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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30795/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che herr= chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assoggettato alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di incendio boschivo in concorso.

La gravità indiziaria, a carico dell'indagato, era stata riconosciuta - anche in sede di riesame - sulla base delle immagini scattate da una fototrappola, installata dai Carabinieri forestali in località Carratello del Comune di Pianopoli.

Esse, risalenti al pomeriggio del 6 agosto 2022, riprendevano due motoveicoli Piaggio, modello Vespa, rispettivamente guidati dall'indagato medesimo e dal correo, [OSCURATO:PERSONA].

I due motomezzi erano giunti, dunque, sul posto, brevemente distanziati l'uno dall'altro, ed avevano accostato ai margini della strada, la Vespa di Mazza in posizione anteriore.

I conducenti erano rimasti in sella.

Arcuri si era chinato lateralmente sul lato destro, allungandosi in direzione della sterpaglia, cui aveva dato fuoco con un idoneo innesco.

Subito erano divampate le fiamme, che si erano diffuse nella vegetazione circostante.

Arcuri aveva raggiunto a questo punto Mazza, che contestualmente gli indicava con il braccio destro un punto ulteriore nella boscaglia. [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetuto l'operazione di innesco.

Entrambi avevano infine invertito la marcia e si erano allontanati.

Il rogo si era propagato rapidamente, raggiungendo la stessa fototrappola e danneggiandone la custodia, nonché conclusivamente interessando un'area di oltre mille metri quadrati, costituita da bosco di eucalipto e da altre specie vegetali.

Il rogo era durato circa trenta muniti, autoestinguendosi nel tempo successivo per l'abbassarsi della temperatura e la presenza di vegetazione umida.

2. Avverso l'ordinanza di riesame ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in un unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Nel motivo si contesta, in sostanza, la configurabilità del concorso di persone nel reato, giacché l'azione tipica sarebbe riconducibile solo ad Arcuri, mentre l'indagato avrebbe mantenuto un atteggiamento di mera connivenza.

Si nega poi che le fiamme possedessero caratteristiche di diffusività tali da integrare la nozione giuridica di incendio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.

1.1. Secondo principi da questa Corte ripetutamente affermati (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953- 01), integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino, stimolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, o assicurino a lui un maggiore senso di sicurezza.

Nel caso di specie, il contributo fornito da Mazza, quantomeno nei termini di rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale, risulta allo stato ben evidenziato dall'ordinanza impugnata.

Arcuri decise di appiccare il fuoco, la seconda volta, dopo che Mazza gli aveva indicato il punto ulteriore ove farlo.

Le modalità, con cui entrambi raggiunsero i luoghi e, dopo l'azione, sellontanarono, rendenb(o inoltre evidente - se non, necessariamente, la previa concertazione criminosa - la chiara adesione di Mazza alla condotta altrui.

La decisione di riesame va pertanto esente da censure, motivando in maniera logica, lineare e coerente con il paradigma normativo la sussistenza del requisito del concorso di persone nel reato.

1.2. Costituisce poi incendio boschivo, per espressa previsione normativa (art. 2 legge 21 novembre 2000, n. 353) e per interpretazione costante di questa Corte, il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree (Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 05/10/2016, Zanarotto, Rv. 268099-01; Sez. 1, n. 7332 del 28/01/2008, Porcu, Rv. 239161-01).

E' la specialità dell'oggetto che contrappone il reato boschivo al comune delitto di cui all'art. 423 cod. pen., dovendo l'attitudine a propagarsi e la correlata idoneità distruttrice, che sono le caratteristiche che identificano l'incendio rispetto all'appiccamento mero del fuoco, essere qui valutate con specifico riguardo alla capacità di compromettere le menzionate entità naturalistiche, che rappresentano un bene primario e insostituibile della vita (tra le molte, Sez. 1, n. 25935 del 30/04/2001, Cassavia, Rv. 219589-01).

Tali sono giustappunto le caratteristiche che, con riferimento alla condotta di causa, e alle sue conseguenze ex ante prevedibili, sono state oggetto di giudiziale riscontro.

La potenziale diffusività delle fiamme è stata argomentata in modo logico ed esauriente.

Le confutazioni del ricorrente al riguardo sono anche smentite, in via di ragionamento controfattuale, dalla durata del rogo e dal nocumento effettivamente prodotto.

2. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Spese a carico del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che herr= chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assoggettato alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di incendio boschivo in concorso. La gravità indiziaria, a carico dell'indagato, era stata riconosciuta - anche in sede di riesame - sulla base delle immagini scattate da una fototrappola, installata dai Carabinieri forestali in località Carratello del Comune di Pianopoli. Esse, risalenti al pomeriggio del 6 agosto 2022, riprendevano due motoveicoli Piaggio, modello Vespa, rispettivamente guidati dall'indagato medesimo e dal correo, [OSCURATO:PERSONA]. I due motomezzi erano giunti, dunque, sul posto, brevemente distanziati l'uno dall'altro, ed avevano accostato ai margini della strada, la Vespa di Mazza in posizione anteriore. I conducenti erano rimasti in sella. Arcuri si era chinato lateralmente sul lato destro, allungandosi in direzione della sterpaglia, cui aveva dato fuoco con un idoneo innesco. Subito erano divampate le fiamme, che si erano diffuse nella vegetazione circostante. Arcuri aveva raggiunto a questo punto Mazza, che contestualmente gli indicava con il braccio destro un punto ulteriore nella boscaglia. [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetuto l'operazione di innesco. Entrambi avevano infine invertito la marcia e si erano allontanati. Il rogo si era propagato rapidamente, raggiungendo la stessa fototrappola e danneggiandone la custodia, nonché conclusivamente interessando un'area di oltre mille metri quadrati, costituita da bosco di eucalipto e da altre specie vegetali. Il rogo era durato circa trenta muniti, autoestinguendosi nel tempo successivo per l'abbassarsi della temperatura e la presenza di vegetazione umida. 2. Avverso l'ordinanza di riesame ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in un unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Nel motivo si contesta, in sostanza, la configurabilità del concorso di persone nel reato, giacché l'azione tipica sarebbe riconducibile solo ad Arcuri, mentre l'indagato avrebbe mantenuto un atteggiamento di mera connivenza. Si nega poi che le fiamme possedessero caratteristiche di diffusività tali da integrare la nozione giuridica di incendio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato. 1.1. Secondo principi da questa Corte ripetutamente affermati (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953- 01), integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino, stimolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, o assicurino a lui un maggiore senso di sicurezza. Nel caso di specie, il contributo fornito da Mazza, quantomeno nei termini di rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale, risulta allo stato ben evidenziato dall'ordinanza impugnata. Arcuri decise di appiccare il fuoco, la seconda volta, dopo che Mazza gli aveva indicato il punto ulteriore ove farlo. Le modalità, con cui entrambi raggiunsero i luoghi e, dopo l'azione, sellontanarono, rendenb(o inoltre evidente - se non, necessariamente, la previa concertazione criminosa - la chiara adesione di Mazza alla condotta altrui. La decisione di riesame va pertanto esente da censure, motivando in maniera logica, lineare e coerente con il paradigma normativo la sussistenza del requisito del concorso di persone nel reato. 1.2. Costituisce poi incendio boschivo, per espressa previsione normativa (art. 2 legge 21 novembre 2000, n. 353) e per interpretazione costante di questa Corte, il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree (Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 05/10/2016, Zanarotto, Rv. 268099-01; Sez. 1, n. 7332 del 28/01/2008, Porcu, Rv. 239161-01). E' la specialità dell'oggetto che contrappone il reato boschivo al comune delitto di cui all'art. 423 cod. pen., dovendo l'attitudine a propagarsi e la correlata idoneità distruttrice, che sono le caratteristiche che identificano l'incendio rispetto all'appiccamento mero del fuoco, essere qui valutate con specifico riguardo alla capacità di compromettere le menzionate entità naturalistiche, che rappresentano un bene primario e insostituibile della vita (tra le molte, Sez. 1, n. 25935 del 30/04/2001, Cassavia, Rv. 219589-01). Tali sono giustappunto le caratteristiche che, con riferimento alla condotta di causa, e alle sue conseguenze ex ante prevedibili, sono state oggetto di giudiziale riscontro. La potenziale diffusività delle fiamme è stata argomentata in modo logico ed esauriente. Le confutazioni del ricorrente al riguardo sono anche smentite, in via di ragionamento controfattuale, dalla durata del rogo e dal nocumento effettivamente prodotto. 2. Il ricorso è conseguentemente respinto. Spese a carico del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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