Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 18/2004
ECLI:EU:T:2004:258
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA] T‑14/04
Alto de Casablanca, SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Patrocinio di un avvocato — Irricevibilità manifesta»
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2004
Massime dell’ordinanza
Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Firma di un avvocato — Ricorrente rappresentato da un agente
in materia di brevetti e di marchi che non sia avvocato — Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19)
Emerge chiaramente dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in
forza dell’art. 53 del medesimo Statuto, che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale
di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere
le parti che non siano gli Stati e le istituzioni di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo, dinanzi ai giudici
comunitari, e tale requisito rappresenta una norma di forma sostanziale, la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del
ricorso.
È pertanto irricevibile il ricorso depositato da una parte non privilegiata e firmato da un agente in materia di brevetti
e di marchi, il quale, pur essendo legittimato a rappresentare coloro che sono parti in taluni ricorsi dinanzi alle giurisdizioni
di uno Stato membro, non sia un avvocato.
(v. punti 9, 11)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
9 settembre 2004
(1)
«Marchio comunitario – Patrocinio di un avvocato – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T-14/04,
Alto de Casablanca, SA,
con sede in Casablanca (Cile), rappresentata dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. O. Montalto, in qualità d'agente,
convenuto,
controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:
[OSCURATO:PERSONA], SL
, con sede a Cintruénigo (Spagna),
avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 4 novembre 2003 (procedimento
R 18/2003-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo VERAMONTE come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2004, la ricorrente ha proposto un ricorso contro la
decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 4 novembre 2003 (procedimento R 18/2003-2).
2
Il ricorso precisa che la ricorrente è rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], un agente in materia di brevetti del [OSCURATO:PERSONA]
of [OSCURATO:PERSONA] (ordine degli agenti in materia di brevetti del [OSCURATO:PERSONA]). Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere un «registered
trade mark attorney» (consulente in materia di marchi), un «european patent attorney» (consulente in materia di brevetti europei)
e un «european trade mark attorney» (consulente in materia di marchi europei). Il ricorso è sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3
Il 13 mai 2004 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento
di procedura, ha invitato l’UAMI a presentare osservazioni limitatamente alla ricevibilità del ricorso, alla luce del fatto
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è un avvocato. Il 7 luglio 2004 l’UAMI ha ottemperato a tale richiesta.
In diritto
4
Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente
infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
5
Nella fattispecie, il Tribunale reputa di possedere sufficienti informazioni sulla scorta dei documenti del fascicolo e decide,
in applicazione della detta disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
6
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’art. 53
del medesimo Statuto, le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato dinanzi alle giurisdizioni comunitarie.
Ai sensi dell’art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte, «[s]olo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un
organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo
può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte». Per garantire l’osservanza dell’art. 19 dello Statuto, l’art. 44,
n. 3, del regolamento di procedura prevede che «[l]’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria
un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro
o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE».
7
Nella fattispecie, la ricorrente ammette che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è né solicitor né barrister. Tuttavia, essa rileva che
egli può rappresentare clienti presso talune giurisdizioni del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di ricorsi aventi ad oggetto la proprietà
intellettuale. La ricorrente ne deduce che il sig. [OSCURATO:PERSONA] può rappresentarla nell’ambito del presente ricorso.
8
L’UAMI afferma che il presente ricorso solleva una questione di principio relativa alla rappresentanza delle parti dinanzi
alle giurisdizioni comunitarie. A suo parere, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è autorizzato a rappresentare la ricorrente dinanzi a
queste ultime. Infatti, benché sia abilitato a rappresentare clienti dinanzi a talune giurisdizioni del [OSCURATO:PERSONA], egli
non sarebbe un avvocato ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Corte.
9
Il Tribunale sostiene che dall’art. 19 dello Statuto della Corte emerge chiaramente che solo un avvocato abilitato al patrocinio
dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico
europeo può rappresentare o assistere le parti che non siano gli Stati e le istituzioni di cui al primo e al secondo comma
dello stesso articolo (ordinanza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-37/98, FTA e a./ Consiglio, Racc. pag. II‑373, punto
20). Tale requisito rappresenta una norma di forma sostanziale, la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.
10
Il requisito in esame trova la sua ragion d’essere nella concezione della funzione dell’avvocato come collaboratore dell’amministrazione
della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale
di cui il cliente ha bisogno. Questa tutela ha come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell’interesse
generale dalle istituzioni a ciò autorizzate. Una siffatta concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati
membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico comunitario (v., per analogia, sentenza della Corte 18 maggio 1982,
causa 155/79, AM & S/Commissione, Racc. pag. 1575, punto 24).
11
È giocoforza rilevare che gli agenti in materia di brevetti e di marchi non sono necessariamente avvocati. [OSCURATO:PERSONA] il sig.
[OSCURATO:PERSONA] sia legittimato a rappresentare coloro che sono parti in taluni ricorsi dinanzi alle giurisdizioni del [OSCURATO:PERSONA],
rimane il fatto che egli non è avvocato. [OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente dall’art. 19 dello Statuto della Corte che le parti non
privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato dinanzi alle giurisdizioni comunitarie (v. precedente punto 6), si
deve concludere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitato a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale.
12
Oltretutto, le eventuali eccezioni a tale requisito sono espressamente previste dallo Statuto. Così, ai sensi dell’art. 19,
settimo comma, dello Statuto della Corte, i professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il
diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dall’articolo citato. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
non ha in alcun modo dimostrato di poter beneficiare di tale eccezione.
13
Risulta da quanto sopra che il presente ricorso è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
14
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. [OSCURATO:PERSONA] l’UAMI non ha chiesto la condanna alle spese, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1
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Lingua processuale: l'inglese.