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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 34068/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 10976/2024 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l’ordinanza n. 9584/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 9/4/2024; Adunanzadel12 novembre 2025 – R.G. n. 10976/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avente ad oggetto l’ordinanza n. 9584/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 9/4/2024, con cui questa Corte, nel riportare, nell’intestazione dell’ordinanza, l’ide ntità del provvedimento giudiziale impugnato, ha erroneamente indicato la sentenza n. 472/2021 della Corte d’Appello di Roma invece della sentenzadella Corte d’appello di L’Aquila n. 472/2021 pubblicata il 24 marzo2021; ilComune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, occorreprovvedere all’ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di c assazione del cui provvedimento conclusivo si chiede in questa sede la correzione (cfr. Sez.

U . , ordinanzan. 4353 del 13/2/2023 , Rv. 667013 - 01) ; varràal riguardo segnalare come, di recente, le Sezioni U nite di questa Corte abbiano stabilito che in tema di correzione degli errori materiali,l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 - bis , co. 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficiole proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la mani festazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. Sez.

U . , 4353/2023, che ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazionedelle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza dicorrezione); Adunanzadel12 novembre 2025 – R.G. n. 10976/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, le Sezioni U nite citate hanno ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391 - bis , co . 1, c.p.c. dall’art. 1 - bis , comma1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nellal. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solodomandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, ma hanno ribadito che resta ferma la ne cessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (conf.

Cass.17565/2022,nel senso che, in caso di iniziativa della parte interessata, èonere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originariogiudizio, a pena di inammissibilità del ric orso, mentre, in caso di impulso officioso, l’instaurazione del contraddittorio è a cura dellacancelleria della Corte); ad avviso del C ollegio, l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittoriodeve essere imposto alla parte interessata ( cfr. Cass.25873/24e Cass. 27340/24 ); P.Q.M Rinviaa nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso, a cura delricorrente, a tutte le parti del giudizio di cassazione entro il termine di30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 10976/2024 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l’ordinanza n. 9584/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 9/4/2024; Adunanzadel12 novembre 2025 – R.G. n. 10976/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avente ad oggetto l’ordinanza n. 9584/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 9/4/2024, con cui questa Corte, nel riportare, nell’intestazione dell’ordinanza, l’ide ntità del provvedimento giudiziale impugnato, ha erroneamente indicato la sentenza n. 472/2021 della Corte d’Appello di Roma invece della sentenzadella Corte d’appello di L’Aquila n. 472/2021 pubblicata il 24 marzo2021; ilComune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, occorreprovvedere all’ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di c assazione del cui provvedimento conclusivo si chiede in questa sede la correzione (cfr. Sez. U . , ordinanzan. 4353 del 13/2/2023 , Rv. 667013 - 01) ; varràal riguardo segnalare come, di recente, le Sezioni U nite di questa Corte abbiano stabilito che in tema di correzione degli errori materiali,l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 - bis , co. 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficiole proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la mani festazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. Sez. U . , 4353/2023, che ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazionedelle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza dicorrezione); Adunanzadel12 novembre 2025 – R.G. n. 10976/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, le Sezioni U nite citate hanno ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391 - bis , co . 1, c.p.c. dall’art. 1 - bis , comma1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nellal. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solodomandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, ma hanno ribadito che resta ferma la ne cessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (conf. Cass.17565/2022,nel senso che, in caso di iniziativa della parte interessata, èonere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originariogiudizio, a pena di inammissibilità del ric orso, mentre, in caso di impulso officioso, l’instaurazione del contraddittorio è a cura dellacancelleria della Corte); ad avviso del C ollegio, l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittoriodeve essere imposto alla parte interessata ( cfr. Cass.25873/24e Cass. 27340/24 ); P.Q.M Rinviaa nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso, a cura delricorrente, a tutte le parti del giudizio di cassazione entro il termine di30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Co