CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cancrini;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 230/2024depositata il 15/02/2024.Numero registro generale 10752/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 15900/2026Data pubblicazione 23/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di Siena NPL 2018S.r.l., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] DiNunzio, la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli Vito, Luciano e Domenico DiNunzio, deducendo di essere creditrice del primo in forza di fideiussioneomnibus prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società ATAs.c.a.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., creditosuccessivamente ceduto ai sensi dell’art. 58 T.U.B.Esponeva che, successivamente al sorgere del credito, con atto notariledel 7 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto dei propri beniimmobili, costituendo l’usufrutto in favore della moglie e donando la nudaproprietà ai figli, e chiedeva pertanto dichiararsi l’inefficacia dell’atto aisensi dell’art. 2901 c.c.Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 38/2022, accoglieva la domandarevocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettividell’azione, e rigettava le domande risarcitorie proposte dai convenuti.2. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e2.1. Con sentenza n. 230 del 15 febbraio 2024, la Corte d’appello diL’Aquila rigettava il gravame, confermando la pronuncia di primo grado.In particolare, la Corte territoriale riteneva provata la titolarità del creditoin capo a [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della pubblicazione dell’avviso dicessione in [OSCURATO:PERSONA], escludeva la decadenza ex art. 1957 c.c.,confermava la sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni edichiarava formato il giudicato interno su tali profili, condannando gliappellanti alle spese.Numero registro generale 10752/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 15900/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Tutte le parti hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 81 c.p.c. e2901 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto provata lalegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di Siena NPL 2018S.r.l., reputando sufficiente la pubblicazione dell’avviso di cessione ex art.58 T.U.B., nonostante la specifica contestazione dell’inclusione del creditoazionato nell’operazione di cessione in blocco.4.1.1. Il motivo è fondato e nei termini di cui in motivazione.In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano ledisposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unicobancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia dellaavvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese epubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana. Mediantetale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono glieffetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei creditidiviene opponibile erga omnes.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte cheagisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cuiall’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimoin detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale dellapropria legittimazione sostanziale.Si è da questa Corte tuttavia limitato l’onere probatorio della societàcessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentirela cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapportigiuridici individuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplinaNumero registro generale 10752/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 15900/2026Data pubblicazione 23/05/2026derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione delcredito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazionespecifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che daintere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapportigiuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità.Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchésia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(Cass. N. 13289/2024).Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneitàasseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla streguadi un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e noncensurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n.4277).La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l’onereprobatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancariaffermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessioneindividuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base dicaratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la normaprevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con lapubblicazione di un avviso di essa sulla [OSCURATO:PERSONA], cui possonoaggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che inNumero registro generale 10752/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 15900/2026Data pubblicazione 23/05/2026tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993,ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativaprova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad unaccertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale lacitata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilosottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso delprocesso viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processoprosegue tra le parti originarie. 6.1. In conclusione, la parte che agisceaffermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, invirtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplinadi cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrarel'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modofornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta.Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corted’appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessasussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata provadell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel“blocco” dei rapporti ceduti.In violazione dei principi sopra richiamati, la Corte territoriale si è limitataa rilevare che nella [OSCURATO:PERSONA] n. 151 del 2017 era stata datapubblicità, ai sensi dell’art. 58 TUB, alla cessione in blocco dei crediti daBanca Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,affermando in modo apodittico che dall’esame di tale atto risultavaricompresa nella cessione la generalità dei crediti anteriori al 31 dicembre2016, nonché le posizioni classificate a sofferenza alle date del 31dicembre 2016 e del 31 dicembre 2017.Numero registro generale 10752/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 15900/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tale affermazione, tuttavia, non è sorretta da un effettivo accertamento infatto né da una puntuale verifica della riconducibilità del creditocontroverso all’ambito oggettivo della cessione, risolvendosi in una meraenunciazione assertiva.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbitiil 2° [con cui denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità dellasentenza per omessa pronuncia, per non avere la Corte territorialeesaminato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione proposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per carenza di petitum e di causa petendi, ritualmentededotta e riproposta in appello, con conseguente mancata decisione suuna questione preliminare potenzialmente assorbente] e il 3° [con cuidenuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. e la nullità della sentenza permotivazione apparente, per avere la Corte d’appello affermato lalegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] senza autonomo accertamentodei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria nei suoi confronti], il 4°[con cui denuncia la violazione dell’art. 1957 c.c., per avere la Corteterritoriale escluso la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria,ritenendo sanata la tardiva proposizione dell’eccezione e reputandocomunque sufficiente, ai fini dell’azione revocatoria, la mera esistenza diun credito anche litigioso), il 5° [con cui denuncia l’omesso esame di fattidecisivi in ordine alla scientia damni dei terzi beneficiari, per avere laCorte d’appello escluso apoditticamente il requisito senza valutare lecircostanze indiziarie ritualmente dedotte, idonee a integrare presunzionigravi, precise e concordanti] e il 6°[ con cui deduce la violazione dell’art.2901, comma 1, n. 2, c.c., per avere la Corte territoriale richiesto, ai finidella scientia damni del terzo, la conoscenza del credito specifico, anzichéla mera conoscibilità del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale deicreditori] s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio allaCorte d'Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovoNumero registro generale 10752/2024Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 15900/2026Data pubblicazione 23/05/2026esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice dirinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione,dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata, e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]