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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09012/2026

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e -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 PESSI, [OSCURATO:PERSONA];594 - controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2888/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 663/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/20261.

Con sentenza n. 2015/2023 il Tribunale di RomNuam,e roi ndi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026sede di opposizione ex art. 1, co. 51, l. n. 92/2012, avevaprovveduto come segue tra le attuali parti in causa: - avevadichiarato cessata la materia del contendere in ordine alladomanda di reintegrazione; - aveva condannato la societàallora opponente a corrispondere all’opposto l’indennitàrisarcitoria ex art. 18 l. 300/70, commisurata alla retribuzioneglobale di fatto spettante sulla base dell’inquadramentonell’area 2 liv. 1 CCNL di settore applicato ratione temporisdalla società e maturata dal recesso impugnato sino allareintegrazione, detratto quanto già corrisposto dalla societàallo stesso titolo, oltre al versamento dei contributi assistenzialie previdenziali dovuti per il medesimo periodo ed oltreaccessori dalla maturazione al saldo.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma così provvedeva: - rigettava il reclamo principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza; -in parziale accoglimento del reclamo incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza reclamata, checonfermava nella declaratoria di cessazione della materia delcontendere sulla domanda di reintegrazione e nella declaratoriadel diritto del lavoratore all’inquadramento nell’area 2^ livello1° del CCNL di categoria, e accertato che il licenziamentointimato al lavoratore dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] non avevaprodotto effetti sul rapporto di lavoro tra costui e [OSCURATO:PERSONA],dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alle retribuzionimaturate dalla messa in mora del 12 gennaio 2021 fino allariammissione in servizio giusta lettera del 26 gennaio 2022nella misura prevista dal CCNL di categoria per il predettotitolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalleNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026singole scadenze al saldo, detratto quanto già pagato Nuam etroa dli raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026titolo nel periodo in questione, e per l’effetto condannavaUnicredit a pagare al lavoratore le differenze retributive ancorainsolute; confermava la regolamentazione delle spese delgiudizio di primo grado disposta dl Tribunale e compensava trale parti le spese del giudizio di reclamo.3.

Per quanto qui esclusivamente interessa, nell’esaminareil reclamo del lavoratore (qualificato come principale), la Corteterritoriale riteneva che la questione della retribuzionespettante al lavoratore e la questione, ad essa propedeutica,dell’inquadramento cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto erano stateritualmente rese oggetto di contraddittorio e, proprio perchécontroverse, necessitavano di congruente pronuncia in merito.3.1.

La Corte, pertanto, trascritte in sentenza le norme delCCNL relative alla 3^ Area professionale, vale a dire, quellarivendicata dal lavoratore, e alla 2^ Area professionale, con irelativi livelli retributivi (e, cioè, l’area riconosciuta nellasentenza allora impugnata, con la specificazione del 1° livello),passava ad esaminare diffusamente tali previsioni collettive.3.2.

Considerava, quindi, non contestato che in costanzadi rapporto di lavoro lo [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto i compiti poi indettaglio specificati.

E secondo la Corte si trattava di compitiche, nonostante l’enfatizzazione operata dal reclamante, sirisolvevano in mere attività esecutive e d’ordine, di contenutosemplice e ripetitivo, eseguite secondo procedure predefinite ecompletamente standardizzate, in assenza di qualunque spaziodi autonomia decisionale rispetto al risultato della lavorazione.3.3.

Duque, si trattava di attività che, per competenza,grado di autonomia e carico di responsabilità eranoNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026sicuramente proprie della 2^ area e, all’interno di Neumsesroa d,i raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026andavano ascritte al 1° livello, dacché erano prive anche di siapure esiguo margine di scelta in fase operativa, richiesto invecedal livello 3°.4.

Svolte ulteriori considerazioni, perveniva, quindi, alrigetto del reclamo del lavoratore.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.7.

Resiste l’intimata società con controricorso, contenenteanche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di tre motivi, esuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc nonché degliartt. 90-93 del ccnl applicato al rapporto in relazione al dispostodell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc”.

In sintesi, lamenta: a) laCorte romana ha sostituito la sua valutazione dellaproposizione “adibizione continuativa e prevalente” a quellache le parti sociali hanno espressamente stabilito nell’art. 90del ccnl, non tenendo conto di quanto previsto dal 7° commadi tale articolo; b) che la stessa Corte non ha in alcun modovalutato due previsioni del primo e del terzo livello dellaseconda area; c) che la Corte, nel riassumere le mansioni delricorrente, influenzata evidentemente dall’errore di diritto haaffermato che non era contestato che il ricorrente “-pressol’ufficio Tc provvedeva ad allestire le aule della formazione …”(p. 16); mentre il ricorrente aveva affermato “11.1. si occupaNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026della gestione e preparazione delle aule per la formazioNnuem e…ro ”di raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026(p. 7 reclamo) .2.

Salvo un profilo d’inammissibilità di cui si dirà alla fine,il motivo ora riassunto è infondato.3.

Quanto al primo errore interpretativocomplessivamente addebitato alla Corte di merito (quello quiriassunto sub a), il ricorrente rileva che: Nella motivazione,con riguardo alle caratteristiche della terza area professionalesi legge “La clausola contrattuale richiede peraltro per talelivello la “stabile” adibizione del lavoratore ai predetti compiti,a dire quindi la professionalità ivi contemplata deve connotarea tutto tondo e in modo permanente la prestazionelavorativa” ; il che il ricorrente assume essere errato.Ma osserva per ora il Collegio che il su riportato passaggiomotivazionale non riguarda “le caratteristiche della terza areaprofessionale” in generale, bensì è specificamente riferito al 1°livello retributivo di tale area, come si trae dal periodoimmediatamente precedente (v. pag. 14 della motivazione).3.1.

Il ricorrente, poi, censura il seguente rilievo dellaCorte di merito: La caratteristica di tale livello sta comunque,per dichiarata volontà dei contraenti collettivi, nellosvolgimento dei compiti ivi elencati in via “continuativa eprevalente”, dunque in modo ininterrotto e in misurapreminente al complessivo compendio delle mansioni date .Sottolinea, infatti, che l’art. 90, comma 7, del CCNL recita: Ai fini del presente capitolo e di quello che precede siconsidera convenzionalmente adibizione “continuativa eprevalente” – laddove prevista, in materia di inquadramentoNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026del personale, dal presente contratto nonché Nunmeerlol edi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo deicompiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche nonconsecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giornimensili (anche non consecutivi nel mese) .

E deduce che “LaCorte romana ha malamente interpretato il contratto collettivoe di conseguenza la sua valutazione dei fatti è basata su unanorma inesistente”.3.2.

Rileva il Collegio che il su riportato passo dimotivazione si riferisce questa volta (solo) al livello 3° dell’area2^ (v. tra la pag. 14 e la pag. 15 dell’impugnata sentenza).Ma, soprattutto, i pretesi errori interpretativi che ilricorrente attribuisce alla Corte di merito, ove mai sussistenti,sono rimasti del tutto ininfluenti nella valutazione operatanell’impugnata sentenza.Occorre, in tal senso, evidenziare in primo luogo che ilcommento delle norme contrattuali-collettive di riferimento(previa loro integrale trascrizione in sentenza: cfr. pagg. 10-13), da parte della Corte distrettuale, è ben più ampio dei pochibrevi passi considerati dal ricorrente (v. tra la fine di pag. 13 ela pag. 15 della sentenza), ed è dal complesso di taliosservazioni che può e deve trarsi in che termini i giudici disecondo grado hanno individuato le caratteristiche delle duearee e dei rispettivi livelli retributivi.In ogni caso, la Corte distrettuale non ha negatol’inquadramento del lavoratore nell’area 3^ e, specificamente,nel 1° livello retributivo di essa, perché abbia ritenuto che eglinon fosse stabilmente adibito ai compiti previsti per quel livelloe/o perché lo stesso non esprimesse “la professionalità iviNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026contemplata”, che “deve connotare a tutto tondo e in Nmumoedro odi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026permanente la prestazione lavorativa”.Piuttosto, la Corte, a completamento della finalesussunzione in parte già riportata nella narrativa di questaordinanza (v. pag. 16 dell’impugnata sentenza), haconsiderato: “Né per concludere in senso favorevole allavoratore varrebbe evidenziare che, per il loro svolgimento, loScattarelli utilizzava all’occorrenza anche i programmiinformatici di [OSCURATO:PERSONA]”.

E anche con specifico riferimento allivello 1° dell’Area 3^ ha aggiunto: “Infatti, dal pacifico quadrofattuale in valutazione non emerge che il reclamante operassecon discrezionalità nella scelta dei dati da lavorare, ovvero cheinteragisse con il sistema informatico principale, come invecerichiesto dalla declaratoria dell’area 3^ livello 1° del CCNL”.4.

Circa il rilievo sopra riassunto sub b), non è esatto chela Corte non avrebbe valutato il punto dell’art. 92 del CCNL, incui, tra i molteplici profili esposti, contempla per il livello 1°dell’area 2^: “- gli addetti a trascrizioni numeriche ed allacompilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3°livello retributivo, primo alinea, della presente areaprofessionale”.Al contrario, previa la trascrizione integrale di cui s’è detto,la Corte ha, tra l’altro, rilevato che: “*il livello 1° ha riguardoai lavoratori addetti alle trascrizioni numeriche e allacompilazione di distinte e moduli, alla semplice imbustazione,ad affrancature già predeterminate, a timbrature enumerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti”.D’altronde, la Corte per l’appunto in tale livello 1° dell’area2° ha ricondotto i pur numerosi compiti pacificamente ritenutiNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026svolti dal lavoratore, giudicandoli, però, come “mere aNtutmiveirot àdi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026esecutive e d’ordine, di contenuto semplice e ripetitivo,eseguite secondo procedure predefinite e completamentestandardizzate, in assenza di qualunque spazio di autonomiadecisionale rispetto al risultato della lavorazione” (v. in extensopagg. 15-16 della sua sentenza).4.1.

Quanto, poi, agli addetti “- alla compilazione didocumenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, erelative spunte, di scritture contabili – esclusi i lavori diquadratura – sulla base di elementi comunque già prefissati e/opredisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livellodella presente area” (vale a dire, il secondo profilo che pure ilricorrente assume non valutato dalla Corte), nota il Collegio chetutti i numerosi profili del 3° livello dell’area 2^ sonoesplicitamente indicati dalla norma collettiva “in viaesemplificativa”.Dunque, la Corte ha efficacemente sintetizzato i trattidistintivi anche di tale 3° livello, osservando che esso “hainvece riguardo ai lavoratori che svolgono i predetti compiti”,vale a dire, quelli svolti dai lavoratori di 1° livello e quelli di 2°livello (per questi ultimi con il quid pluris del “merocoordinamento di lavoratori di professionalità equivalente”),ma “scegliendo tra plurimi dati comunque già prefissati e/opredisposti, oppure ai lavoratori addetti ad abbinare assegni odocumenti alle lettere accompagnatorie quando pervengonoalla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabilimediante contrassegno, oppure a quelli che tengono idocumenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valoribollati, della compilazione di ordinativi e/o richieste, oppure ailavoratori che utilizzano sistemi c.d. in “tempo reale” o altreNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026apparecchiature con compiti comportanti la registrazioNunmee ro odi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026l’impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti”(così tra la pag. 14 e la pag. 15).Non è condivisibile, perciò, l’assunto del ricorrente per cui:“Nella sentenza impugnata non è spesa una parola per stabilirela distinzione tra queste due figure professionali”, alludendo aidue profili, rispettivamente, di 1° livello e di 3° livello su visti.4.2.

Non considera, peraltro, il ricorrente che la Corteaveva aggiunto: “D’altro canto, se è vero che l’area 2° livello3° contempla tra i profili professionali quello del lavoratore cheutilizza sistemi c.d. in “tempo reale” o altre apparecchiaturecon compiti comportanti la registrazione o impostazione di daticomunque già prefissati e/o predisposti, è altrettanto vero chedalla stessa allegazione dei fatti di causa operata dalloScattarelli non si apprezzano elementi descrittivi del fatto chela registrazione sul server dei buoni pasto ovvero laregistrazione degli atti giudiziari e delle raccomandate sulportale [OSCURATO:PERSONA] fosse da lui svolta con i caratteri dellacontinuità e prevalenza richiesti dalla detta declaratoria diriferimento, con inevitabile riflesso ex art. 2697 c.c.”.5.

Infine, in ordine al rilievo sopra riassunto sub c)(relativo al punto all’inizio di pag. 16 della sentenza in cui silegge: “- presso l’ufficio Tc provvedeva ad allestire le aule dellaformazione …”), non risulta che l’imprecisione sostenuta dalricorrente sia stata “influenzata evidentemente dall’errore didiritto”, che lamenta il ricorrente e che comunque questoCollegio non ha riscontrato.In ogni caso si tratterebbe di errore di fatto percettivo(rispetto a quanto dedotto dal ricorrente “nella sua memoria diNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026costituzione nel giudizio di opposizione”) o comuNunmqeruo edi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026valutativo sul piano probatorio, non sindacabile in questa sededi legittimità.6.

In conclusione, nell’impugnata sentenza non si riscontrala violazione o falsa applicazione delle norme legali e collettiveindicate nella rubrica dell’unico motivo di ricorso, sia sul pianodella loro interpretazione che sul piano della sussunzione dellafattispecie concreta in esse.7.

Con il suo ricorso incidentale condizionato lacontroricorrente aveva dedotto: I) con il primo motivo,“Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene pacifici e noncontestati i compiti espletati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] – Violazionedell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, cpc”; con ilsecondo motivo, “Erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui ritiene ammissibile e ritualmente formulata ladomanda di superiore inquadramento e comunque nella partein cui non ritiene rinunciata la richiesta di accertamentoall’inquadramento nella terza [OSCURATO:PERSONA] – Violazionedegli artt. 414, 99 e 412 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e4, c.p.c.”; con il terzo motivo, “Erroneità della sentenza nellaparte in cui ritiene ammissibile ed attuale la domanda diaccertamento del diritto all’inquadramento nella terza AreaProfessionale – Violazione degli art. 414, 99 e 412 c.p.c.nonché dell’art. 96 del [OSCURATO:PERSONA] del 2019 in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c.”.7.1.

Il rigetto del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato propostodalla controricorrente.Numero registro generale 17597/20238.

