CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1974
Cassazione n. 19070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1974 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., peraltro dichiarato estinto per prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da illogicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'irrilevanza della contraffazione grossolana congruamente richiamato (si veda, in particolare, pag. 3, sulla buona fattura dei prodotti recanti marchi contraffatti, di evidente efficacia decettiva); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il delitto non risulta essersi prescritto alla data della sentenza di appello fermo restando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492) e che il termine così calcolato deve essere ulteriormente aumentato per effetto della ritenuta recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ler estensore I