CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15807/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegataal ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 3010/20/ 20 1 8, depositata il 16 . 1 2.2020 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5 dicembre 2023 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Milano rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 06820180001693311000, Oggetto: Tributi riguardante sanzioni irrogate con l’atto di contestazione n. COFC02250 –2014, in relazione agli anni 2005 e 2006; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel premettere che la cartella impugnata era stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che aveva rigettato il distinto ricorso proposto avverso l’atto di contestazione, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto dettacartella non era stata impugnata per vizi propri,in violazione dell’art. 19, comma 3, secondo alinea, del d.lgs. n. 546 del 1992, e non si versava nelle ipotesi di cui al citato art. 19, comma 3, terzo alinea; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo n. 2 del ricorso in appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione relativa alla sopravvenuta conoscenza da parte del contribuente dell’avvenuta adesione del coobbligato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, all’atto di contestazione, mediante il pagamento in misura ridotta dell’intera sanzione irrogata ad entrambi i coobbligati (Mannhaimer e Merlo); -il motivo è infondato; - la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto, con l’impugnazione della cartella di pagamento , il contribuente non aveva denunciato vizi propri della stessa, in violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo così implicitamente che anche l’eccezione di estinzione dell’obbligazione tributaria in forza dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 472del 1972 non riguardasse un vizi o propri o della cartella ; - nella specie, pertanto, vi è stato un assorbimento improprio dell’eccezione, in quanto la decisione (assorbente) sulla inammissibilità del ricorso introduttivo comportaun implicito rigetto di altre domande; - ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento ( ex multis , Cass. n. 28995 del 12/11/2018); -con il secondo motivo, denuncia l’erroneo / mancato apprezzamento sull’esito della prova riguardante la definizione dell’atto di contestazione, ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla definizione della pretesa sanzionatoria da parte del coobbligato solidaleai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997; -il motivo è fondato; - come risulta dal lo stralcio del ricorso in appello, riportato per autosufficienza nel ricorso per cassazione, il contribuente ha dimostrato di avere eccepito in tale sede la sopravvenuta conoscenza dell’avvenuto pagamento in misura ridottaex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, effettuato nel 2015 da parte del coobbligato, [OSCURATO:PERSONA],della sanzione inflitta ad entrambi in solido ; - la CTR ha dichiarato erroneamente l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la cartella di pagamento, relativa alla medesima sanzione applicata nei confronti del Merlo ed emessa dopo la adesione del Mannheimer alla definizione dell’atto di contestazione, senza esaminare il fatto estintivo della pretesa, prospettato con la predetta eccezione che, riguardando anche la fase delle riscossione, rendeva il ricorso originario ammissibile; - in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso , rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione del le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia in diversa c