Il ricorrente principale, in quanto soccombente, Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 9012/2026dev’essere condannato al pagamento, in favore dellaData pubblicazione 10/04/2026controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei legali rappresentanti protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 PESSI, [OSCURATO:PERSONA];594 - controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2888/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 663/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/20261. Con sentenza n. 2015/2023 il Tribunale di RomNuam,e roi ndi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026sede di opposizione ex art. 1, co. 51, l. n. 92/2012, avevaprovveduto come segue tra le attuali parti in causa: - avevadichiarato cessata la materia del contendere in ordine alladomanda di reintegrazione; - aveva condannato la societàallora opponente a corrispondere all’opposto l’indennitàrisarcitoria ex art. 18 l. 300/70, commisurata alla retribuzioneglobale di fatto spettante sulla base dell’inquadramentonell’area 2 liv. 1 CCNL di settore applicato ratione temporisdalla società e maturata dal recesso impugnato sino allareintegrazione, detratto quanto già corrisposto dalla societàallo stesso titolo, oltre al versamento dei contributi assistenzialie previdenziali dovuti per il medesimo periodo ed oltreaccessori dalla maturazione al saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma così provvedeva: - rigettava il reclamo principaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza; -in parziale accoglimento del reclamo incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza reclamata, checonfermava nella declaratoria di cessazione della materia delcontendere sulla domanda di reintegrazione e nella declaratoriadel diritto del lavoratore all’inquadramento nell’area 2^ livello1° del CCNL di categoria, e accertato che il licenziamentointimato al lavoratore dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] non avevaprodotto effetti sul rapporto di lavoro tra costui e [OSCURATO:PERSONA],dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alle retribuzionimaturate dalla messa in mora del 12 gennaio 2021 fino allariammissione in servizio giusta lettera del 26 gennaio 2022nella misura prevista dal CCNL di categoria per il predettotitolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalleNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026singole scadenze al saldo, detratto quanto già pagato Nuam etroa dli raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026titolo nel periodo in questione, e per l’effetto condannavaUnicredit a pagare al lavoratore le differenze retributive ancorainsolute; confermava la regolamentazione delle spese delgiudizio di primo grado disposta dl Tribunale e compensava trale parti le spese del giudizio di reclamo.3. Per quanto qui esclusivamente interessa, nell’esaminareil reclamo del lavoratore (qualificato come principale), la Corteterritoriale riteneva che la questione della retribuzionespettante al lavoratore e la questione, ad essa propedeutica,dell’inquadramento cui lo [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto erano stateritualmente rese oggetto di contraddittorio e, proprio perchécontroverse, necessitavano di congruente pronuncia in merito.3.1. La Corte, pertanto, trascritte in sentenza le norme delCCNL relative alla 3^ Area professionale, vale a dire, quellarivendicata dal lavoratore, e alla 2^ Area professionale, con irelativi livelli retributivi (e, cioè, l’area riconosciuta nellasentenza allora impugnata, con la specificazione del 1° livello),passava ad esaminare diffusamente tali previsioni collettive.3.2. Considerava, quindi, non contestato che in costanzadi rapporto di lavoro lo [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto i compiti poi indettaglio specificati. E secondo la Corte si trattava di compitiche, nonostante l’enfatizzazione operata dal reclamante, sirisolvevano in mere attività esecutive e d’ordine, di contenutosemplice e ripetitivo, eseguite secondo procedure predefinite ecompletamente standardizzate, in assenza di qualunque spaziodi autonomia decisionale rispetto al risultato della lavorazione.3.3. Duque, si trattava di attività che, per competenza,grado di autonomia e carico di responsabilità eranoNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026sicuramente proprie della 2^ area e, all’interno di Neumsesroa d,i raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026andavano ascritte al 1° livello, dacché erano prive anche di siapure esiguo margine di scelta in fase operativa, richiesto invecedal livello 3°.4. Svolte ulteriori considerazioni, perveniva, quindi, alrigetto del reclamo del lavoratore.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.7. Resiste l’intimata società con controricorso, contenenteanche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di tre motivi, esuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente principale denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc nonché degliartt. 