CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39024/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il diniego delle circostanze innominate in ragione della gravità del fatto e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato per i suoi precedenti, è incensurabile perché espresso con argomentazioni logiche ed incentrate su un giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere che non si rivela fallace sol perché non ha ad oggetto tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: in buona sostanza, dietro all'allegazione del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente propone di riesaminare al fine di ottenere una diversa valutazione dal giudice di legittimità. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]