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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 22650/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei fatti di reato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di c'q4cianna di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti bel ricorrente in ordine alle condotte accertate il 19 dicembre 2013 e il 26 aprile 2014 (in relazione al capo A) nonché il 26 novembre 2013 (in relazione al capo B), in quanto estinte per prescrizione, riducendo di conseguenza il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo il DELL'ANNA lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea violazione degli artt. 157, 161, 624-bis cod.pen. e 129 cod.proc.pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per mancanza della motivazione evincibile dal provvedimento impugnato.

In particolare, il ricorrente censura, innanzi tutto, la decisione impugnata per aver dichiarato non doversi procedere nei propri confronti per intervenuta prescrizione, rispetto alle condotte di cui al capo A), accertate il 19 dicembre 2013 e il 26 aprile 2014, e non anche per quella commessa in data 18 marzo 2014, sebbene quest'ultima fosse precedente a quella posta in essere il 26 aprile del medesimo anno ed assoggettata al medesimo termine di prescrizione.

In relazione alle condotte di cui al capo B) deduce poi l'imputato che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la sola condotta posta in essere in data 26 novembre 2013 e non anche quella del 13 febbraio 2014 sebbene la circostanza aggravante ex art. 625 cod.pen. fosse stata ritenuta equivalente all'attenuante di cui all'art. 62-bis cod.pen. e quindi il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato, avendo riguardo alla cornice edittale della pena prevista dal comma 1 dell'art. 624-bis cod.pen., nella formulazione applicabile ratione temporis alla data di commissione del fatto.

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 625-bis cod.pen., per mancanza di motivazione ritraibile dal provvedimento impugnato rispetto al riconoscimento dell'attenuante contemplata dalla predetta disposizione normativa pure richiesto con l'atto di appello, ed in presenza dei relativi presupposti, stante la collaborazione fornita per l'identificazione degli altri correi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motiv ricorso è fondato, sotto entrambi i profili nei quali esso si articola.

1.1. Innanzitutto, occorre rilevare l'errore della Corte territoriale nel non aver dichiarato la prescrizione, rispetto al capo A), anche per il delitto afferente la condotta di furto in abitazione posta in essere alla data del 18 marzo 2014.

Per vero, considerato che, all'epoca dei fatti, l'art. 624-bis, comma 1, cod.pen. contemplava una pena edittale massima di sei anni, detto termine era già decorso, anche considerando la sospensione di giorni ottantaquattro prevista & dalla legislazione emergenziale pandemica, nella data dell'Il dicembre 2021, antecedente alla sentenza impugnata, pronunciata il 16 febbraio 2022.

1.2. Parimenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione, rispetto al capo B), anche per il furto in abitazione commesso dal ricorrente in data 13 febbraio 2014.

Difatti, sebbene tale furto fosse aggravato ex art. 625, comma 1, cod.pen. per essere stato commesso con violenza sulle cose, il riconoscimento dell'equivalenza di detta aggravante con le circostanze aggravanti generiche ha eliso l'effetto dell'aumento di pena derivante da tale aggravante, in quanto ad effetto speciale, sulla determinazione del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01; Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 - 01).

Tenuto conto di quanto rilevato, in particolare, il termine di prescrizione era decorso in data 5 novembre 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta il 16 febbraio 2022.

2. Occorre rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione, prima della presente decisione, di tutti i fatti di reato contestati.

2.1. In particolare, in relazione al capo A), per le condotte per le quali la prescrizione non era già maturata alla data della sentenza di secondo grado, occorre rilevare che: quanto al fatto accertato il 23 maggio 2015, la prescrizione è decorsa in data 15 febbraio 2023; quanto al fatto accertato in data 22 maggio 2015, la prescrizione è decorsa in data 14 febbraio 2023; quanto al fatto accertato in data 24 maggio 2015, la prescrizione è decorsa in data 16 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 16 aprile 2015, la prescrizione è decorsa 1'8 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 25 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 17 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 28 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 20 febbraio 2023.

2.2. Con riferimento al capo B), per le condotte per le quali la prescrizione non era già maturata alla data della sentenza di secondo grado, segue a quanto evidenziato al §

1.2. della motivazione che: quanto al fatto commesso in data 9 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 31 gennaio 2023; 3 Q quanto al fatto commesso in data 4 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 26 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 1° aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 24 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 14 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 6 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 26 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 18 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 2 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 24 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 3 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 23 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 17 maggio 2015, la prescrizione è decorsa 1'8 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 10 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 23 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 13 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 4 febbraio 2023; quanto al fatto accertato nell'aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 24 dicembre 2022; quanto all'ulteriore fatto commesso in data 7 maggio 2015, la prescrizione è decorsa 1'8 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 11 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 3 dicembre 2022; quanto all'ulteriore fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al terzo fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 19 aprile 2015, la prescrizione è decorsa 1'11 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 15 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 7 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 2 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 3 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 30 aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 10 febbraio 2023; quanto al fatto accertato nei primi giorni di maggio dell'anno 2015, la prescrizione è decorsa il 2 febbraio 2023;quanto al fatto commesso in data 3 giugno 2015, la prescrizione è decorsa il 4 marzo 2023; quanto al fatto commesso in data 21 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 13 dicembre 2022; quanto ai due fatti commessi in data 8 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 30 novembre 2022; quanto al secondo fatto accertato nell'aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 24 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 6 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 26 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 23 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 14 febbraio 2023; quanto ai fatti commessi in data 14 giugno 2015, la prescrizione è decorsa il 15 marzo 2023.

2.3. Parimenti, in relazione al capo C), la prescrizione è maturata nella data del 6 gennaio 2023, poiché il fatto è stato commesso il 14 aprile 2015, stante la ritenuta equivalenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod.pen. con le attenuanti generiche.

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annunnmata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati, con assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei fatti di reato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di c'q4cianna di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti bel ricorrente in ordine alle condotte accertate il 19 dicembre 2013 e il 26 aprile 2014 (in relazione al capo A) nonché il 26 novembre 2013 (in relazione al capo B), in quanto estinte per prescrizione, riducendo di conseguenza il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il DELL'ANNA lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea violazione degli artt. 157, 161, 624-bis cod.pen. e 129 cod.proc.pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per mancanza della motivazione evincibile dal provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente censura, innanzi tutto, la decisione impugnata per aver dichiarato non doversi procedere nei propri confronti per intervenuta prescrizione, rispetto alle condotte di cui al capo A), accertate il 19 dicembre 2013 e il 26 aprile 2014, e non anche per quella commessa in data 18 marzo 2014, sebbene quest'ultima fosse precedente a quella posta in essere il 26 aprile del medesimo anno ed assoggettata al medesimo termine di prescrizione. In relazione alle condotte di cui al capo B) deduce poi l'imputato che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la sola condotta posta in essere in data 26 novembre 2013 e non anche quella del 13 febbraio 2014 sebbene la circostanza aggravante ex art. 625 cod.pen. fosse stata ritenuta equivalente all'attenuante di cui all'art. 62-bis cod.pen. e quindi il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato, avendo riguardo alla cornice edittale della pena prevista dal comma 1 dell'art. 624-bis cod.pen., nella formulazione applicabile ratione temporis alla data di commissione del fatto. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 625-bis cod.pen., per mancanza di motivazione ritraibile dal provvedimento impugnato rispetto al riconoscimento dell'attenuante contemplata dalla predetta disposizione normativa pure richiesto con l'atto di appello, ed in presenza dei relativi presupposti, stante la collaborazione fornita per l'identificazione degli altri correi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motiv ricorso è fondato, sotto entrambi i profili nei quali esso si articola. 1.1. Innanzitutto, occorre rilevare l'errore della Corte territoriale nel non aver dichiarato la prescrizione, rispetto al capo A), anche per il delitto afferente la condotta di furto in abitazione posta in essere alla data del 18 marzo 2014. Per vero, considerato che, all'epoca dei fatti, l'art. 624-bis, comma 1, cod.pen. contemplava una pena edittale massima di sei anni, detto termine era già decorso, anche considerando la sospensione di giorni ottantaquattro prevista & dalla legislazione emergenziale pandemica, nella data dell'Il dicembre 2021, antecedente alla sentenza impugnata, pronunciata il 16 febbraio 2022. 1.2. Parimenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione, rispetto al capo B), anche per il furto in abitazione commesso dal ricorrente in data 13 febbraio 2014. Difatti, sebbene tale furto fosse aggravato ex art. 625, comma 1, cod.pen. per essere stato commesso con violenza sulle cose, il riconoscimento dell'equivalenza di detta aggravante con le circostanze aggravanti generiche ha eliso l'effetto dell'aumento di pena derivante da tale aggravante, in quanto ad effetto speciale, sulla determinazione del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01; Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 - 01). Tenuto conto di quanto rilevato, in particolare, il termine di prescrizione era decorso in data 5 novembre 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta il 16 febbraio 2022. 2. Occorre rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione, prima della presente decisione, di tutti i fatti di reato contestati. 2.1. In particolare, in relazione al capo A), per le condotte per le quali la prescrizione non era già maturata alla data della sentenza di secondo grado, occorre rilevare che: quanto al fatto accertato il 23 maggio 2015, la prescrizione è decorsa in data 15 febbraio 2023; quanto al fatto accertato in data 22 maggio 2015, la prescrizione è decorsa in data 14 febbraio 2023; quanto al fatto accertato in data 24 maggio 2015, la prescrizione è decorsa in data 16 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 16 aprile 2015, la prescrizione è decorsa 1'8 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 25 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 17 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 28 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 20 febbraio 2023. 2.2. Con riferimento al capo B), per le condotte per le quali la prescrizione non era già maturata alla data della sentenza di secondo grado, segue a quanto evidenziato al § 1.2. della motivazione che: quanto al fatto commesso in data 9 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 31 gennaio 2023; 3 Q quanto al fatto commesso in data 4 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 26 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 1° aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 24 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 14 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 6 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 26 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 18 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 2 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 24 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 3 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 23 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 17 maggio 2015, la prescrizione è decorsa 1'8 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 10 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 23 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 13 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 4 febbraio 2023; quanto al fatto accertato nell'aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 24 dicembre 2022; quanto all'ulteriore fatto commesso in data 7 maggio 2015, la prescrizione è decorsa 1'8 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 11 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 3 dicembre 2022; quanto all'ulteriore fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al terzo fatto commesso in data 16 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 7 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 19 aprile 2015, la prescrizione è decorsa 1'11 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 15 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 7 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 2 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 3 febbraio 2023; quanto al fatto commesso in data 30 aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 10 febbraio 2023; quanto al fatto accertato nei primi giorni di maggio dell'anno 2015, la prescrizione è decorsa il 2 febbraio 2023;quanto al fatto commesso in data 3 giugno 2015, la prescrizione è decorsa il 4 marzo 2023; quanto al fatto commesso in data 21 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 13 dicembre 2022; quanto ai due fatti commessi in data 8 marzo 2015, la prescrizione è decorsa il 30 novembre 2022; quanto al secondo fatto accertato nell'aprile 2015, la prescrizione è decorsa il 24 dicembre 2022; quanto al fatto commesso in data 6 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 26 gennaio 2023; quanto al fatto commesso in data 23 maggio 2015, la prescrizione è decorsa il 14 febbraio 2023; quanto ai fatti commessi in data 14 giugno 2015, la prescrizione è decorsa il 15 marzo 2023. 2.3. Parimenti, in relazione al capo C), la prescrizione è maturata nella data del 6 gennaio 2023, poiché il fatto è stato commesso il 14 aprile 2015, stante la ritenuta equivalenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod.pen. con le attenuanti generiche. 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annunnmata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati, con assorbimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugna
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