CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 41902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5 n. 6351 del 08/01/2021 Rv. 280493); Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente denunzia vizi motivazionali in merito alla mancata rideterminazione della pena, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di-euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consiglier9/Esten ore [OSCURATO:PERSONA]