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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2003

Cassazione n. 36828/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/02/2003 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90.

Lamenta inoltre la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio ai sensi del disposto di cui all'art. 129 cod. pen. 2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991), fermo restando che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 , se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

Tanto premesso, i giudici del gravame hanno, contrariamente a quanto lamentato con il primo motivo di ricorso, dato conto delle giustificazioni fornite dall'imputato, secondo cui egli avrebbe acquistato i 9,4 grammi di cocaina di cui era stato trovato in possesso anche per conto di un amico, essendo un abituale consumatore di stupefacenti.

In proposito, la Corte territoriale ha sottolineato come deponessero per la finalità di spaccio la assoluta genericità della versione dei fatti fornita, non avendo il ricorrente dato la minima indicazione sulla identità dell'amico destinatario della droga da consumare insieme; l'esiguità dei guadagni dichiarati dall'imputato (circa 800 euro mensili) in rapporto al corrispettivo pagato per la droga, pari ad €.450,00 per nove grammi; l'impossibilità di far fronte ad una esigenza di consumo abituale di un quantitativo giornaliero di cocaina, pari a tre grammi, come dichiarato dal ricorrente, con un reddito di 800 euro mensili; le modalità di presentazione della sostanza, custodita in dieci involucri termosaldati; l'elevato grado di purezza (90 per cento); il precedente specifico di poco antecedente al fatto in esame, deponente per la dedizione dell'imputato al traffico di stupefacenti.

Si tratta di motivazione priva di aporie logiche con la quale il ricorrente neppure si confronta, reiterando le medesime argomentazioni già articolate nei motivi di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

2. Stesse considerazioni possono ripetersi in ordine al secondo motivo di ricorso.

E' invero deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023), Camerano, Rv. 284160 - 01).

Nel caso in esame, i presupposti legittimanti il preteso proscioglimento, consistenti nel dedotto uso personale della sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato, sono stati esaminati, vagliati ed ampiamente disattesi dai giudici di merito, che hanno anche negativamente apprezzato la personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente specifico.

Va infatti ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274645 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/02/2003 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90. Lamenta inoltre la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio ai sensi del disposto di cui all'art. 129 cod. pen. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991), fermo restando che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 , se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Tanto premesso, i giudici del gravame hanno, contrariamente a quanto lamentato con il primo motivo di ricorso, dato conto delle giustificazioni fornite dall'imputato, secondo cui egli avrebbe acquistato i 9,4 grammi di cocaina di cui era stato trovato in possesso anche per conto di un amico, essendo un abituale consumatore di stupefacenti. In proposito, la Corte territoriale ha sottolineato come deponessero per la finalità di spaccio la assoluta genericità della versione dei fatti fornita, non avendo il ricorrente dato la minima indicazione sulla identità dell'amico destinatario della droga da consumare insieme; l'esiguità dei guadagni dichiarati dall'imputato (circa 800 euro mensili) in rapporto al corrispettivo pagato per la droga, pari ad €.450,00 per nove grammi; l'impossibilità di far fronte ad una esigenza di consumo abituale di un quantitativo giornaliero di cocaina, pari a tre grammi, come dichiarato dal ricorrente, con un reddito di 800 euro mensili; le modalità di presentazione della sostanza, custodita in dieci involucri termosaldati; l'elevato grado di purezza (90 per cento); il precedente specifico di poco antecedente al fatto in esame, deponente per la dedizione dell'imputato al traffico di stupefacenti. Si tratta di motivazione priva di aporie logiche con la quale il ricorrente neppure si confronta, reiterando le medesime argomentazioni già articolate nei motivi di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. 2. Stesse considerazioni possono ripetersi in ordine al secondo motivo di ricorso. E' invero deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6 - , n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023), Camerano, Rv. 284160 - 01). Nel caso in esame, i presupposti legittimanti il preteso proscioglimento, consistenti nel dedotto uso personale della sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato, sono stati esaminati, vagliati ed ampiamente disattesi dai giudici di merito, che hanno anche negativamente apprezzato la personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente specifico. Va infatti ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274645 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della
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