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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 19954/2025

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28041-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Società per Azioni - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato Italiane con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cod. fisc.e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Pozzuolo del Friuli , alla via Buttrio n. 76 n., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 32 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA].

Mantelli, in a.s. -intimata - avversoil decreto emesso in data 24.7.2019 dal Tribunale di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al provvedimento con il quale il giudice delegato aveva escluso l’ammissione del credito pari ad euro 15.000.000 insinuato in via chirografaria, deducendo di essere creditrice del predetto importo in ragione del mancato adempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni nascenti a carico di quest’ultima dalla convenzione n. 2/2006, stipulata con la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] velocità (società incorporata da RFI nel 2010), avente ad oggetto un contratto di appalto pubblico finalizzato alla realizzazione della stazione di alta velocità [OSCURATO:PERSONA] ed intervenutatra la committente [OSCURATO:PERSONA] velocità s.p.a.- TAV e l’ATI aggiudicataria,di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era capogruppo. 2.Il Tribunale di Venezia, con il decreto sopra indicato in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (terzo intervenuto, quale proponente il concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270/99 relativo alla predetta procedura di a.s.), confermando pertanto il provvedimento di esclusione reso dal g.d.

Il Tribunale ha ricordato e rilevato che: (i) l’esecuzione dell’appalto aveva dato origine ad un lungo contenzioso, scaturito dal ritardo nella consegna del progetto esecutivo alla committente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., e determinante le accuse reciproche di inadempimento che erano sfociate dapprima nella diffida ad adempiere intimata dalla committente TAV a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 16 novembre 2007, seguita in data 24 dicembre 2007 dall’adozione di atto di risoluzione della predetta convenzione per inadempimento e, successivamente, nei giudizi di cui ai nn.

Rg 82666/07 e 14079/08, azionati da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma; (ii) nei predetti giudizi [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto la risoluzione del predetto contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna di quest’ultima al pagamento dell’attività di progettazione e riprogettazione, oltre alla disapplicazione della penale di euro 1.010.000,00 ed al pagamento dei corrispettivi per lavori di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni; (iii) anche nel secondo giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente, chiedendo altresì al Tribunale di accertare e dichiarare l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di non pagare alcuna somma a [OSCURATO:PERSONA]; (iv) in entrambi i giudizi si costituiva RFI (succedendo a TAV nella causa Rg 82666/07, per effetto della fusione intervenuta in data 27.12.2010), chiedendo il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e dunque il pagamento della penale contrattuale e il risarcimento dell’ulteriore danno; (v) riuniti i giudizi, dichiarati interrotti per l’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria e riassunti gli stessi da RFI, la quale contemporaneamente formulava istanza di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale per il riconoscimento del suo credito per euro 15.000.000 in via chirografaria, il g.d. con provvedimento del 19.5.2012 rigettava l’istanza di insinuazione “attesa anche la presenza di un contenzioso avente ad oggetto la prestazione da cui originerebbe il credito insinuato” ed il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13322/2018, pubblicata in data 2 luglio 2018, ha: (a) rigettato le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto di appalto e conseguente risarcimento del danno, di declaratoria di illegittimità dell’atto di risoluzione adottato da TAV, di accertamento negativo del diritto di RFI di escutere la polizza fideiussoria, nonché di svincolodella prestata cauzione, di accertamento negativo del diritto dell’assicurazione di regresso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; (b) accolto invece la domanda di disapplicazione delle penali imposte per il ritardo nel completamento della progettazione esecutiva nella misura di euro 110.000,00; (c) dichiaratola cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda rivolta da RFI nei confronti della assicurazione al pagamento di quanto dovuto in base alla polizza prestata a garanzia; (vi) avverso la predetta pronuncia di primo grado pendeva appello innanzi alla Corte di appello di Roma; tanto premesso e rilevato, il Tribunale ha osservato che: (1) correttamente il g.d. aveva ritenuto il credito azionato privo dei requisiti di certezza ed esigibilità, in considerazione della pendenza del giudizio avente ad oggetto il rapporto in cui il credito trovava la sua fonte e dovendosi altresì ritenere che l’interposizione del gravame impediva, allo stato, di considerare definitive le statuizioni intervenute nel primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Roma; (2) il deposito cauzionale, inoltre, era stato già incamerato dall’opponente, con la necessaria statuizione di cessazione della materia del contendere da parte del Tribunale di Roma, con la conseguenza che l’ammissione al passivo del rispettivo importo avrebbe determin ato una ingiustificata duplicazione della garanzia prestata per la buona esecuzione del contratto; (3) anche la penale prevista dalla convenzione 2/2006 per il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva non poteva essere ammessa al passivo, sia che la si fosse consideratacompresa nella somma corrisposta a titolo di garanzia, sia che la si fosse ritenutadovuta a titolo di danno ulteriore, in quanto, nella prima ipotesi, si sarebbe determin ato un ingiustificato arricchimento in favore dell’opponente e perché, nella seconda, il credito azionato sarebbe stato comunque privo del necessario grado di certezza richiesto per l’ammissione allo stato passivo, nemmeno potendosi ritenere certo, liquido ed esigibile il minor importo di euro 900.000determinato dal Tribunale di Roma, stante la pendenza del giudizio di appello; (4) quanto all’ulteriore richiesta di risarcimento del danno, la stessa doveva essere disattesa per carenza di prova, non avendo neanche affrontato la questione il C.t.u.nominato nel contenzioso innanzi al Tribunale di Roma, in ragione del fatto che le domande riconvenzionali di RFI erano state dichiarate improcedibili con sentenza parziale n. 15074/2013; (5) anche le richieste istruttorie dovevano essere disattese in quanto formulate in modo tardivo, rispetto al termine preclusivo di cui all’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall.

