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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09252/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/10/2023 del GIUD.

SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria ha rigettato la richiesta di consultare lezioni in video, inviategli dall'Università di Sassari.

Considerato che il motivo unico dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 677 cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché prospetta, per una parte, vizio di motivazione che non si ravvisa dall'esame del provvedimento impugnato e, per altra parte, è relativo a richiesta per la quale si è esaurito l'interesse da parte del condannato al reclamo, come già riscontrato dal Magistrato di sorveglianza nella motivazione del decreto impugnato.

Ritenuto, infatti, che la richiesta di consultare lezioni riprodotte in video, inviate al detenuto dall'Università di Sassari, è stata rigettata dall'istituto di appartenenza all'atto della richiesta (essendo stato Attanasio trasferito, in data 29 ottobre 2018, in diverso Istituto penitenziario) e che, dunque, detta richiesta di autorizzazione ben può essere riproposta all'Istituto di appartenenza.

Considerato, invero, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va, piuttosto, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199).

Ritenuto che, dunque, il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita nel caso in esame dall'asserita lesione di diritti individuali di cui l'Attanasio assumeva il pregiudizio subito, al momento della richiesta, dalla Casa circondariale di appartenenza.

Considerato, peraltro, che il richiamo alla violazione dell'art. 677 cod. proc. pen. non si attaglia al caso di specie in cui il Magistrato di sorveglianza non ha declinato la propria competenza a delibare sul reclamo ma ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per essere il diniego dell'autorizzazione richiesta, riferibile alla direzione dell'Istituto penitenziario ove il detenuto era ristretto, al momento della domanda, ma non a quello della decisione del reclamo avverso il provvedimento negativo e che, dunque, il reclamo ben poteva essere deciso con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la riscontrata inammissibilità dello stesso.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria ha rigettato la richiesta di consultare lezioni in video, inviategli dall'Università di Sassari. Considerato che il motivo unico dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 677 cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché prospetta, per una parte, vizio di motivazione che non si ravvisa dall'esame del provvedimento impugnato e, per altra parte, è relativo a richiesta per la quale si è esaurito l'interesse da parte del condannato al reclamo, come già riscontrato dal Magistrato di sorveglianza nella motivazione del decreto impugnato. Ritenuto, infatti, che la richiesta di consultare lezioni riprodotte in video, inviate al detenuto dall'Università di Sassari, è stata rigettata dall'istituto di appartenenza all'atto della richiesta (essendo stato Attanasio trasferito, in data 29 ottobre 2018, in diverso Istituto penitenziario) e che, dunque, detta richiesta di autorizzazione ben può essere riproposta all'Istituto di appartenenza. Considerato, invero, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va, piuttosto, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199). Ritenuto che, dunque, il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita nel caso in esame dall'asserita lesione di diritti individuali di cui l'Attanasio assumeva il pregiudizio subito, al momento della richiesta, dalla Casa circondariale di appartenenza. Considerato, peraltro, che il richiamo alla violazione dell'art. 677 cod. proc. pen. non si attaglia al caso di specie in cui il Magistrato di sorveglianza non ha declinato la propria competenza a delibare sul reclamo ma ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per essere il diniego dell'autorizzazione richiesta, riferibile alla direzione dell'Istituto penitenziario ove il detenuto era ristretto, al momento della domanda, ma non a quello della decisione del reclamo avverso il provvedimento negativo e che, dunque, il reclamo ben poteva essere deciso con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la riscontrata inammissibilità dello stesso. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris