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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11765/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste della parte civile, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o siano comunque respinti, con vittoria di spese come da nota scritta; lette le note difensive dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso della propria assistita.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Venezia che, pronunciando sulle impugnazioni da loro proposte avverso la sentenza del 26/09/2019 del Tribunale di Vicenza, ne ha confermato la condanna alla pena principale di un anno di reclusione ciascuno (oltre pene accessorie), per i reati loro rispettivamente ascritti, per il Maglia, al capo 16 (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'anno di imposta 2010), e, per la Zanettin, al capo 24 (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000). 2.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 2.1.Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia ai quali non era stato comunicato che l'udienza di discussione sarebbe stata tenuta in presenza delle parti.

Riferisce, al riguardo, che l'udienza non partecipata del 15/07/2021 era stata rinviata al 30/09/2021 "per i medesimi incombenti", ma né l'ordinanza di rinvio, né il verbale di udienza facevano menzione del fatto che l'udienza sarebbe stata tenuta in presenza delle parti, generando così la convinzione del contrario. 2.2.Con il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 43 cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza in punto di dolo del reato.

Osserva che, mentre il Tribunale aveva ritenuto l'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate, la Corte di appello ne ha ritenuto l'inesistenza soggettiva, qualificando come speciosa ed irrilevante la prova fornita sul punto dalla difesa.

Sennonché, afferma il ricorrente, vi è un'evidente differenza tra le due ipotesi sotto il profilo della corrispondente diversità del dolo: nel caso di inesistenza soggettiva della prestazione l'elemento soggettivo deve riguardare anche la consapevolezza della divergenza tra chi esegue la prestazione e chi la fattura, accertamento che nel caso di specie manca. 3.Anche la Zanettin propone tre motivi. 3.1.Con il primo motivo deduce la medesima nullità oggetto del primo motivo del ricorso del Maglia. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il duplice profilo della condotta tipica e del momento consumativo del reato.

Premesso di aver sempre respinto e confutato gli addebiti (non vera, dunque, la contraria affermazione della Corte di appello secondo cui l'inesistenza delle operazioni fatturare non sarebbe in contestazione), aggiunge che la Corte di appello, ritenendo sufficiente la prova del coinvolgimento diretto e consapevole nella creazione di un meccanismo fraudolento che ha consentito di avvalersi della documentazione fiscale fittizia al sottoscrittore della dichiarazione, non solo ha omesso di accertare l'effettiva inesistenza delle fatture emesse nei confronti dell'imputata dalla G.S. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2010 ma ha anche omesso di esaminare la dichiarazione annuale relativa all'anno 2010 da lei presentata il 29/09/2011.

E' mancato, in particolare, il confronto tra la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le scritture contabili obbligatorie, non essendo sufficiente, al riguardo, il rinvio alla deposizione del testimone Mignogna che si è limitato a dare lettura del capo di imputazione.

Resta, dunque, indimostrato che le fatture emesse dalla G.S. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2010 erano state effettivamente indicate nella dichiarazione. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'omessa, insufficiente e manifesta illogicità della motivazione che non espone le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione.

La Corte di appello si limita a osservare che l'imputata ha fruito delle false fatture emesse dalla G.S. [OSCURATO:PERSONA] ma non ha valutato le specifiche doglianze, oggetto di impugnazione della sentenza di primo grado, relative alla insufficienza del vantaggio economico e della mera annotazione in contabilità delle fatture. 4.11 Maglia ha presentato motivi nuovi lamentando il malgoverno dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla ribadita attendibilità del Ziggiotto pur a fronte della ritenuta inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate. 5.Con memoria del 13/10/2022, l'Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o comunque rigettati, con vittoria di spese. 6.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 7.Con note scritte del 13/10/2022, il difensore della Zanettin ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'anno di imposta 2010, perché, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture emesse per operazioni inesistenti dall'azienda "cartiera" ZIGGIOTTO Davide. 2.1.1a Zanettín è stata condannata per il medesimo reato, limitatamente all'anno di imposta 2010, perché, quale legale rappresentante dell'impresa individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture emesse per operazioni inesistenti dall'azienda "cartiera" G.S.

MACCHINE di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.La condanna si fonda sulla testimonianza dell'UPG della GdF che aveva condotto le indagini ed aveva accertato la natura di "cartiera" delle due imprese che avevano emesso le fatture sopra indicate (non solo a favore degli odierni ricorrenti ma anche di altre imprese), sulle confessioni dello Ziggioto e del suo correo che avevano delineato il sistema fraudolento organizzando le società "cartiere", il loro funzionamento e individuando i destinatari delle fatture. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.2.Dall'esame degli atti (sempre possibile quando viene dedotta la inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità) risulta che: a) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis, legge n. 176 del 2020, in assenza di richiesta di trattazione orale delle parti; b) il processo, però, non era stato definito a quell'udienza per la rilevata incompatibilità, d'ufficio, di uno dei consiglieri componenti il collegio, sicché fu rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata trattata in camera di consiglio non partecipata ma il processo non era stato definito perché il difensore del Maglia aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello; in accoglimento dell'eccezione, la Corte aveva disposto la rinnovazione della notificazione, emesso nuovo decreto di citazione a giudizio in appello e rinviato il processo al 30/09/2021; d) radicato correttamente il contraddittorio, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata celebrata in presenza; il difensore del Maglia e l'imputato non erano presenti.3.3.Tanto premesso, osserva il Collegio: 3.3.1.alla data di emissione del nuovo decreto di citazione a giudizio in appello, l'art. 23-bis, di. n. 176 del 2020, prevedeva la trattazione "cartolare" del giudizio in appello fino al 31/07/2021; 3.3.2.tale termine è stato prorogato al 31/12/2021 dall'art. 7, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 105, convertito con modificazioni dalle legge 16/09/2021, n. 126; 3.3.3.il comma 2 dell'art. 7, cit., aveva però escluso l'applicazione del rito "cartolare" in appello per i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione fosse fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021; 3.3.4.ne consegue che: a) alla data di emissione del decreto di citazione era previsto che l'udienza dovesse tenersi nelle forme ordinarie; b) la proroga del termine al 31/12/2021 aveva lasciato indenni le udienze fissate dal 1° agosto al 30 settembre 2021, rendendo così pienamente legittima la trattazione del processo di che trattasi nelle forme "ordinarie", senza necessità di alcun avviso. v1-0 3.4.11 secondo ed il motivo sono anch'essi manifestamente infondati. 3.5.La circostanza, pur ammessa dalla Corte di appello, che le prestazioni fatturate dal Ziggiotto possano essere state rese da altri non priva il fatto della sua penale rilevanza.

Peraltro, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che non viola nemmeno il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hungony, Rv. 273728 - 01). 3.6.E del resto, la prestazione soggettivamente inesistente se può incidere sull'imponibile ai fini delle imposte dirette, osta alla detrazione dell'IVA effettuata utilizzando fatture emesse da chi quella prestazione non ha reso, non essendo parametrata l'imposta indiretta sul saldo ricavi/costi ma sul diritto di detrarre l'imposta pagata al fornitore/committente e da questi effettivamente assolta, purché il contribuente versi in buona fede.

La certa natura di "cartiera" (non più messa in discussione con l'odierno ricorso) costituisce elemento che prova la consapevolezza del ricorrente e non risulta che questo argomento fosse stato dedotto in appello con la richiesta specificità, avendo l'imputato piuttosto dedotto l'inattendibilità della "confessione" dell'emittente le fatture false (argomento abbandonato in questa sede).4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.11 primo motivo, identico al primo motivo del ricorso del Maglia, è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate al §

3.3. Sicché, né il difensore della Zanettin, né quest'ultima dovevano essere avvisati della modalità di trattazione del processo imposta ex lege. 4.2.11 secondo motivo è inammissibilmente fattuale. 4.3.La ricorrente deduce (solo) l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice ma, di fatto, lamenta il malgoverno delle prove utilizzate ai fini della condanna senza dedurne il travisamento (difficilmente sostenibile in caso di "doppia conforme"), così introducendo nella fase di legittimità elementi spuri (anche rispetto allo specifico vizio dedotto) in ogni caso non scrutinabili in questa sede. 4.4.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo, non essendo manifestamente illogico desumere dalla piena conoscenza del sistema fraudolento imbastito dal Gattazzo e dal Ziggiotto (e dalla natura di "cartiere" delle loro imprese) la sussistenza del dolo specifico di evasione richiesto dal la fattispecie quale requisito strutturale del reato (e ciò a prescindere dalla assoluta genericità della corrispondente deduzione in appello). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti del Maglia e alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Alla detta declaratoria consegue anche la condanna degli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, nella presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste della parte civile, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o siano comunque respinti, con vittoria di spese come da nota scritta; lette le note difensive dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso della propria assistita.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Venezia che, pronunciando sulle impugnazioni da loro proposte avverso la sentenza del 26/09/2019 del Tribunale di Vicenza, ne ha confermato la condanna alla pena principale di un anno di reclusione ciascuno (oltre pene accessorie), per i reati loro rispettivamente ascritti, per il Maglia, al capo 16 (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'anno di imposta 2010), e, per la Zanettin, al capo 24 (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000). 2.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 2.1.Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia ai quali non era stato comunicato che l'udienza di discussione sarebbe stata tenuta in presenza delle parti. Riferisce, al riguardo, che l'udienza non partecipata del 15/07/2021 era stata rinviata al 30/09/2021 "per i medesimi incombenti", ma né l'ordinanza di rinvio, né il verbale di udienza facevano menzione del fatto che l'udienza sarebbe stata tenuta in presenza delle parti, generando così la convinzione del contrario. 2.2.Con il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 43 cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza in punto di dolo del reato. Osserva che, mentre il Tribunale aveva ritenuto l'oggettiva inesistenza delle prestazioni fatturate, la Corte di appello ne ha ritenuto l'inesistenza soggettiva, qualificando come speciosa ed irrilevante la prova fornita sul punto dalla difesa. Sennonché, afferma il ricorrente, vi è un'evidente differenza tra le due ipotesi sotto il profilo della corrispondente diversità del dolo: nel caso di inesistenza soggettiva della prestazione l'elemento soggettivo deve riguardare anche la consapevolezza della divergenza tra chi esegue la prestazione e chi la fattura, accertamento che nel caso di specie manca. 3.Anche la Zanettin propone tre motivi. 3.1.Con il primo motivo deduce la medesima nullità oggetto del primo motivo del ricorso del Maglia. 3.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il duplice profilo della condotta tipica e del momento consumativo del reato. Premesso di aver sempre respinto e confutato gli addebiti (non vera, dunque, la contraria affermazione della Corte di appello secondo cui l'inesistenza delle operazioni fatturare non sarebbe in contestazione), aggiunge che la Corte di appello, ritenendo sufficiente la prova del coinvolgimento diretto e consapevole nella creazione di un meccanismo fraudolento che ha consentito di avvalersi della documentazione fiscale fittizia al sottoscrittore della dichiarazione, non solo ha omesso di accertare l'effettiva inesistenza delle fatture emesse nei confronti dell'imputata dalla G.S. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2010 ma ha anche omesso di esaminare la dichiarazione annuale relativa all'anno 2010 da lei presentata il 29/09/2011. E' mancato, in particolare, il confronto tra la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le scritture contabili obbligatorie, non essendo sufficiente, al riguardo, il rinvio alla deposizione del testimone Mignogna che si è limitato a dare lettura del capo di imputazione. Resta, dunque, indimostrato che le fatture emesse dalla G.S. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2010 erano state effettivamente indicate nella dichiarazione. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'omessa, insufficiente e manifesta illogicità della motivazione che non espone le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione. La Corte di appello si limita a osservare che l'imputata ha fruito delle false fatture emesse dalla G.S. [OSCURATO:PERSONA] ma non ha valutato le specifiche doglianze, oggetto di impugnazione della sentenza di primo grado, relative alla insufficienza del vantaggio economico e della mera annotazione in contabilità delle fatture. 4.11 Maglia ha presentato motivi nuovi lamentando il malgoverno dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla ribadita attendibilità del Ziggiotto pur a fronte della ritenuta inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate. 5.Con memoria del 13/10/2022, l'Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o comunque rigettati, con vittoria di spese. 6.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 7.Con note scritte del 13/10/2022, il difensore della Zanettin ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all'anno di imposta 2010, perché, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture emesse per operazioni inesistenti dall'azienda "cartiera" ZIGGIOTTO Davide. 2.1.1a Zanettín è stata condannata per il medesimo reato, limitatamente all'anno di imposta 2010, perché, quale legale rappresentante dell'impresa individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture emesse per operazioni inesistenti dall'azienda "cartiera" G.S. MACCHINE di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.La condanna si fonda sulla testimonianza dell'UPG della GdF che aveva condotto le indagini ed aveva accertato la natura di "cartiera" delle due imprese che avevano emesso le fatture sopra indicate (non solo a favore degli odierni ricorrenti ma anche di altre imprese), sulle confessioni dello Ziggioto e del suo correo che avevano delineato il sistema fraudolento organizzando le società "cartiere", il loro funzionamento e individuando i destinatari delle fatture. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.2.Dall'esame degli atti (sempre possibile quando viene dedotta la inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità) risulta che: a) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis, legge n. 176 del 2020, in assenza di richiesta di trattazione orale delle parti; b) il processo, però, non era stato definito a quell'udienza per la rilevata incompatibilità, d'ufficio, di uno dei consiglieri componenti il collegio, sicché fu rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata trattata in camera di consiglio non partecipata ma il processo non era stato definito perché il difensore del Maglia aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello; in accoglimento dell'eccezione, la Corte aveva disposto la rinnovazione della notificazione, emesso nuovo decreto di citazione a giudizio in appello e rinviato il processo al 30/09/2021; d) radicato correttamente il contraddittorio, l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata celebrata in presenza; il difensore del Maglia e l'imputato non erano presenti.3.3.Tanto premesso, osserva il Collegio: 3.3.1.alla data di emissione del nuovo decreto di citazione a giudizio in appello, l'art. 23-bis, di. n. 176 del 2020, prevedeva la trattazione "cartolare" del giudizio in appello fino al 31/07/2021; 3.3.2.tale termine è stato prorogato al 31/12/2021 dall'art. 7, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 105, convertito con modificazioni dalle legge 16/09/2021, n. 126; 3.3.3.il comma 2 dell'art. 7, cit., aveva però escluso l'applicazione del rito "cartolare" in appello per i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione fosse fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021; 3.3.4.ne consegue che: a) alla data di emissione del decreto di citazione era previsto che l'udienza dovesse tenersi nelle forme ordinarie; b) la proroga del termine al 31/12/2021 aveva lasciato indenni le udienze fissate dal 1° agosto al 30 settembre 2021, rendendo così pienamente legittima la trattazione del processo di che trattasi nelle forme "ordinarie", senza necessità di alcun avviso. v1-0 3.4.11 secondo ed il motivo sono anch'essi manifestamente infondati. 3.5.La circostanza, pur ammessa dalla Corte di appello, che le prestazioni fatturate dal Ziggiotto possano essere state rese da altri non priva il fatto della sua penale rilevanza. Peraltro, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che non viola nemmeno il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hungony, Rv. 273728 - 01). 3.6.E del resto, la prestazione soggettivamente inesistente se può incidere sull'imponibile ai fini delle imposte dirette, osta alla detrazione dell'IVA effettuata utilizzando fatture emesse da chi quella prestazione non ha reso, non essendo parametrata l'imposta indiretta sul saldo ricavi/costi ma sul diritto di detrarre l'imposta pagata al fornitore/committente e da questi effettivamente assolta, purché il contribuente versi in buona fede. La certa natura di "cartiera" (non più messa in discussione con l'odierno ricorso) costituisce elemento che prova la consapevolezza del ricorrente e non risulta che questo argomento fosse stato dedotto in appello con la richiesta specificità, avendo l'imputato piuttosto dedotto l'inattendibilità della "confessione" dell'emittente le fatture false (argomento abbandonato in questa sede).4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.11 primo motivo, identico al primo motivo del ricorso del Maglia, è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate al § 3.3. Sicché, né il difensore della Zanettin, né quest'ultima dovevano essere avvisati della modalità di trattazione del processo imposta ex lege. 4.2.11 secondo motivo è inammissibilmente fattuale. 4.3.La ricorrente deduce (solo) l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice ma, di fatto, lamenta il malgoverno delle prove utilizzate ai fini della condanna senza dedurne il travisamento (difficilmente sostenibile in caso di "doppia conforme"), così introducendo nella fase di legittimità elementi spuri (anche rispetto allo specifico vizio dedotto) in ogni caso non scrutinabili in questa sede. 4.4.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo, non essendo manifestamente illogico desumere dalla piena conoscenza del sistema fraudolento imbastito dal Gattazzo e dal Ziggiotto (e dalla natura di "cartiere" delle loro imprese) la sussistenza del dolo specifico di evasione richiesto dal la fattispecie quale requisito strutturale del reato (e ciò a prescindere dalla assoluta genericità della corrispondente deduzione in appello). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti del Maglia e alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. Alla detta declaratoria consegue anche la condanna degli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, nella presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n