CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 600,00 di multa, per detenzione e plurime cessioni di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, unificate dal vincolo della continuazione; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza di motivazione resa in forma soltanto apparente, per avere il giudice fatto ricorso a mere clausole di stile, quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato peraltro che, se già sotto il previgente sistema impugnatorio il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. doveva essere accompagnato, secondo la univoca interpretazione giurisprudenziale, da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti fossero emersi concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, evenienza su cui il ricorso resta silente, a fortiori secondo la vigente disciplina non può ritenersi consentita sul piano dell'ammissibilità la deduzione limitata al mancato rilievo delle eventuali cause di proscioglimento, che comunque incorrerebbe nella medesima sanzione per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen.; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore