CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1994
Cassazione n. 31077/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1994 avverso la sentenza del 15/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di analoga censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la ricostruzione delle prove a carico, consistite nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nelle strade di Cervinara e nel riconoscimento dell'imputato da parte del teste di P.G. escusso in dibattimento); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno