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CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 01664/2024

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8043/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari, rappresentata e difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 10.2.2022 e pubblicato in data 21.2.2022; -- - * * * - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8043/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari, rappresentata e difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 10.2.2022 e pubblicato in data 21.2.2022; -- - * * * - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis
Decreto Cassazione n. 01664/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris