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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 35546/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] appare meramente rivalutativo dei fatti a fronte di motivazione articolata e completa Da parte sua il ricorrente non spiega la rilevanza della ritenuta mancata risposta sul tema della riconduzione di una utenza telefonica all'imputato né rispetto a quale capo.

Rinviando poi genericamente ad altre censure proposte con atto di appello.

Cosicchè va ribadito che oltre che estremamente generico il ricorso è altresì rivalutativo in ordine anche al trattamento sanzionatorio a fronte di adeguata motivazione Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs 196/03 in quanto innposto_datleggge._" Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] appare meramente rivalutativo dei fatti a fronte di motivazione articolata e completa Da parte sua il ricorrente non spiega la rilevanza della ritenuta mancata risposta sul tema della riconduzione di una utenza telefonica all'imputato né rispetto a quale capo. Rinviando poi genericamente ad altre censure proposte con atto di appello. Cosicchè va ribadito che oltre che estremamente generico il ricorso è altresì rivalutativo in ordine anche al trattamento sanzionatorio a fronte di adeguata motivazione Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs 196/03 in quanto innposto_datleggge._" Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35546/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris