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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05230/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3 maggio 1979; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 ottobre 1959; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1966; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 giugno 1959; avverso l'ordinanza 16 giugno 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2022 e i relativi motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili due istanze di ricusazione, dal medesimo t^ contenuto, proposte dagli odierni ricorrenti nei confronti degli stessi magistrati, quali componenti di due diversi collegi, assegnatari dei procedimenti nn. 12474/2018 e 4426/2022, di cui il secondo originato dal primo previa separazione di parte delle originarie posizioni processuali e parallela dichiarazione di prescrizione.

I ricorrenti deducevano, a sostegno della loro istanza, che i predetti giudici avevano effettuato - indebitamente - una decisione di merito sull'astratta colpevolezza degli imputati e, così, avrebbero violato non solo un giudicato interno, ma anche il principio di cui all'articolo 6 della Direttiva UE n. 343/16 (nella parte in cui impone una risoluzione del dubbio in bonam partem), negando, deliberatamente, la prova liberatoria in atti ed omettendo di specificare le cause per cui per ogni capo prevalesse la causa estintiva del reato rispetto alla formula assolutoria.

La corte territoriale rilevava, invece, - la tardività delle istanze.

Entrambe depositate il 7 giugno 2022, oltre il termine previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., sia nel procedimento principale (n. 12474/2018, definito con sentenza di prescrizione pronunciata il 7 dicembre 2022), sia nel procedimento separato (n. 4426/2022, nel quale vi era già stata dichiarazione di apertura del dibattimento); - l'omesso deposito in cancelleria della copia della dichiarazione; - la violazione dell'art. 38, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui la dichiarazione non risulterebbe proposta personalmente dagli interessati (salvo che per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], identificato al momento del deposito); - la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno delle dichiarazioni, non essendovi alcuna precedente espressione del convincimento dei giudici e riguardando le censure solo motivi di eventuale impugnazione della sentenza.

Né potrebbe ritenersi che la pronuncia, nel processo n. 12474/2018 (di proscioglimento per prescrizione con riferimento a parte delle originarie imputazioni) fosse rilevante ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., atteso che si tratterebbe, con evidenza, di diverse condotte e, quindi, non del "medesimo fatto".

Avverso tale provvedimento ricorrono gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso si compone di un unico articolato motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di legge processuale con il quale si deduce: - l'erronea valutazione di tardività, sia con riferimento al procedimento principale (n. 12474/2018, nel quale l'istanza è stata presentata entro i sei mesi dalla sentenza, pronunciata il 7 dicembre 2021), sia nel procedimento separato (n. 4426/2022), atteso che l'istanza sarebbe stata presentata dopo l'evento causativo dell'incompatibilità - la sentenza di proscioglimento pronunciata nel procedimento principale - e prima del compimento dell'atto successivo (lo svolgimento della prima udienza successiva al predetto evento); - la ritualità del deposito di entrambe le dichiarazioni, attesa la contestuale sottoscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la sottoscrizione della procura alle liti da parte dei ricorrenti; - la fondatezza dei motivi di ricusazione, atteso che l'originario collegio giudicante (nel proc. n. 12474/2018), a fronte dell'evidente prova di innocenza fornita dagli imputati, non solo avrebbe dichiarato la prescrizione in luogo di una doverosa assoluzione, ma avrebbe anche separato le residue posizioni processuali che troverebbero nelle condotte oggetto di prescrizione il loro logico presupposto.

Cosicché, l'aver dichiarato la prescrizione in luogo dell'assoluzione sarebbe sintomo della ritenuta insufficienza della prova a discarico fornita e, quindi, manifestazione implicita di una successiva condanna per le residue imputazioni.

Con successivi motivi aggiunti, poi, i ricorrenti, oltre a ribadire la bontà delle censure proposte, richiamano un recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350), nella parte in cui da tale decisione deriverebbe la conferma della tempestività delle istanze presentate e la loro fondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Appare opportuno ricostruire sinteticamente le vicende processuali che hanno riguardato, per quel che rileva in questa sede, i due procedimenti in relazione ai quali sono state presentate le due diverse dichiarazioni di ricusazione.

I ricorrenti, unitamente ad altri coimputati, sono stati tratti a giudizio per rispondere di una pluralità di reati di falso ideologico in certificato (art. 481 cod. pen.), falso in atto pubblico per induzione (479 e 476, comma 2, cod. pen.), truffa aggravata (640, comma 2, cod. pen.) ed associazione per delinquere. (art.416 cod. pen.).

Nel corso del procedimento (rubricato al n. 12478/2018), il collegio decidente: - assolveva tutti gli imputati, ai sensi dell'art. 129 cod. proc pen., dai reati di truffa, loro rispettivamente contestati;- separava, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., tutte le posizioni processuali in relazione alle quali l'istruttoria era esaurita; - dichiarava la prescrizione in relazione a tutti i reati di falso ideologico (art.481 cod. pen.).

Ciò considerato, la dichiarazione di ricusazione presentata in relazione al procedimento principale (n. 12474/2018) è inammissibile non solo per l'assoluta eccentricità dei motivi (che, all'evidenza, rappresentano eventuali profili d'impugnazione della sentenza e non già cause di ricusazione dei giudici), ma anche perché evidentemente tardiva, in quanto non depositata entro il termine dell'udienza ove è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento (che, alla luce dei motivi di ricusazione, rappresenta la causa di ricusazione all'interno del procedimento principale).

2. Analoghe considerazioni valgono anche per la seconda dichiarazione.

Essa è stata presentata nel procedimento n. 4426/2022 dopo che erano state, pacificamente, rinviate altre due udienze e, quindi, oltre il termine di tre giorni, indicato nell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione (la composizione del collegio giudicante, conosciuta al momento della prima delle due udienze rinviate).

Anche per questa dichiarazione, comunque, deve essere rilevata la manifesta infondatezza.

I ricorrenti, per come si è detto, si dolgono (oltre che della ritenuta svalutazione della prova a discarico) del fatto che la pronuncia di prescrizione, comportando, logicamente, una previa valutazione di non evidente innocenza, sarebbe intrinsecamente pregiudizievole rispetto alla successiva decisione relativa alle altre condotte, delle quali quelle ritenute prescritte sarebbero il presupposto logico e giuridico.

Ebbene, a prescindere dalla considerazione per cui alla (parziale) comunanza del fatto storico fa necessariamente riscontro una diversità di fattispecie, che dovranno essere oggetto di autonome valutazioni sia sotto il profilo materiale, che sotto quello psicologico, il provvedimento ritenuto espressione di un'indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, tale non è in quanto giustificato dalle sequenze procedimentali adottate in ragione della separazione, disposta ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., delle posizioni per le quali l'istruttoria si era conclusa (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591).

3. In ultimo, appare opportuno precisare che, in ragione della procedura camerale, non è previsto l'intervento dei difensori, pur richiesto da questo ultimi e il richiamo alla sentenza pronunciata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U. n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350), contenuto nei motivi aggiunti, appare del tutto eccentrico, non solo perché, nel merito, la decisione si riferisce alla possibile applicazione della disciplina della ricusazione al procedimento di prevenzione (ipotesi del tutto estranea alla fattispecie in esame), ma anche perché i criteri di valutazione della tempestività dell'istanza (ricondotti alla partecipazione del magistrato al collegio decidente) non sono in concreto in contestazione.

Le due istanze, infatti, sono state ritenute tardive, per come si è detto, in quanto depositate, la prima, oltre il termine dell'udienza ove è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento e, la seconda, oltre il termine di tre giorni, indicato nell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3 maggio 1979; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 ottobre 1959; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1966; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 21 giugno 1959; avverso l'ordinanza 16 giugno 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 2022 e i relativi motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili due istanze di ricusazione, dal medesimo t^ contenuto, proposte dagli odierni ricorrenti nei confronti degli stessi magistrati, quali componenti di due diversi collegi, assegnatari dei procedimenti nn. 12474/2018 e 4426/2022, di cui il secondo originato dal primo previa separazione di parte delle originarie posizioni processuali e parallela dichiarazione di prescrizione. I ricorrenti deducevano, a sostegno della loro istanza, che i predetti giudici avevano effettuato - indebitamente - una decisione di merito sull'astratta colpevolezza degli imputati e, così, avrebbero violato non solo un giudicato interno, ma anche il principio di cui all'articolo 6 della Direttiva UE n. 343/16 (nella parte in cui impone una risoluzione del dubbio in bonam partem), negando, deliberatamente, la prova liberatoria in atti ed omettendo di specificare le cause per cui per ogni capo prevalesse la causa estintiva del reato rispetto alla formula assolutoria. La corte territoriale rilevava, invece, - la tardività delle istanze. Entrambe depositate il 7 giugno 2022, oltre il termine previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., sia nel procedimento principale (n. 12474/2018, definito con sentenza di prescrizione pronunciata il 7 dicembre 2022), sia nel procedimento separato (n. 4426/2022, nel quale vi era già stata dichiarazione di apertura del dibattimento); - l'omesso deposito in cancelleria della copia della dichiarazione; - la violazione dell'art. 38, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui la dichiarazione non risulterebbe proposta personalmente dagli interessati (salvo che per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], identificato al momento del deposito); - la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno delle dichiarazioni, non essendovi alcuna precedente espressione del convincimento dei giudici e riguardando le censure solo motivi di eventuale impugnazione della sentenza. Né potrebbe ritenersi che la pronuncia, nel processo n. 12474/2018 (di proscioglimento per prescrizione con riferimento a parte delle originarie imputazioni) fosse rilevante ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., atteso che si tratterebbe, con evidenza, di diverse condotte e, quindi, non del "medesimo fatto". Avverso tale provvedimento ricorrono gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si compone di un unico articolato motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di legge processuale con il quale si deduce: - l'erronea valutazione di tardività, sia con riferimento al procedimento principale (n. 12474/2018, nel quale l'istanza è stata presentata entro i sei mesi dalla sentenza, pronunciata il 7 dicembre 2021), sia nel procedimento separato (n. 4426/2022), atteso che l'istanza sarebbe stata presentata dopo l'evento causativo dell'incompatibilità - la sentenza di proscioglimento pronunciata nel procedimento principale - e prima del compimento dell'atto successivo (lo svolgimento della prima udienza successiva al predetto evento); - la ritualità del deposito di entrambe le dichiarazioni, attesa la contestuale sottoscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la sottoscrizione della procura alle liti da parte dei ricorrenti; - la fondatezza dei motivi di ricusazione, atteso che l'originario collegio giudicante (nel proc. n. 12474/2018), a fronte dell'evidente prova di innocenza fornita dagli imputati, non solo avrebbe dichiarato la prescrizione in luogo di una doverosa assoluzione, ma avrebbe anche separato le residue posizioni processuali che troverebbero nelle condotte oggetto di prescrizione il loro logico presupposto. Cosicché, l'aver dichiarato la prescrizione in luogo dell'assoluzione sarebbe sintomo della ritenuta insufficienza della prova a discarico fornita e, quindi, manifestazione implicita di una successiva condanna per le residue imputazioni. Con successivi motivi aggiunti, poi, i ricorrenti, oltre a ribadire la bontà delle censure proposte, richiamano un recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350), nella parte in cui da tale decisione deriverebbe la conferma della tempestività delle istanze presentate e la loro fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare opportuno ricostruire sinteticamente le vicende processuali che hanno riguardato, per quel che rileva in questa sede, i due procedimenti in relazione ai quali sono state presentate le due diverse dichiarazioni di ricusazione. I ricorrenti, unitamente ad altri coimputati, sono stati tratti a giudizio per rispondere di una pluralità di reati di falso ideologico in certificato (art. 481 cod. pen.), falso in atto pubblico per induzione (479 e 476, comma 2, cod. pen.), truffa aggravata (640, comma 2, cod. pen.) ed associazione per delinquere. (art.416 cod. pen.). Nel corso del procedimento (rubricato al n. 12478/2018), il collegio decidente: - assolveva tutti gli imputati, ai sensi dell'art. 129 cod. proc pen., dai reati di truffa, loro rispettivamente contestati;- separava, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., tutte le posizioni processuali in relazione alle quali l'istruttoria era esaurita; - dichiarava la prescrizione in relazione a tutti i reati di falso ideologico (art.481 cod. pen.). Ciò considerato, la dichiarazione di ricusazione presentata in relazione al procedimento principale (n. 12474/2018) è inammissibile non solo per l'assoluta eccentricità dei motivi (che, all'evidenza, rappresentano eventuali profili d'impugnazione della sentenza e non già cause di ricusazione dei giudici), ma anche perché evidentemente tardiva, in quanto non depositata entro il termine dell'udienza ove è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento (che, alla luce dei motivi di ricusazione, rappresenta la causa di ricusazione all'interno del procedimento principale). 2. Analoghe considerazioni valgono anche per la seconda dichiarazione. Essa è stata presentata nel procedimento n. 4426/2022 dopo che erano state, pacificamente, rinviate altre due udienze e, quindi, oltre il termine di tre giorni, indicato nell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione (la composizione del collegio giudicante, conosciuta al momento della prima delle due udienze rinviate). Anche per questa dichiarazione, comunque, deve essere rilevata la manifesta infondatezza. I ricorrenti, per come si è detto, si dolgono (oltre che della ritenuta svalutazione della prova a discarico) del fatto che la pronuncia di prescrizione, comportando, logicamente, una previa valutazione di non evidente innocenza, sarebbe intrinsecamente pregiudizievole rispetto alla successiva decisione relativa alle altre condotte, delle quali quelle ritenute prescritte sarebbero il presupposto logico e giuridico. Ebbene, a prescindere dalla considerazione per cui alla (parziale) comunanza del fatto storico fa necessariamente riscontro una diversità di fattispecie, che dovranno essere oggetto di autonome valutazioni sia sotto il profilo materiale, che sotto quello psicologico, il provvedimento ritenuto espressione di un'indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, tale non è in quanto giustificato dalle sequenze procedimentali adottate in ragione della separazione, disposta ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., delle posizioni per le quali l'istruttoria si era conclusa (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591). 3. In ultimo, appare opportuno precisare che, in ragione della procedura camerale, non è previsto l'intervento dei difensori, pur richiesto da questo ultimi e il richiamo alla sentenza pronunciata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350), contenuto nei motivi aggiunti, appare del tutto eccentrico, non solo perché, nel merito, la decisione si riferisce alla possibile applicazione della disciplina della ricusazione al procedimento di prevenzione (ipotesi del tutto estranea alla fattispecie in esame), ma anche perché i criteri di valutazione della tempestività dell'istanza (ricondotti alla partecipazione del magistrato al collegio decidente) non sono in concreto in contestazione. Le due istanze, infatti, sono state ritenute tardive, per come si è detto, in quanto depositate, la prima, oltre il termine dell'udienza ove è stata pronunciata la sentenza di proscioglimento e, la seconda, oltre il termine di tre giorni, indicato nell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes
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