90-93 del ccnl applicato al rapporto in relazione al dispostodell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc”. In sintesi, lamenta: a) laCorte romana ha sostituito la sua valutazione dellaproposizione “adibizione continuativa e prevalente” a quellache le parti sociali hanno espressamente stabilito nell’art. 90del ccnl, non tenendo conto di quanto previsto dal 7° commadi tale articolo; b) che la stessa Corte non ha in alcun modovalutato due previsioni del primo e del terzo livello dellaseconda area; c) che la Corte, nel riassumere le mansioni delricorrente, influenzata evidentemente dall’errore di diritto haaffermato che non era contestato che il ricorrente “-pressol’ufficio Tc provvedeva ad allestire le aule della formazione …”(p. 16); mentre il ricorrente aveva affermato “11.1. si occupaNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026della gestione e preparazione delle aule per la formazioNnuem e…ro ”di raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026(p. 7 reclamo) .2. Salvo un profilo d’inammissibilità di cui si dirà alla fine,il motivo ora riassunto è infondato.3. Quanto al primo errore interpretativocomplessivamente addebitato alla Corte di merito (quello quiriassunto sub a), il ricorrente rileva che: Nella motivazione,con riguardo alle caratteristiche della terza area professionalesi legge “La clausola contrattuale richiede peraltro per talelivello la “stabile” adibizione del lavoratore ai predetti compiti,a dire quindi la professionalità ivi contemplata deve connotarea tutto tondo e in modo permanente la prestazionelavorativa” ; il che il ricorrente assume essere errato.Ma osserva per ora il Collegio che il su riportato passaggiomotivazionale non riguarda “le caratteristiche della terza areaprofessionale” in generale, bensì è specificamente riferito al 1°livello retributivo di tale area, come si trae dal periodoimmediatamente precedente (v. pag. 14 della motivazione).3.1. Il ricorrente, poi, censura il seguente rilievo dellaCorte di merito: La caratteristica di tale livello sta comunque,per dichiarata volontà dei contraenti collettivi, nellosvolgimento dei compiti ivi elencati in via “continuativa eprevalente”, dunque in modo ininterrotto e in misurapreminente al complessivo compendio delle mansioni date .Sottolinea, infatti, che l’art. 90, comma 7, del CCNL recita: Ai fini del presente capitolo e di quello che precede siconsidera convenzionalmente adibizione “continuativa eprevalente” – laddove prevista, in materia di inquadramentoNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026del personale, dal presente contratto nonché Nunmeerlol edi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo deicompiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche nonconsecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giornimensili (anche non consecutivi nel mese) . E deduce che “LaCorte romana ha malamente interpretato il contratto collettivoe di conseguenza la sua valutazione dei fatti è basata su unanorma inesistente”.3.2. Rileva il Collegio che il su riportato passo dimotivazione si riferisce questa volta (solo) al livello 3° dell’area2^ (v. tra la pag. 14 e la pag. 15 dell’impugnata sentenza).Ma, soprattutto, i pretesi errori interpretativi che ilricorrente attribuisce alla Corte di merito, ove mai sussistenti,sono rimasti del tutto ininfluenti nella valutazione operatanell’impugnata sentenza.Occorre, in tal senso, evidenziare in primo luogo che ilcommento delle norme contrattuali-collettive di riferimento(previa loro integrale trascrizione in sentenza: cfr. pagg. 10-13), da parte della Corte distrettuale, è ben più ampio dei pochibrevi passi considerati dal ricorrente (v. tra la fine di pag. 13 ela pag. 15 della sentenza), ed è dal complesso di taliosservazioni che può e deve trarsi in che termini i giudici disecondo grado hanno individuato le caratteristiche delle duearee e dei rispettivi livelli retributivi.In ogni caso, la Corte distrettuale non ha negatol’inquadramento del lavoratore nell’area 3^ e, specificamente,nel 1° livello retributivo di essa, perché abbia ritenuto che eglinon fosse stabilmente adibito ai compiti previsti per quel livelloe/o perché lo stesso non esprimesse “la professionalità iviNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026contemplata”, che “deve connotare a tutto tondo e in Nmumoedro odi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026permanente la prestazione lavorativa”.Piuttosto, la Corte, a completamento della finalesussunzione in parte già riportata nella narrativa di questaordinanza (v. pag. 16 dell’impugnata sentenza), haconsiderato: “Né per concludere in senso favorevole allavoratore varrebbe evidenziare che, per il loro svolgimento, loScattarelli utilizzava all’occorrenza anche i programmiinformatici di [OSCURATO:PERSONA]”. E anche con specifico riferimento allivello 1° dell’Area 3^ ha aggiunto: “Infatti, dal pacifico quadrofattuale in valutazione non emerge che il reclamante operassecon discrezionalità nella scelta dei dati da lavorare, ovvero cheinteragisse con il sistema informatico principale, come invecerichiesto dalla declaratoria dell’area 3^ livello 1° del CCNL”.4. Circa il rilievo sopra riassunto sub b), non è esatto chela Corte non avrebbe valutato il punto dell’art. 92 del CCNL, incui, tra i molteplici profili esposti, contempla per il livello 1°dell’area 2^: “- gli addetti a trascrizioni numeriche ed allacompilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3°livello retributivo, primo alinea, della presente areaprofessionale”.Al contrario, previa la trascrizione integrale di cui s’è detto,la Corte ha, tra l’altro, rilevato che: “*il livello 1° ha riguardoai lavoratori addetti alle trascrizioni numeriche e allacompilazione di distinte e moduli, alla semplice imbustazione,ad affrancature già predeterminate, a timbrature enumerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti”.D’altronde, la Corte per l’appunto in tale livello 1° dell’area2° ha ricondotto i pur numerosi compiti pacificamente ritenutiNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026svolti dal lavoratore, giudicandoli, però, come “mere aNtutmiveirot àdi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026esecutive e d’ordine, di contenuto semplice e ripetitivo,eseguite secondo procedure predefinite e completamentestandardizzate, in assenza di qualunque spazio di autonomiadecisionale rispetto al risultato della lavorazione” (v. in extensopagg. 15-16 della sua sentenza).4.1. Quanto, poi, agli addetti “- alla compilazione didocumenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, erelative spunte, di scritture contabili – esclusi i lavori diquadratura – sulla base di elementi comunque già prefissati e/opredisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livellodella presente area” (vale a dire, il secondo profilo che pure ilricorrente assume non valutato dalla Corte), nota il Collegio chetutti i numerosi profili del 3° livello dell’area 2^ sonoesplicitamente indicati dalla norma collettiva “in viaesemplificativa”.Dunque, la Corte ha efficacemente sintetizzato i trattidistintivi anche di tale 3° livello, osservando che esso “hainvece riguardo ai lavoratori che svolgono i predetti compiti”,vale a dire, quelli svolti dai lavoratori di 1° livello e quelli di 2°livello (per questi ultimi con il quid pluris del “merocoordinamento di lavoratori di professionalità equivalente”),ma “scegliendo tra plurimi dati comunque già prefissati e/opredisposti, oppure ai lavoratori addetti ad abbinare assegni odocumenti alle lettere accompagnatorie quando pervengonoalla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabilimediante contrassegno, oppure a quelli che tengono idocumenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valoribollati, della compilazione di ordinativi e/o richieste, oppure ailavoratori che utilizzano sistemi c.d. in “tempo reale” o altreNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026apparecchiature con compiti comportanti la registrazioNunmee ro odi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026l’impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti”(così tra la pag. 14 e la pag. 15).Non è condivisibile, perciò, l’assunto del ricorrente per cui:“Nella sentenza impugnata non è spesa una parola per stabilirela distinzione tra queste due figure professionali”, alludendo aidue profili, rispettivamente, di 1° livello e di 3° livello su visti.4.2. Non considera, peraltro, il ricorrente che la Corteaveva aggiunto: “D’altro canto, se è vero che l’area 2° livello3° contempla tra i profili professionali quello del lavoratore cheutilizza sistemi c.d. in “tempo reale” o altre apparecchiaturecon compiti comportanti la registrazione o impostazione di daticomunque già prefissati e/o predisposti, è altrettanto vero chedalla stessa allegazione dei fatti di causa operata dalloScattarelli non si apprezzano elementi descrittivi del fatto chela registrazione sul server dei buoni pasto ovvero laregistrazione degli atti giudiziari e delle raccomandate sulportale [OSCURATO:PERSONA] fosse da lui svolta con i caratteri dellacontinuità e prevalenza richiesti dalla detta declaratoria diriferimento, con inevitabile riflesso ex art. 2697 c.c.”.5. Infine, in ordine al rilievo sopra riassunto sub c)(relativo al punto all’inizio di pag. 16 della sentenza in cui silegge: “- presso l’ufficio Tc provvedeva ad allestire le aule dellaformazione …”), non risulta che l’imprecisione sostenuta dalricorrente sia stata “influenzata evidentemente dall’errore didiritto”, che lamenta il ricorrente e che comunque questoCollegio non ha riscontrato.In ogni caso si tratterebbe di errore di fatto percettivo(rispetto a quanto dedotto dal ricorrente “nella sua memoria diNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026costituzione nel giudizio di opposizione”) o comuNunmqeruo edi raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026valutativo sul piano probatorio, non sindacabile in questa sededi legittimità.6. In conclusione, nell’impugnata sentenza non si riscontrala violazione o falsa applicazione delle norme legali e collettiveindicate nella rubrica dell’unico motivo di ricorso, sia sul pianodella loro interpretazione che sul piano della sussunzione dellafattispecie concreta in esse.7. Con il suo ricorso incidentale condizionato lacontroricorrente aveva dedotto: I) con il primo motivo,“Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene pacifici e noncontestati i compiti espletati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] – Violazionedell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, cpc”; con ilsecondo motivo, “Erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui ritiene ammissibile e ritualmente formulata ladomanda di superiore inquadramento e comunque nella partein cui non ritiene rinunciata la richiesta di accertamentoall’inquadramento nella terza [OSCURATO:PERSONA] – Violazionedegli artt. 414, 99 e 412 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e4, c.p.c.”; con il terzo motivo, “Erroneità della sentenza nellaparte in cui ritiene ammissibile ed attuale la domanda diaccertamento del diritto all’inquadramento nella terza AreaProfessionale – Violazione degli art. 414, 99 e 412 c.p.c.nonché dell’art. 96 del [OSCURATO:PERSONA] del 2019 in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c.”.7.1. Il rigetto del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale condizionato propostodalla controricorrente.Numero registro generale 17597/20238. Il ricorrente principale, in quanto soccombente, Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 9012/2026dev’essere condannato al pagamento, in favore dellaData pubblicazione 10/04/2026controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente principale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 17597/2023Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 9012/2026Data pubblicazione 10/04/2026
Sentenza Cassazione n. 09012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris