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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42262/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seflfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Bologna ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto pluriaggravato.

Alla stregua dell'imputazione provvisoria era contestato al ricorrente di essersi impossessato di una vettura [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti di avere agito in tre persone, su cosa esposta alla pubblica fede e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Menniello, a mezzo di difensore, articolando un unico motivo di ricorso in cui lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc pen.

L'ordinanza genetica impugnata, lamenta la difesa, avrebbe dovuto essere annullata essendo connotata dalla mancanza di autonoma valutazione in punto di gravità indiziaria e ricorrenza di esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame nell'evadere le censure difensive in ordine alla lamentata violazione dell'art. 292 cod. proc pen., non avrebbe fatto buon governo dei principi sanciti in sede di legittimità.

L'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna doveva considerarsi assolutamente illegittima in quanto ivi si era provveduto ad un mero "copia- incolla" della richiesta del P.M.

Nella esposizione degli indizi il giudice ha adoperato la stessa impostazione grafica presente nella richiesta del P.M. e ne ha riprodotto pedissequamente il contenuto; la richiesta del P.M., a sua volta, costituisce una riproduzione della informativa di polizia giudiziaria.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il G.i.p. avesse adempiuto all'obbligo di valutare autonomamente il quadro indiziario sulla base della diversa collocazione dei paragrafi di cui si compone l'ordinanza e dell'aggiunta di alcune frasi non presenti nella richiesta di applicazione della misura.

Tali differenze, tuttavia, sarebbero assolutamente irrilevanti ai fini della valutazione da compiersi in materia.

Anche in punto di esigenze cautelari sarebbe riscontrabile il medesimo vizio.Nella ordinanza genetica non si tiene conto del fatto che il ricorrente, in relazione ad altro precedente episodio di furto era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con la prescrizione aggiuntiva del divieto di uscire di casa in orario notturno e dell'obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana.

Ai fini della valutazione da compiersi in relazione alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura da applicarsi nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della pregressa positiva applicazione al ricorrente della misura non detentiva.

Il Tribunale supera la questione offrendo una risposta inidonea; invero assume che la deficienza argomentativa può essere colmata in sede di riesame.

Ciò è contrario ai principi stabiliti in sede di legittimità, a mente dei quali il Tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura in presenza di una ordinanza con motivazione carente, apparente o priva di autonoma valutazione.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile; il provvedimento impugnato è sorretto da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

2. Dall'esame della ordinanza impugnata risulta che l'eccezione inerente alla mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della richiesta cautelare del Pubblico Ministero risulti adeguatamente vagliata e respinta.

Va preliminarmente ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura, ma non implica la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257 dei 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Beisito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984).

Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, ove tale trasposizione riguardi i profili espositivi del fatto [Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507: «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione)»; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113].

Ciò vuol dire che la tecnica del c.d."copia-incolla" non è ex se indicativa di una mancanza di autonoma valutazione del giudice della cautela.

In proposito è stato condivisibilmente osservato che il concetto di autonoma valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come valutazione "non condizionata" che è cosa ben diversa da una valutazione "non conforme" in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria "autonomia" (così da evitare vizi nel provvedimento cautelare da adottare) solo non accogliendo (in tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo condiviso risultato» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).

3. Tutto ciò premesso, il Tribunale ha posto in evidenza che i due provvedimenti (richiesta di misura cautelare e ordinanza impositiva) non sono del tutto sovrapponibili, come lamentato invece dalla difesa, e che il G.i.p., pur avendo riportato in ordinanza ampi stralci della richiesta cautelare, ha svolto valutazioni che, seppure concise, non compaiono nella richiesta di misura cautelare.

Né la brevità dei commenti può essere reputato elemento suscettibile di rivelare la mancanza di autonomia del provvedimento, poiché la valutazione può essere espressa anche con ricorso a formule sintetiche.Il Tribunale, pertanto, attraverso un'analisi particolareggiata del testo della ordinanza genetica, ha offerto compiuta motivazione sul punto, non censurabile in questa sede.

La censura difensiva, secondo la quale la mancata considerazione della pregressa positiva applicazione della misura non detentiva sarebbe indice di assenza di autonoma di valutazione non è conferente.

Il Tribunale ha correttamente rilevato che si tratta di una carenza argomentativa a cui è consentito rimediare in sede di riesame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza riscontrata nella motivazione adottata dal primo giudice (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, dep. 2016, Rv. 266150; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seflfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Bologna ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto pluriaggravato. Alla stregua dell'imputazione provvisoria era contestato al ricorrente di essersi impossessato di una vettura [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti di avere agito in tre persone, su cosa esposta alla pubblica fede e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Menniello, a mezzo di difensore, articolando un unico motivo di ricorso in cui lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc pen. L'ordinanza genetica impugnata, lamenta la difesa, avrebbe dovuto essere annullata essendo connotata dalla mancanza di autonoma valutazione in punto di gravità indiziaria e ricorrenza di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame nell'evadere le censure difensive in ordine alla lamentata violazione dell'art. 292 cod. proc pen., non avrebbe fatto buon governo dei principi sanciti in sede di legittimità. L'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna doveva considerarsi assolutamente illegittima in quanto ivi si era provveduto ad un mero "copia- incolla" della richiesta del P.M. Nella esposizione degli indizi il giudice ha adoperato la stessa impostazione grafica presente nella richiesta del P.M. e ne ha riprodotto pedissequamente il contenuto; la richiesta del P.M., a sua volta, costituisce una riproduzione della informativa di polizia giudiziaria. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il G.i.p. avesse adempiuto all'obbligo di valutare autonomamente il quadro indiziario sulla base della diversa collocazione dei paragrafi di cui si compone l'ordinanza e dell'aggiunta di alcune frasi non presenti nella richiesta di applicazione della misura. Tali differenze, tuttavia, sarebbero assolutamente irrilevanti ai fini della valutazione da compiersi in materia. Anche in punto di esigenze cautelari sarebbe riscontrabile il medesimo vizio.Nella ordinanza genetica non si tiene conto del fatto che il ricorrente, in relazione ad altro precedente episodio di furto era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con la prescrizione aggiuntiva del divieto di uscire di casa in orario notturno e dell'obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana. Ai fini della valutazione da compiersi in relazione alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura da applicarsi nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della pregressa positiva applicazione al ricorrente della misura non detentiva. Il Tribunale supera la questione offrendo una risposta inidonea; invero assume che la deficienza argomentativa può essere colmata in sede di riesame. Ciò è contrario ai principi stabiliti in sede di legittimità, a mente dei quali il Tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura in presenza di una ordinanza con motivazione carente, apparente o priva di autonoma valutazione. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile; il provvedimento impugnato è sorretto da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. 2. Dall'esame della ordinanza impugnata risulta che l'eccezione inerente alla mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della richiesta cautelare del Pubblico Ministero risulti adeguatamente vagliata e respinta. Va preliminarmente ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura, ma non implica la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257 dei 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Beisito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984). Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, ove tale trasposizione riguardi i profili espositivi del fatto [Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507: «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione)»; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113]. Ciò vuol dire che la tecnica del c.d."copia-incolla" non è ex se indicativa di una mancanza di autonoma valutazione del giudice della cautela. In proposito è stato condivisibilmente osservato che il concetto di autonoma valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come valutazione "non condizionata" che è cosa ben diversa da una valutazione "non conforme" in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria "autonomia" (così da evitare vizi nel provvedimento cautelare da adottare) solo non accogliendo (in tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo condiviso risultato» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336). 3. Tutto ciò premesso, il Tribunale ha posto in evidenza che i due provvedimenti (richiesta di misura cautelare e ordinanza impositiva) non sono del tutto sovrapponibili, come lamentato invece dalla difesa, e che il G.i.p., pur avendo riportato in ordinanza ampi stralci della richiesta cautelare, ha svolto valutazioni che, seppure concise, non compaiono nella richiesta di misura cautelare. Né la brevità dei commenti può essere reputato elemento suscettibile di rivelare la mancanza di autonomia del provvedimento, poiché la valutazione può essere espressa anche con ricorso a formule sintetiche.Il Tribunale, pertanto, attraverso un'analisi particolareggiata del testo della ordinanza genetica, ha offerto compiuta motivazione sul punto, non censurabile in questa sede. La censura difensiva, secondo la quale la mancata considerazione della pregressa positiva applicazione della misura non detentiva sarebbe indice di assenza di autonoma di valutazione non è conferente. Il Tribunale ha correttamente rilevato che si tratta di una carenza argomentativa a cui è consentito rimediare in sede di riesame. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza riscontrata nella motivazione adottata dal primo giudice (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, dep. 2016, Rv. 266150; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter
Sentenza Cassazione n. 42262/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris