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici- liata presso il suo studio, in Roma, viale Gorizia, n. 20; -controricorrente- 2RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Roma n. 2764 /2024, deposi- tata il 19/4/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto di citazione notificato il 25/3/2023 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la RFI- [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, al fine di poter realizzare i lavori oggetto del contratto d'appalto stipulato con la TAV -[OSCURATO:PERSONA]- locità, aveva stipulato,quale mandante dell'ATI, contratti di affitto di taluni terreni. Tuttavia, non aveva provveduto a liberare il cantiere, tanto che la società committente aveva detratto dal compenso concordato la somma di euro 1.119.971,57,«per il mancato ripiegamento e messa in pristino delle aree da inserire nel SAL finale dell'appalto». Poiché la committente non aveva provveduto al ripiegamento del cantiere, in sostituzione dell'obbligazione a carico dell'attrice, que- st'ultima chiedeva che fosse accertato in capo a RFI l'obbligo «a suo integrale carico, di ripiegamento del cantiere e ripristino delle aree site nel Comune di Bologna, via del vivaio [
] nonchéil terreno» sito nel medesimo Comune. L'attrice chiedeva che le venisse riconosciuta la somma di euro 156.273,25 a titolo di corrispettivo (canoni e indennizzi) versato ai proprietari dei fondi sino al 22/2/2020. 2. Il Tribunale rigettava la domanda. 3. Con un unico motivo di impugnazione la AsfaltiSINTEX dedu- ceva l'erronea e falsa applicazione dell'art.60.3 delle condizioni ge- nerali di contratto delle società del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Tale disposizione non era applicabile, anche perché attinente alla risolu- 3RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione che, però, non vi era mai stata, essendo state terminate le opere. In sostanza, la società appellante reputava che la fattispecie do- vesseessere incasellata nell'ambito delle varianti in diminuzione, il cui costo era a carico della committente, ai sensi dell'art.37. Non vi era stata infatti alcuna risoluzione del contratto. 4. La Corte d ' appello di Roma, con sentenza n. 2764/2024, del 19/4/2024, rigettava l'appello. In particolare, la Corteterritoriale chiariva che vi era stato l'ina- dempimento della società attrice al proprio obbligo di ripiegamento e rimessa in pristino delle aree da inserire nel SAL finale dei lavori appaltati per il corrispettivo di euro 1.119.971,57; tale somma era stata poi definitivamente detratta in sede di contabilità dalla com- mittente, in quanto la relativa prestazione non era stata eseguita. In conseguenza di tale inadempimento, la committente aveva ri- volto specifica e reiterata diffida ad adempiere. In particolare, RFI, con comunicazione del 9/9/2016, aveva inti- mato alla SINTEX di «provvedere con la massima urgenza al ripie- gamento dei cantieri ed alla messa in pristino delle relative aree», precisando che, in caso contrario, RFI sarebbe stata costretta a so- stituirsi alle imprese nello svolgimento delle attività in questione; in caso di inottemperanza da parte di SINTEX, RFI avrebbe proceduto a decurtare nel SAL finale il corrispettivo delle attività non eseguite dall'appaltatore per un importo di euro 1.189.971,57. Ad avviso dell'appellante, alla stregua di tale diffida, «RFI si sa- rebbe obbligata ad adempiere in sua vece, previa detrazione della somma sopra indicata». [OSCURATO:PERSONA], invece, non riteneva corretta tale interpre- tazione. 4RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lettura dell'art.60.3 delle condizioni generali di contratto non si rinveniva alcun obbligo ex legein capo al committente di so- stituirsi all'appaltatore, «essendo piuttosto prevista una sua facoltà in caso di inadempimento». Alcuna obbligazione era poi insorta per la committente per il solo fatto che con l'atto di diffida RFI aveva comunicato all'attrice la pro- pria volontà di esercitare i propri poteri sostitutivi nella rimozione dei cantieri. Si trattava, infatti, «dell'esercizio di una eventuale facoltà, fermo restando che ben avrebbe potuto l'appaltatrice comunque tranquil- lamente provvedere autonomamente una volta verificata la conte- stata lungaggine da parte di RFI nell'esecuzione di tali operazioni il cui obbligo, con le ovvie ricadute anche in termini di danni derivanti da ritardo, ricadeva contrattualmente su di essa». Non era utile il richiamo all'art. 37 delle condizioni generali di contratto,che faceva invece riferimento alla diversa fattispecie delle varianti intervenuta in corso di appalto. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Ha resistitocon controricorso la RFI. 7.Il Consigliere coordinatore ha formulato proposta di decisione accelerata ex art. 380-bisc.p.c. 8. Il difensore della società ha chiesto la decisione. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria scritta. 10. La Procura Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte,chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]: 5RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) in relazione agli articoli 1362 c.c. e seguenti relativi all'erronea interpretazione dell'art.60.3 e 37 delle condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del gruppo ferrovie dello Stato». Per la ricorrente avrebbe errato la Corteterritoriale nel rigettare il motivo d'appello dedotto, sulla base dell'assunto che non vi fosse alcun obbligo ex lege in capo alla committente di sostituirsi all ' ap- paltatore SINTEX nell'esecuzione delle attività di disimpianto del can- tiere. In realtà, non poteva trovare applicazione l'art.60.3 delle condi- zioni generali di contratto, che regola «gli effetti della disciplina della risoluzione». Il comma 3 di tale disposizione stabilisce che il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'appaltatore. Il comma 4 però prevede che, qualora l'appaltatore non vi prov- veda, le operazioni di ripiegamento siano eseguite a cura del com- mittente e con onere a carico dell'appaltatore. Tuttavia, la ricorrente evidenzia che la committente non ha mai provveduto a risolvere il contratto in danno dell'ATI. Per tale ragione l'art.60.3 non era applicabile alla fattispecie in esame. La committente si è limitata a detrarre dal conto finale la somma ritenuta dalla stessa congrua per poter procedere autonomamente all'attività di disimpianto del cantiere. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto invece applicare l'art. 37 delle condizioni generali di contratto, dedicato all'aumento o diminuzione dei lavori appaltati in ragione di varianti ordinate dalla committenza. 6RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] realtà, una volta stralciata l'opera e detratta dalla contabilità finale la somma di euro 1.118.971,57, relativaproprio alle attività di espianto del cantiere, l'appaltatore non avrebbe avuto né titolo, né compenso per poter eseguire tali adempimenti. Del pari erronea era l'affermazione della Corted ' appello per cui non sussisteva un'obbligazione della committenza in tal senso, ma solo l'esercizio di una facoltà, mentre l'impresa appaltatrice avrebbe potuto comunque provvedere autonomamente al disimpianto del cantiere. Tale affermazione sarebbe contraddetta dalla lettera di RFI del 9/9/2016,nella quale si leggeva che «il mancato adempimento co- stringerà RFI a sostituirsi alle imprese nello svolgimento delle attività in questione». Per la ricorrente, di fatto, RFI ha operato una variante in diminu- zione dell'appalto, in misura inferiore a un quinto dell'importo del contratto. RFI avrebbe deciso dunque di avocare a sé la lavorazione relativa all'eliminazione dell'impianto. Del resto,è pacifico che RFI abbia provveduto successivamente ad eseguire tale lavorazione a seguito dell'esperimento di specifica nuova gara di appalto, con la quale ha affidato a un nuovo soggetto l'esecuzione dell'opera in questione. RFI, però, si è attivata con un ritardo di seianni. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, in rela- zione all'art.132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 111 della C ostituzione per illogicità manifesta della motivazione tale da integrare la sua so- stanziale assenza». L'affermazione della Corted'appello è nel senso che la commit- tente non ha nessun obbligo contrattuale di sostituirsi all'appaltatore 7RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nell'esecuzione del disimpianto del cantiere, essendo prevista solo una facoltà, in caso di inadempimento dell'appaltatore. Tale motivazione sarebbe disancorata da ogni principio di diritto. Non avrebbe spiegato la Corte territoriale le modalità con cui avrebbe potuto agire autonomamente la SINTEX, a seguito di uno stralcio in contabilità della voce relativa agli oneri di sicurezza. Non avrebbe chiarito la Corted'appello per quale ragione la SIN- TEX avrebbe dovuto, senza aver subito alcuna risoluzione in danno, farsi carico dei maggiori oneri e danni da occupazione dei terreni. Neppure sarebbe spiegata la ragione per cui RFI si è assunta l'obbligo di disimpianto del cantiere, senza alcun limite temporale. 3. Il ricorso è improcedibile. 3.1. La ricorrente e la controricorrente hanno dichiarato che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 11/6/2024, ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge, né dalla ricorrente,che vi era tenuta, né dalla controricorrente. L'allegato A menzionato dalla ricorrente non contiene la pec di notifica,come indicato, ma semplicemente la sentenza estratta dai registri informatici. Analoga produzione è stata effettuata dalla con- troricorrente. Pertanto, il ricorso è improcedibile per il mancato deposito, con- testualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia auten- tica della decisione impugnata notificata con la relazione di notifica- zione ex art.369, comma 2, n. 2, c.p.c., neppure prodotta dal con- troricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l ' istanza di trasm issione del fascicolo di ufficio ( Cass., 8RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. U, n. 21349 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nonché Cass., Sez. U , n. 10648 del 2/5/2017 ). In tal senso, del resto, deve tenersi conto anche della pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, per la quale qualora il ricorrente alleghi che la sentenza è stata comunicata in una certa data, l'obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell'istanza di regola- mento di competenza ex art. 47 c.p.c. , può essere soddisfatto o me- diante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione, oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell' art. 372 c.p.c. , purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 c.p.c. ; deve invece escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione in ordine alla tempesti- vità del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d'ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cas., Sez. U, n. 25513 del 2016; che richiama Cass., Sez.U, n. 9004 del 2009; Cass., Sez. U, n. 9005 del 2009). La citata giurisprudenza esclude inoltre qualsiasi rilievo alla mera dichiarazione conforme della controparte, stante il carattere pubbli- cistico del controllo preliminare che compete alla Corte. Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza»,perché la notificazione del 1/8/2024 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza (19/4/2024), prima della quale la noti- ficazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita ( Cass., Sez. 6, n. 15832 del 7/6/2021 ; Cass., Sez. 6 - 3 , n. 11386 del 30/4/ 2019 ; Cass., Sez. 6 - 3 , n. 17066 del 10/7/2013 ; nonché punto 4.2. della citata Cass., Sez.U, n. 21349/2022). 9RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] infatti, la sentenza della Corted' appello è stata pubblicata il 19/4/2024, quindi il computo del termine breve, anche tenendo conto della data di pubblicazione della sentenza, non è stato rispet- tato, essendo stato notificato il ricorso per cassazione il 23/7/2024 , quando il termine breve era ormai spirato il 19/6/2024 (tenendo conto della pubblicazione della sentenza). 4. Si è ritenuto che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell' art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presu- mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. U, 27/9/2023, n. 27433 ; Cass., Sez.U, 13/10/2023, n. 28540 ; Cass., n. 11346/2024); tuttavia, la disposizione citata non prevede l'appli- cazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'in- terpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez.U, 27/12/2023, n. 36069 ). 5. Nella specie,non si rinvengono ragioni (stante la correttezza della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare il ri- getto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. 6. Tra l'altro, in ordine a quanto riportato nella memoria dalla società ricorrente, la CEDU, con la sentenza del 23/5/2024 , Patricolo e altri c. Italia,si è espressa proprio sul tema della improcedibilità pronunciata dalla Corte di cassazione civile per motivi di diritto, in relazione all' art. 369 c.p.c. , per la mancanza di alcuni requisiti del deposito del ricorso. 10RG n. 17531/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la CEDU non v'è stata violazione dell'art.6 par. 1 della Con- venzione, poiché il mancato deposito della relazione di notificazione dell'impugnata sentenza entro il termine di legge costituisce legit- timo motivo di inammissibilità. Ed infatti, l'accettazione del deposito tardivo avrebbe vanificato il rapido svolgimento del procedimento. In relazione agli altri duericorsi, la stessa sentenza rileva la vio- lazione dell'art.6 par. 1, poiché «la cassazione si trovava in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico». Nella specie, invece, il ricorso per cassazione è stato notificato il 23/7/2024, quando vi era stata la completa transizione al processo telematico. Deve osservarsi, dunque, chenell'ottica di tale giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sanzione d ' improcedibilità prevista dall' art. 369 c.p.c. non pone problemi di per sé, sia perchéincide non sulla possibilità di ricorso altrimenti concessa dalla legge, ma sulla prosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un tempo ragionevole; sia perchéattua una altrettanto equilibrata sin- tesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell'ordi- namento è tale da giustificare regole d'accesso più rigorose. Lo scopo di detta norma, insomma, è senz'altro legittimo. 7. La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 6.000,00, valu- tata equitativamente, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00. P.Q.M Dichiara improcedibileil ricorso. 11RG n. 1