CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14284/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/01/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 22 luglio 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con l'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e della recidiva reiterata specifica, consistente nella detenzione a fini di spaccio di marijuana pari a 83.060,9 dosi, di hashish pari a 4.665 dosi, di cocaina pari a 34,4 dosi.2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di sei motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché la Corte territoriale non aveva scisso le condotte, qualificando la detenzione di 5,17 grammi di cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché la Corte territoriale aveva applicato la continuazione con un rilevante aumento di pena. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in merito all'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il quarto lamenta la violazione di legge in riferimento all'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 non risultando superati i parametri delle Sezioni Unite Biondi. Con il quinto deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva. Con il sesto eccepisce il vizio di motivazione perché la recidiva era stata applicata meccanicamente sulla base dei soli precedenti penali. Presenta conclusioni scritte con cui ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. E' fondato il primo motivo di ricorso. Incontestato l'accertamento di responsabilità, il tema di censura sollevato dal ricorrente è se sia corretto utilizzare uno stesso fatto, la detenzione di droga leggera in rilevante quantità insieme alla droga pesante in modesta quantità, per giustificare la contestazione di due separati reati, di cui il più grave ai sensi del comma 1 sol perché unito al meno grave ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e per applicare conseguentemente un cospicuo aumento di pena a titolo di continuazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a un concorso materiale, a un concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 - 01). Ben vero, non è escluso in astratto che la detenzione di una modica quantità di droga pesante, unitamente alla detenzione di un'elevata quantità di droga leggera, comporti l'applicazione del comma 1, insieme al comma 4 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, valutata la condotta nel suo complesso con riferimento alle specifiche circostanze e alle modalità dell'azione (Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280798-01 che ha richiamato la sentenza a Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione par. 12 e 13), ma, nel caso in esame, difetta la relativa motivazione. La Corte territoriale non ha indicato le circostanze di contorno, attinenti alla modalità del fatto, che giustifichino la qualificazione della detenzione di 6 grammi di cocaina, pari a 34,4 dosi, ai sensi del comma 1 anziché del comma 5, non bastando a tal fine la mera co-detenzione di altre sostanze stupefacenti in rilevante quantità. Soprattutto, non ha spiegato per quale ragione, dopo aver considerato più grave la detenzione di cocaina, abbia poi applicato un aumento così importante, addirittura di anni 1 e mesi 6 di reclusione per la detenzione della restante quantità di stupefacente, finendo così per utilizzare lo stesso fatto, l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalle droghe leggere, come fattore di maggiore gravità per l'imputato. Il secondo motivo non ha consistenza perché punta a negare la continuazione, sebbene i Giudici abbiano correttamente individuato distinte ipotesi criminose. L'argomento dell'unitarietà della condotta è stato infatti maldestramente speso dalla Corte territoriale solo per giustificare la qualificazione della detenzione della cocaina ai sensi del comma 1. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati perché vi è stato il netto superamento della soglia prevista dalle Sezioni Unite Biondi ai fini dell'applicazione dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, come esaustivamente spiegato nella sentenza di primo grado. Infine, nessuna motivazione è stata offerta in merito all'applicazione della recidiva, nonostante lo specifico motivo di appello. La questione deve tuttavia ritenersi assorbita, stante l'accoglimento del primo motivo di ricorso che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 31 g