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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 29793/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso n.19900/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (non meglio indicata la ragione sociale in atti), in persona del «legale rappresentante pro tempo re sig. [OSCURATO:PERSONA]», elettivamente domiciliatain Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ettore , per procur a special e allegat a in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via Boc c a di Leone n. 78 , presso l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] de Luca , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura OGGETTO Fallimento.

Conc. fall.

Trasferimento immobili.

Cancell. pignoramento.

Ud. 06/10/2022 CC Cron.

R.G.N.19900/2021 speciale in calce al controricorso, controricorrente; dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],ora elettivamente domiciliat o in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20.9.2022, controricorrente; Fallimento GagliottaS.r.l., intimato; avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositato il 1 5 . 6 . 20 2 1 nel procedimento ivi iscritto al n. 1244/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omologò il concordato proposto, nel fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:SOCIETA]., che acquisì l’intero attivo della procedura assumendo l’obbligo di pagare i creditori della fallita nelle misure e nei modi indicati nella proposta.

Verificato l’adempimento degli obblighi concordat ari , il giudice delegato ordinò la trascrizione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’acquisto degli immobili della società fallita e la cancellazione dei gravami su di essi iscritti e trascritti in favore dei creditori concorsuali.

Contro l’ordine di cancellazione propose reclamo, ai sensi dell’art. 26 legge fall., Shipwor ks S.a.s. , che – prima della dichiarazione di fallimento – aveva trascritto pignoramento per ottenere la soddisfazione coattiva di un proprio credito, poi ammesso al passivo.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse il reclamo, sia rilevandone l’infondatezza, sia negando che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse avere interesse ad agire.

Contro tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

S i sono costituit i con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e il dott. [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto personalmente coinvolto dalla reclamante, ora ricorrente.

Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è rimast o intimat o .

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. I cinque motiv i di impugnazione, come rubricati nel ricorso, sono i seguenti:

1.1. «violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L’ordine di cancellazione del pignoramento emesso in assenza di contraddittorio»;

1.2. «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 1 2 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L ’omessa richiesta di cancellazione del pignoramento immobiliare di [OSCURATO:SOCIETA]. nella domanda di concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA].»;

1.3. «violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – Le modalità di pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. c./ [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) concordate in data 11.2.2020 dopo la scadenza del termine per impugnazione ex a rt. 129, comma 3 e 4, legge fall.»;

1.4. «violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 3, legge fall.in rela zione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L a carenza dei poteri del g.d. nell’ambito del concordato fallimentare di ordinarela cancellazione delle pregiudiziali iscritte antecedentementealla sentenza di fallimento»;

1.5. «violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 2, legge fall. 77 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – La carenza dei poteri del g. d. di ordinare la c.d.

“purgazione” del compendio immobiliare senza la vendita all’asta cancellazione delle pregiudiziali iscritte antecedentemente alla sentenza di fallimento (cfr. ordinanza Cass azione n. 30454/2019)».

2. Il ricorso è inammissibile, perché ne l provvedimento impugnato il tribunale – oltre a confutare nel merito la fondatezza del reclamo contro il decreto del giudice delegato – ha chiaramente negato alla reclamante l’ interesse ad agire, co n la seguente testuale enunciazione: «non può ritenersi sussistente un interesse della reclamante, dalla stessa neppure allegato, alla permanenza della trascrizione di un pignoramento, già improcedibile ai sensi dell’art. 51 legge fall. per effetto della dichiarazione di fallimento, che non potrebbe essere proseguito neppure all’esito della chiusura del fallimento stesso per effetto dell’omologa del concordatofallimentare che ai sensi dell’art. 135 legge fall.è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento e, quindi, anche nei confronti della ricorrente».

2.1. Il riscontrato difetto di legittimazione attiva costituisce un’autonoma ratio decidendi, sufficiente a giustificare il rigetto del reclamo, anche a prescindere dai profili di infondatezza pur rilevati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, nessuno dei motivi di ricorso la cuirubrica è riportata nel precedente punto

1. è volto a censurare l’autonoma e sufficiente statuizione del difetto di interesse ad agire.

Alla questione è fatto un fugace cenno in una breve «premessa in tema di legittimazione», ove la parte si limita a riportare un breve estratto di un precedente di questa Corte (Cass. n. 30454/2019), peraltro emesso in un caso in cui era stata ordinata la cancellazione (non di un pignoramento, ma) di un’ipoteca.

2.2. Tale «premessa» non può essere considerata un motivo di impugnazione, perché di questo non ha la forma, né la sostanza.

2.2.1. Sotto il profilo formale, è persino banale la constatazioneche è la stessa parte ricor rente a non includere la «premessa» tra i motivi di ricorso, che successivamente elenca ed illustra indicandoli con in numeri romani da «I» a «V». 2.2.2.Ma ancor più importante è il profilo sostanziale della mancanza di una qualsiasi critica al ragionamento con il quale il tribunale ha negato l’interesse ad agire.

Il giudice a quo ha innanzitutto rilevato che «un interesse della reclamante»non era stato «neppure allegato».

A tale affermazione del difetto di allegazione dell ’interesse , parte ricorrente non muove alcuna contestazione o censura.

Inoltre, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha motivato, in diritto, la carenza di interesse della reclamante ricordando la sorte che spetta ineluttabilmente al pignoramento in favore del singolo creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 51 legge fall.) e dopo l’omologazione del concordato fallimentare (art. 135 legge fall.), rimarcando la fondamentale differenza, sotto questo aspetto, tra trascrizione del pignoramento e iscrizione di ipoteca.

Parte ricorrente, lungi dal formulare una qualsiasi critica a siffatta motivazione in diritto, si è limitata a riportare il frammento del citato p recedente , nel quale – proprio perché pronunciato in un caso di cancellazione dell’ipoteca – non è contenuto alcun argomento a favore dell’applicazione analogica dei medesimi principi ivi statuiti anche alla cancellazione del pignoramento.

3. Dichiarato in ammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuno deicontroricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 5 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.19900/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (non meglio indicata la ragione sociale in atti), in persona del «legale rappresentante pro tempo re sig. [OSCURATO:PERSONA]», elettivamente domiciliatain Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ettore , per procur a special e allegat a in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via Boc c a di Leone n. 78 , presso l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] de Luca , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura OGGETTO Fallimento. Conc. fall. Trasferimento immobili. Cancell. pignoramento. Ud. 06/10/2022 CC Cron. R.G.N.19900/2021 speciale in calce al controricorso, controricorrente; dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],ora elettivamente domiciliat o in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20.9.2022, controricorrente; Fallimento GagliottaS.r.l., intimato; avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositato il 1 5 . 6 . 20 2 1 nel procedimento ivi iscritto al n. 1244/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omologò il concordato proposto, nel fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:SOCIETA]., che acquisì l’intero attivo della procedura assumendo l’obbligo di pagare i creditori della fallita nelle misure e nei modi indicati nella proposta. Verificato l’adempimento degli obblighi concordat ari , il giudice delegato ordinò la trascrizione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’acquisto degli immobili della società fallita e la cancellazione dei gravami su di essi iscritti e trascritti in favore dei creditori concorsuali. Contro l’ordine di cancellazione propose reclamo, ai sensi dell’art. 26 legge fall., Shipwor ks S.a.s. , che – prima della dichiarazione di fallimento – aveva trascritto pignoramento per ottenere la soddisfazione coattiva di un proprio credito, poi ammesso al passivo.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse il reclamo, sia rilevandone l’infondatezza, sia negando che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse avere interesse ad agire. Contro tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. S i sono costituit i con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e il dott. [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto personalmente coinvolto dalla reclamante, ora ricorrente. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è rimast o intimat o . Tutte le parti costituite hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. I cinque motiv i di impugnazione, come rubricati nel ricorso, sono i seguenti: 1.1. «violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L’ordine di cancellazione del pignoramento emesso in assenza di contraddittorio»; 1.2. «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 1 2 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L ’omessa richiesta di cancellazione del pignoramento immobiliare di [OSCURATO:SOCIETA]. nella domanda di concordato fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA].»; 1.3. «violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – Le modalità di pagamento [OSCURATO:SOCIETA]. c./ [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) concordate in data 11.2.2020 dopo la scadenza del termine per impugnazione ex a rt. 129, comma 3 e 4, legge fall.»; 1.4. «violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 3, legge fall.in rela zione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L a carenza dei poteri del g.d. nell’ambito del concordato fallimentare di ordinarela cancellazione delle pregiudiziali iscritte antecedentementealla sentenza di fallimento»; 1.5. «violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 2, legge fall. 77 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – La carenza dei poteri del g. d. di ordinare la c.d. “purgazione” del compendio immobiliare senza la vendita all’asta cancellazione delle pregiudiziali iscritte antecedentemente alla sentenza di fallimento (cfr. ordinanza Cass azione n. 30454/2019)». 2. Il ricorso è inammissibile, perché ne l provvedimento impugnato il tribunale – oltre a confutare nel merito la fondatezza del reclamo contro il decreto del giudice delegato – ha chiaramente negato alla reclamante l’ interesse ad agire, co n la seguente testuale enunciazione: «non può ritenersi sussistente un interesse della reclamante, dalla stessa neppure allegato, alla permanenza della trascrizione di un pignoramento, già improcedibile ai sensi dell’art. 51 legge fall. per effetto della dichiarazione di fallimento, che non potrebbe essere proseguito neppure all’esito della chiusura del fallimento stesso per effetto dell’omologa del concordatofallimentare che ai sensi dell’art. 135 legge fall.è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento e, quindi, anche nei confronti della ricorrente». 2.1. Il riscontrato difetto di legittimazione attiva costituisce un’autonoma ratio decidendi, sufficiente a giustificare il rigetto del reclamo, anche a prescindere dai profili di infondatezza pur rilevati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, nessuno dei motivi di ricorso la cuirubrica è riportata nel precedente punto 1. è volto a censurare l’autonoma e sufficiente statuizione del difetto di interesse ad agire. Alla questione è fatto un fugace cenno in una breve «premessa in tema di legittimazione», ove la parte si limita a riportare un breve estratto di un precedente di questa Corte (Cass. n. 30454/2019), peraltro emesso in un caso in cui era stata ordinata la cancellazione (non di un pignoramento, ma) di un’ipoteca. 2.2. Tale «premessa» non può essere considerata un motivo di impugnazione, perché di questo non ha la forma, né la sostanza. 2.2.1. Sotto il profilo formale, è persino banale la constatazioneche è la stessa parte ricor rente a non includere la «premessa» tra i motivi di ricorso, che successivamente elenca ed illustra indicandoli con in numeri romani da «I» a «V». 2.2.2.Ma ancor più importante è il profilo sostanziale della mancanza di una qualsiasi critica al ragionamento con il quale il tribunale ha negato l’interesse ad agire. Il giudice a quo ha innanzitutto rilevato che «un interesse della reclamante»non era stato «neppure allegato». A tale affermazione del difetto di allegazione dell ’interesse , parte ricorrente non muove alcuna contestazione o censura. Inoltre, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha motivato, in diritto, la carenza di interesse della reclamante ricordando la sorte che spetta ineluttabilmente al pignoramento in favore del singolo creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 51 legge fall.) e dopo l’omologazione del concordato fallimentare (art. 135 legge fall.), rimarcando la fondamentale differenza, sotto questo aspetto, tra trascrizione del pignoramento e iscrizione di ipoteca. Parte ricorrente, lungi dal formulare una qualsiasi critica a siffatta motivazione in diritto, si è limitata a riportare il frammento del citato p recedente , nel quale – proprio perché pronunciato in un caso di cancellazione dell’ipoteca – non è contenuto alcun argomento a favore dell’applicazione analogica dei medesimi principi ivi statuiti anche alla cancellazione del pignoramento. 3. Dichiarato in ammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuno deicontroricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 5 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unif