2. Il decreto , pubblicat o il 24.7.2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 295 e dell’art. 337, 2 comma, cod. proc. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 111 Cost, con conseguente nullità della decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.per difetto di motivazione ex art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo in attesa della definitività del giudizio di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Roma.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché falsa applicazione dell’art. 111 Cost., con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ.e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che erroneamente il Tribunale lagunare avrebbe affermato che il credito risarcitorio di cui si chiedeva l’ammissione al passivo sarebbe stato sfornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e ciò anche in ragione dell’intervenuta sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ.e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errano nel negare l’ammissione al passivo dei crediti insinuati per la mancata definitività della pronuncia resa dal Tribunale di Roma, senza neanche considerarela possibilità di un’ammissione con riserva dei predetti crediti.

4. La società ricorrente propone inoltre un quarto mezzo col quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non ammissibile il credito relativo alla penale, incorrendo pertanto in una omissione di pronuncia, state gli elementi istruttori già disponibili e versati in atti in sede di giudizio di opposizione in ordine al ritardo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nella consegna del pro getto esecutivo, e considerata anche la sentenza del Tribunale di Roma che avrebbe consentito la sua ammissione al passivo, per tale voce di credito, almeno nella somma di euro 900.000.

5. Il quinto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 99, 2 comma, n. 4 l. fall. e art. 153, comma, 2, cod. proc. civ., con violazione del giusto processo, sul rilievo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibili le richieste prove documentali per la quantificazione del danno perché non indicate nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione allo stato passivo.

6. Viene infine proposto un sesto motivo di doglianza, articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe mal giudicato in ordine all’affermata mancanza di prova per la determinazione del danno richiesto quale credito risarcitorio da insinuare al passivo fallimentare.

7. Con l’ultima doglianza la ricorrente richiede la riforma della pronuncia di condanna delle spese del giudizio di legittimità, in conseguenza dell’auspicato accoglimento dei motivi di impugnazione sopra proposti.

8. Ritiene il Collegio di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, considerato che con ordinanze nn. 1679, 1702, 1703 e 2931, tutte del 2025, questa Prima Sezioneha rimesso alla Prima Presidente , per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28041-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Società per Azioni - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato Italiane con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cod. fisc.e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Pozzuolo del Friuli , alla via Buttrio n. 76 n., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 32 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA]. Mantelli, in a.s. -intimata - avversoil decreto emesso in data 24.7.2019 dal Tribunale di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al provvedimento con il quale il giudice delegato aveva escluso l’ammissione del credito pari ad euro 15.000.000 insinuato in via chirografaria, deducendo di essere creditrice del predetto importo in ragione del mancato adempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni nascenti a carico di quest’ultima dalla convenzione n. 2/2006, stipulata con la S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] velocità (società incorporata da RFI nel 2010), avente ad oggetto un contratto di appalto pubblico finalizzato alla realizzazione della stazione di alta velocità [OSCURATO:PERSONA] ed intervenutatra la committente [OSCURATO:PERSONA] velocità s.p.a.- TAV e l’ATI aggiudicataria,di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era capogruppo. 2.Il Tribunale di Venezia, con il decreto sopra indicato in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (terzo intervenuto, quale proponente il concordato ex art. 78 d.lgs. n. 270/99 relativo alla predetta procedura di a.s.), confermando pertanto il provvedimento di esclusione reso dal g.d. Il Tribunale ha ricordato e rilevato che: (i) l’esecuzione dell’appalto aveva dato origine ad un lungo contenzioso, scaturito dal ritardo nella consegna del progetto esecutivo alla committente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., e determinante le accuse reciproche di inadempimento che erano sfociate dapprima nella diffida ad adempiere intimata dalla committente TAV a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 16 novembre 2007, seguita in data 24 dicembre 2007 dall’adozione di atto di risoluzione della predetta convenzione per inadempimento e, successivamente, nei giudizi di cui ai nn. Rg 82666/07 e 14079/08, azionati da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma; (ii) nei predetti giudizi [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto la risoluzione del predetto contratto di appalto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna di quest’ultima al pagamento dell’attività di progettazione e riprogettazione, oltre alla disapplicazione della penale di euro 1.010.000,00 ed al pagamento dei corrispettivi per lavori di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni; (iii) anche nel secondo giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della committente, chiedendo altresì al Tribunale di accertare e dichiarare l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di non pagare alcuna somma a [OSCURATO:PERSONA]; (iv) in entrambi i giudizi si costituiva RFI (succedendo a TAV nella causa Rg 82666/07, per effetto della fusione intervenuta in data 27.12.2010), chiedendo il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e dunque il pagamento della penale contrattuale e il risarcimento dell’ulteriore danno; (v) riuniti i giudizi, dichiarati interrotti per l’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria e riassunti gli stessi da RFI, la quale contemporaneamente formulava istanza di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale per il riconoscimento del suo credito per euro 15.000.000 in via chirografaria, il g.d. con provvedimento del 19.5.2012 rigettava l’istanza di insinuazione “attesa anche la presenza di un contenzioso avente ad oggetto la prestazione da cui originerebbe il credito insinuato” ed il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13322/2018, pubblicata in data 2 luglio 2018, ha: (a) rigettato le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione del contratto di appalto e conseguente risarcimento del danno, di declaratoria di illegittimità dell’atto di risoluzione adottato da TAV, di accertamento negativo del diritto di RFI di escutere la polizza fideiussoria, nonché di svincolodella prestata cauzione, di accertamento negativo del diritto dell’assicurazione di regresso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; (b) accolto invece la domanda di disapplicazione delle penali imposte per il ritardo nel completamento della progettazione esecutiva nella misura di euro 110.000,00; (c) dichiaratola cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda rivolta da RFI nei confronti della assicurazione al pagamento di quanto dovuto in base alla polizza prestata a garanzia; (vi) avverso la predetta pronuncia di primo grado pendeva appello innanzi alla Corte di appello di Roma; tanto premesso e rilevato, il Tribunale ha osservato che: (1) correttamente il g.d. aveva ritenuto il credito azionato privo dei requisiti di certezza ed esigibilità, in considerazione della pendenza del giudizio avente ad oggetto il rapporto in cui il credito trovava la sua fonte e dovendosi altresì ritenere che l’interposizione del gravame impediva, allo stato, di considerare definitive le statuizioni intervenute nel primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Roma; (2) il deposito cauzionale, inoltre, era stato già incamerato dall’opponente, con la necessaria statuizione di cessazione della materia del contendere da parte del Tribunale di Roma, con la conseguenza che l’ammissione al passivo del rispettivo importo avrebbe determin ato una ingiustificata duplicazione della garanzia prestata per la buona esecuzione del contratto; (3) anche la penale prevista dalla convenzione 2/2006 per il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva non poteva essere ammessa al passivo, sia che la si fosse consideratacompresa nella somma corrisposta a titolo di garanzia, sia che la si fosse ritenutadovuta a titolo di danno ulteriore, in quanto, nella prima ipotesi, si sarebbe determin ato un ingiustificato arricchimento in favore dell’opponente e perché, nella seconda, il credito azionato sarebbe stato comunque privo del necessario grado di certezza richiesto per l’ammissione allo stato passivo, nemmeno potendosi ritenere certo, liquido ed esigibile il minor importo di euro 900.000determinato dal Tribunale di Roma, stante la pendenza del giudizio di appello; (4) quanto all’ulteriore richiesta di risarcimento del danno, la stessa doveva essere disattesa per carenza di prova, non avendo neanche affrontato la questione il C.t.u.nominato nel contenzioso innanzi al Tribunale di Roma, in ragione del fatto che le domande riconvenzionali di RFI erano state dichiarate improcedibili con sentenza parziale n. 15074/2013; (5) anche le richieste istruttorie dovevano essere disattese in quanto formulate in modo tardivo, rispetto al termine preclusivo di cui all’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall. 2. Il decreto , pubblicat o il 24.7.2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 295 e dell’art. 337, 2 comma, cod. proc. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 111 Cost, con conseguente nullità della decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.per difetto di motivazione ex art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo in attesa della definitività del giudizio di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Roma. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché falsa applicazione dell’art. 111 Cost., con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ.e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che erroneamente il Tribunale lagunare avrebbe affermato che il credito risarcitorio di cui si chiedeva l’ammissione al passivo sarebbe stato sfornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e ciò anche in ragione dell’intervenuta sentenza di primo grado. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ.e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errano nel negare l’ammissione al passivo dei crediti insinuati per la mancata definitività della pronuncia resa dal Tribunale di Roma, senza neanche considerarela possibilità di un’ammissione con riserva dei predetti crediti. 4. La società ricorrente propone inoltre un quarto mezzo col quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non ammissibile il credito relativo alla penale, incorrendo pertanto in una omissione di pronuncia, state gli elementi istruttori già disponibili e versati in atti in sede di giudizio di opposizione in ordine al ritardo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nella consegna del pro getto esecutivo, e considerata anche la sentenza del Tribunale di Roma che avrebbe consentito la sua ammissione al passivo, per tale voce di credito, almeno nella somma di euro 900.000. 5. Il quinto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 99, 2 comma, n. 4 l. fall. e art. 153, comma, 2, cod. proc. civ., con violazione del giusto processo, sul rilievo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibili le richieste prove documentali per la quantificazione del danno perché non indicate nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione allo stato passivo. 6. Viene infine proposto un sesto motivo di doglianza, articolato come violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con nullità della decisione impugnata ex art. 132, 2 comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe mal giudicato in ordine all’affermata mancanza di prova per la determinazione del danno richiesto quale credito risarcitorio da insinuare al passivo fallimentare. 7. Con l’ultima doglianza la ricorrente richiede la riforma della pronuncia di condanna delle spese del giudizio di legittimità, in conseguenza dell’auspicato accoglimento dei motivi di impugnazione sopra proposti. 8. Ritiene il Collegio di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, considerato che con ordinanze nn. 1679, 1702, 1703 e 2931, tutte del 2025, questa Prima Sezioneha rimesso alla Prima Presidente , per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Uni
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