CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: GOce 3 ORDINANZA sul ricorso 32460/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza dei Caprettari, n. 70, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 261/2018 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 16.5.2018, R.G. n. 337/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello che [OSCURATO:PERSONA], convenuto in primo grado, aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva condannato al risarcimento del danno, in favore dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA]., sua datrice di lavoro, nella misura di C 3.346.663,19 per l'ammanco di kg. 1.104.832,77 di scarti di lavorazione dell'ottone (c.d. limaia), verificatosi nello stabilimento aziendale nel periodo compreso tra gli anni 2006/2013, ed a lui addebitato. Condannava, pertanto, l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, come liquidate, dando atto che sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. 2. La Corte territoriale riteneva infondati gli otto motivi d'appello formulati dall'impugnante contro la decisione di primo grado, e per quanto qui ancora interessa, disattendeva: il primo motivo, con il quale l'appellante insisteva nelle eccezioni di nullità delle prove orali assunte in prime cure; il terzo motivo, a mezzo del quale lo stesso censurava la sentenza del Tribunale per aver aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, rigettando l'eccezione di nullità della stessa consulenza sollevata in primo grado; nonché, il quarto motivo d'appello, col quale veniva contestato il contenuto della consulenza tecnica di ufficio, sotto il profilo della presenza di macroscopici errori di calcolo. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Ha resistito l'intimata con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione di legge, art. 194-195 c.p.c., art. 90 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c., art. 414-421 e art. 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, 4 e 5. - Nullità della CTU". Viene censurata la sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado (tempestivamente eccepita immediatamente dopo il deposito della stessa dinanzi al Tribunale di Milano), ritenendo legittima l'acquisizione da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti mai dedotti o allegati dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel ricorso introduttivo del giudizio, né tanto meno richiesti subito dopo le contestazioni del resistente in memoria di costituzione e risposta ed inerenti un fatto principale della domanda (la quantificazione del danno). 2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione di legge art. 244 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 4 - Nullità delle prove orali assunte all'udienza del 12 dicembre 2014". Secondo il ricorrente, la sentenza qui impugnata aveva erroneamente ritenuto infondato il primo motivo di appello, rigettando l'eccezione di nullità delle prove orali assunte all'udienza del 12 dicembre 2014 poiché tardiva ed infondata. Detta eccezione era stata, infatti, proposta tempestivamente, ed era palese la discrasia tra i capitolati ammessi e la prova assunta. 3. Con il terzo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione di legge, art. 194-195 c.p.c. art. 90 disp. att. c.p.c.. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sugli errori di calcolo della CTU". Ivi si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardive le censure sollevate in ordine ai palesi errori di calcolo presenti nella CTU. Secondo il ricorrente, benché la sua difesa avesse rilevato gli errori della consulenza all'udienza immediatamente successiva al deposito della stessa CTU, la Corte d'appello aveva ritenuto che "si trattava di contestazioni tardive, in quanto proposte per la prima volta in appello". 4. Ritiene il Collegio che il primo motivo presenti anzitutto profili d'inammissibilità, peraltro eccepiti dalla controricorrente, perché, stando alla rubrica dello stesso, vi vengono dedotti promiscuamente vizi che rientrerebbero nelle ben distinte ipotesi di cui ai nn. 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 360 c.p.c. 4.1. In realtà, come emerge dalla su riferita sintesi di tale motivo, e, meglio, dal suo sviluppo, il ricorrente ivi si duole della non conformità a taluni precedenti di questa Corte della motivazione in base alla quale il giudice d'appello aveva disatteso l'eccezione di nullità della C.T.U. riproposta dall'allora appellante con il terzo motivo di gravame. 4.2. Di là, poi, dall'eterogenea congerie di norme processuali e di diritto sostanziale di cui il ricorrente lamenta la violazione, lo stesso neppure riferisce perché già il primo giudice aveva respinto detta eccezione di nullità della C.T.U. (secondo la controricorrente, il Tribunale si era motivatamente pronunciato a riguardo nei termini riportati nella nota 1 a pag. 8 del controricorso). Inoltre, solo nell'ambito del terzo motivo di ricorso, si specifica che all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], immediatamente successiva al deposito della relazione del consulente, la difesa aveva eccepito "la nullità della CTU in virtù della acquisizione di documentazione non depositata in atti". 5. Volendo comunque considerare la questione giuridica posta, giova premettere che la Corte d'appello in proposito aveva scritto: "Esaminando, allora, le censure, di forma e di sostanza, che nel gravame sono rivolte all'elaborato peritale, prima di tutto, deve essere ritenuta del tutto infondata la prospettata nullità della consulenza per aver determinato l'ammontare del danno utilizzando la serie storica della quotazione dei prezzi dei metalli proveniente dall'associazione di categoria Assomet: ciò in quanto, come puntualmente rilevato nella memoria difensiva di appello della società, anche la difesa del Vegini aveva invocato tali dati per contestare la quantificazione del danno operata dalla società, ricorrente in primo grado, così che, del tutto correttamente, il consulente tecnico di ufficio ha esercitato il suo potere di attingere i dati necessari per eseguire l'incarico affidatogli, indicando la fonte da cui li ha estratti (cfr.: Cass. 21 agosto 2012 n. 14577; Cass. 28 gennaio 2010 n. 1901)". 6. Tali considerazioni sono conformi a legge in relazione al caso di specie. 6.1. Occorre a riguardo considerare che, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato, per quanto interessa in questa sede, che: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (così Cass. civ., sez. un., 28.2.2022, n. 6500). A quest'ultimo proposito, in tale decisione le Sezioni Unite si sono riferite alla distinzione tra "fatti principali", vale a dire, i "fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti", ed "i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali" (cfr. § 19 della decisione ora richiamata). 6.2. Nel caso che ci occupa i documenti relativi alla c.d. serie storica dei prezzi del materiale in questione, proveniente dall'associazione di categoria delle imprese operanti nel settore specifico, denominata Assomet, riguardavano dati idonei solo a consentire un'attendibile quantificazione del danno risentito dalla società attrice in giudizio. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non si trattava di documenti diretti a provare un fatto principale in giudizio e, in particolare, un fatto costitutivo della domanda risarcitoria dell'istante datrice di lavoro, come sarebbe stato se il consulente d'ufficio avesse attinto e avesse utilizzato, in difetto di allegazione e di prova dell'attrice, gli elementi atti a dimostrare il danno stesso, ad es., a mezzo di documenti contabili o di altro genere, non prodotti tempestivamente in giudizio da una delle parti, relativi agli ammanchi di c.d. limala lamentati dalla datrice di lavoro ed alla loro entità. Si era in presenza, invece, di documenti che - come i listini o quotazioni, ufficiali o meno, dei prezzi di un determinato prodotto - di per sé erano privi di efficacia probatoria diretta, ma risultavano utili ai fini della suddetta liquidazione del danno; documenti, quindi, che, in quanto relativi a fatti secondari o accessori, il consulente d'ufficio ben poteva acquisire, anche una volta maturate le preclusioni istruttorie per le parti (come specificato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza), e considerare ai fini dello svolgimento dell'incarico che gli era stato affidato. Tanto più che proprio il convenuto, attuale ricorrente, nel costituirsi innanzi al Tribunale, e prim'ancora che fosse disposta la c.t.u., sia pure "A titolo esemplificativo", aveva fatto riferimento in relazione al gennaio 2009 (rientrante nel ben più ampio periodo controverso dell'ammanco complessivo lamentato) appunto ad un parametro desunto dalla medesima fonte Assomet (cfr. pag. 9 del ricorso in esame); e ciò allo scopo evidente di mettere in luce, al di là delle contestazioni circa l'an debeatur, che la quantificazione del pregiudizio proposta dall'attrice fosse esagerata (l'allora resistente sosteneva che l'applicazione del relativo parametro avrebbe comportato un "conseguente dimezzamento degli importi imputati a danno emergente per il periodo in esame"). Il consulente d'ufficio perciò si era avvalso di una fonte d'informazioni già rientrante nel contraddittorio instauratosi tra le parti. 7. Interamente inammissibile è il secondo motivo per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., anche in termini di autosufficienza. 7.1. Con detto motivo il ricorrente censura la parte dell'impugnata sentenza in cui si legge: "Esaminando, prima di tutto, le censure che l'appellante rivolge alla decisione impugnata con riferimento alle asserite nullità delle prove testimoniali ammesse dal primo giudice e della loro escussione, osserva il collegio che sono palesemente infondate: invero, è sufficiente la semplice lettura del capitolato di prova di cui al ricorso di primo grado per escludere che le circostanze di fatto ivi riportate non fossero specifiche ovvero fossero irrilevanti o valutative così che correttamente il tribunale le ha ammesse. Né dal verbale di udienza emerge che la difesa del Vegini abbia contestato le modalità di escussione dei testi che solo nel presente grado di appello e dunque tardivamente sono criticate, per altro infondatamente". Evidenzia il ricorrente che <nel verbale di udienza del 12 dicembre 2014 si dà atto che "il procuratore di parte resistente eccepisce la nullità delle prove assunte per le motivazioni espresse in sede di istanza di revoca e per l'evidente discrasia tra i capitolati dedotti da parte ricorrente e quelli assunti" (doc. n. 12)>.7.2. Osserva anzitutto il Collegio che la censura in esame, come il correlativo primo motivo d'appello, attiene a due profili ben distinti, e cioè: il primo, relativo alle contestazioni che egli quale convenuto aveva mosso circa l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale, articolati dall'istante datrice di lavoro, perché in parte valutativi, in parte generici ed in parte irrilevanti, richiamando la propria opposizione all'ammissione di tali prove e l'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione delle stesse; e il secondo che afferisce, invece, al vizio dell'escussione delle prove ammesse, consistente nella circostanza che i capitoli di prova non erano stati riprodotti in forma di domande rivolte ai testi. 7.3. Orbene, dal primo punto di vista, il ricorrente, premettendo che si trattava di ben 35 capitoli (contenuti dalla pag. 17 alla pag. 23 del ricorso introduttivo di primo grado dell'attrice Ceme), si limita in questa sede ad asserire che: "non si comprende quale rilevanza avessero i capitoli dedotti dalla Ceme (capitoli da 1 a 30) e soprattutto quali risposte siano state date dai testi, mentre appare evidente la genericità e la non compiuta individuazione temporale dei capitoli 30-31, il carattere valutativo dei capitoli 21-26 e 35)". Si tratta, però, di deduzioni meramente assertive, non spiegandosi per ognuno degli articoli di prova in questione perché, secondo i casi, non fossero sufficientemente specifici, o perché contenessero valutazioni non consentite ai testi, oppure ancora perché concernessero fatti non rilevanti. Il ricorrente per cassazione, inoltre, non precisa come egli si fosse in precedenza opposto all'ammissione di tali prove in termini in ipotesi più specifici di quelli attualmente prospettati, né come l'ordinanza ammissiva delle stesse si fosse pronunciata a riguardo, e, una volta ammesse tali prove, come ne avesse chiesto la revoca al primo giudice, a mezzo dell'istanza, cui all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fece generico rinvio; e neppure precisa se il primo giudice si fosse espresso su tale istanza;sicché il motivo ora in esame, in parte qua, difetta anche di autosufficienza. 7.4. Circa l'ulteriore profilo in cui s'articola il secondo motivo, esso in realtà, attenendo all'espletamento della prova dopo la sua ammissione, nemmeno riguarda l'art. 244 c.p.c. in tema di "Modo di deduzione" della prova per testimoni, ossia, l'unica norma della quale si lamenta la violazione. Inoltre, stando a quanto riferito dallo stesso ricorrente nell'esposizione della sua censura, egli, solo una volta raccolte le deposizioni, senza che peraltro risultino allegate sue obiezioni durante l'escussione dei testi, si era limitato a dedurre una "discrasia", asseritamente "evidente", ma non meglio specificata, "tra i capitolati dedotti da parte ricorrente e quelli assunti". Ora, come già con il primo motivo d'appello (cfr. all'inizio di pag. 3 dell'impugnata sentenza), il ricorrente eccepisce che i numerosissimi capitoli di prova predisposti da parte avversa "non sono stati riprodotti in forma di domande rivolte ai testi", sembrando far valere in termini del tutto generici un dato, che, se da intendersi riferito alla verbalizzazione delle testimonianze, è perfettamente ininfluente, in quanto alcuna norma di legge prescrive che nel verbale relativo alle deposizioni debba essere integralmente riprodotto in forma di domanda ognuno dei capitoli di prova, e richiedendosi piuttosto che i testimoni siano interrogati sui fatti intorno ai quali sono chiamati a deporre, ai sensi dell'art. 253, comma primo, primo periodo, c.p.c. Questa Corte, peraltro, ha statuito che a riguardo è consentita "una verbalizzazione sintetica" (cfr. Cass. civ., sez. III, 21.9.2015, n. 18481). 8. Passando ad esaminare il terzo ed ultimo motivo di ricorso, anch'esso presenta evidenti profili d'inammissibilità.8.1. Invero, è pacifico che la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda o eccezione (e non su un punto decisivo della controversia) deve essere dedotta ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., mentre l'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., cui fa riferimento il ricorrente, nella formulazione attuale concerne l'omesso esame di un fatto decisivo (principale o secondario) per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. 8.2. In realtà, però, neppure di questo si duole il ricorrente, ma del fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto tardive le censure da lui sollevate in ordine ai palesi errori di calcolo asseritamente presenti nella c.t.u. 8.3. A riguardo giova considerare che, con altra recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio"; "In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione lo al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello"; "Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite" (così Cass. civ., sez. un., 21.2.2022, n. 5624). 8.4. Nel caso di specie la Corte di merito aveva considerato: "Quanto, poi, ai presunti errori di calcolo contenuti nella relazione peritale - non essendovi stata alcuna valutazione equitativa del danno, bensì l'accertamento delle quantità distratte e del relativo loro valore - basti pensare che si tratta di contestazioni tardive, in quanto proposte per la prima volta in appello, in particolare non evidenziate nelle pur ampie osservazioni del consulente di parte alla bozza di relazione - e prodotte quale all. 6 alla consulenza tecnica in atti - cui il consulente di ufficio ha replicato (cfr.: Cass. 19 febbraio 2016 n. 3330)". 8.5. Da tale motivazione già si trae, perciò, che aveva trovato applicazione nella specie l'art. 195, comma terzo, c.p.c., come sostituito dall'art. 46, comma 5, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, a decorrere dal 4.7.2009 (disposizione che, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), visto che ambo le parti specificano che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato il 26.2.2014. 8.6. Notato, poi, che i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite nella sent. n. 5624/2022 cit. sono stati delineati in relazione a fattispecie in cui trovava applicazione il rito ordinario di cognizione (v. anche i riferimenti alla comparsa conclusionale), e non il rito del lavoro, invece applicato nel procedimento che ci occupa, appare dirimente il dato che, pur considerandosi non perentorio nella specie il termine assegnato per il deposito di osservazioni alla c.d. bozza della relazione peritale, risulta incensurabile il rilievo della tardività di quelle nella specie proposte dall'attuale ricorrente per cassazione oltre detto termine. Secondo quanto insegnato, infatti, anche dalle Sezioni Unite, la natura ordinatoria e specificamente acceleratoria del termine in questione non preclude affatto il rilievo della tardività delle osservazioni alla bozza di relazione del c.t.u. da parte del giudice, il quale anzi può pure valutare se le contestazioni e i rilievi critici di parte, quando intempestivi, costituiscano un comportamento contrario all'art. 88 c.p.c. e quindi valutabile ex art. 92, comma primo, c.p.c. ai fini del regime delle spese processuali. 8.7. Ora, l'impugnante, circa la tardività come tale dei suoi rilievi, si limita a far presente che all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima udienza successiva al deposito della C.T.U., la sua difesa aveva assunto "l'erroneità dei conteggi con specifico riferimento agli errori matematici realizzati ad esempio, relativamente all'anno 2006, individuandosi una limaia in ammanco di 12000,00 kg mentre il risultato è diverso da quello individuato" (cfr. pagg. 22-23 del ricorso).In disparte l'evidente genericità di tale osservazione, nell'ambito della scansione temporale del subprocedimento relativo alla consulenza tecnica d'ufficio, eventuali errori di calcolo, non inducenti nullità della c.t.u. e neppure nella specie formulati in chiave d'eccezione di nullità, dovevano essere indicati e dedotti con le osservazioni da trasmettere al consulente entro il termine assegnato; osservazioni dell'allora convenuto, che, secondo quanto constatato dalla Corte territoriale, furono trasmesse, ma non riguardavano affatto i cennati errori di calcolo. Parimenti ineccepibile, perciò, è l'ulteriore rilievo della stessa Corte che i pretesi errori di calcolo presenti nella relazione del consulente, come un po' più specificamente esposti nel quarto motivo d'appello (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza), erano stati così prospettati appunto "per la prima volta in appello". Parrebbe trattarsi dei rilievi attualmente qui riproposti a pag. 23 del ricorso in esame, ma vanamente, non potendo essere verificati ed apprezzati in questa sede di legittimità. Si porrebbe, piuttosto, in casi del genere l'ulteriore e differente problema dell'eventuale pretermissione da parte del giudice del merito delle osservazioni ritenute dallo stesso tardive. Ma da questo diverso punto di vista il ricorrente non deduce alcunché. Di là, infatti, dall'inammissibile deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., nel terzo motivo lo stesso si duole della declaratoria di tardività, come tale, delle proprie contestazioni circa gli errori di calcolo compiuti dal c.t.u., e non della mancata considerazione delle stesse. 9. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at