CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24394/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrenticontroComune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore,elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentenonchéTeseo soc.coop.sociale [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore.intimataavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 598/2025 pubblicata indata 14/03/2025, n.r.g. 1119/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del SostitutoNumero registro generale 17169/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 24394/2026Data pubblicazione 02/08/2026Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano statidipendenti di Teseo soc.coop.sociale ONLUS. Deducevano che dal 31/10/2013al 31/12/2019 erano stati addetti all’appalto relativo ai servizi socio-assistenziali, aggiudicato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano in favoredell’A.T.I. “Teseo-AIDO”, di cui faceva parte la predetta cooperativa. Eranorimasti creditori nei confronti della propria datrice di lavoro del t.f.r. e dialcune retribuzioni non percepite, il tutto pari alla complessiva somma ivispecificata per ciascuno di loro.Pertanto, ai sensi dell’art. 1676 c.c., adìvano il Tribunale di Napoli perottenere la condanna solidale della cooperativa, quale datrice di lavoro, e delComune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in qualità di committente, al pagamentodella somma ivi specificata per i predetti titoli.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domandasoltanto contro la cooperativa ed invece la rigettava contro il Comune.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimentodel gravame interposto dai lavoratori, condannava gli originari convenuti insolido e compensava le spese dei due gradi nei confronti del Comune.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiglianoLuisa hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ha resistito con controricorso.6.- Teseo soc.coop.sociale ONLUS è rimasta intimata.7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di inammissibilità del ricorso, avverso laquale la difesa dei ricorrenti ha proposto tempestiva istanza di decisione.8.- Il P.G. ha depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.9.- I ricorrenti hanno depositato memoria,10.- [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 91 e 92c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese in assenza delleragioni richieste dal legislatore.Numero registro generale 17169/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 24394/2026Data pubblicazione 02/08/2026Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. iricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. e111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente lacompensazione delle spese dei due gradi di giudizio.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonoinammissibili.A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corte territorialeha richiamato “l’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza dimerito depositata da entrambe le parti”.Orbene, in primo luogo questa motivazione è certo sussistente e soddisfail c.d. minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014). L’esistenza di uncontrasto nella giurisprudenza di merito – indicata dalla Corte territorialecome ragione della compensazione – non è stata neppure negata dallaricorrente ed anzi essa stessa (come riportato nella sentenza impugnata, sulpunto non censurata) ha allegato sentenze dei Giudici di merito contrarie aquelle che aveva prodotto il Comune.In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazione ha caratterediscrezionale ed appartiene al giudice di merito. Questa Corte ha più volteaffermato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio dellasoccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosanon può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento dellestesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia lavalutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite(tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesipreviste dall’art. 92 c.p.c.) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultimanon ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti,che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass.ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017).Resta fermo che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni",il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazionelogica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità(Cass. 20755/2025). Nella specie non si ravvisa illogicità, né incoerenza.Numero registro generale 17169/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 24394/2026Data pubblicazione 02/08/20262.- La diversa conclusione raggiunta da questa Corte in altro giudizio (Cass.ord. n. 11785/2026) si spiega perché in quel caso la motivazione dellacompensazione ("attesa la complessità e peculiarità della fattispecie") eradiversa, del tutto “laconica” e apodittica, priva di qualunque riferimento aspecifiche circostanze concrete e, quindi, ritenuta solo apparente.3.- Nella loro memoria i ricorrenti invocano altro precedente di questaCorte (Cass. ord. n. 4837/2026), in cui, al cospetto di identica motivazionedei Giudici d’appello, si è escluso che l’oscillazione della giurisprudenza dimerito sia idonea ragione di compensazione delle spese, qualora lagiurisprudenza di legittimità si sia già consolidata nel senso fatto proprio dallaCorte territoriale al momento della decisione di quest’ultima.Tale precedente non giova ai ricorrenti.In quel giudizio la questione era quella dell’individuazione del dies a quodel termine di prescrizione e dell’applicabilità della causa di sospensioneprevista dall’art 2941, n. 8 c.c., in una controversia previdenziale relativaall’omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione separata dell’INPSin mancanza dell’indicazione del reddito nel quadro RR del modello Unico delprofessionista. In quel caso la Corte territoriale aveva ritenuto che il terminedi prescrizione decorresse dalla data di esigibilità dell’obbligazionecontributiva, rappresentata dalla scadenza del termine di pagamento deicontributi, e che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazionedei redditi non integrasse causa di sospensione del termine di prescrizionequinquennale, ai sensi dell’art 2941 n. 8 c.c., in difetto di condotta dolosa delprofessionista.Nella citata ordinanza questa Corte ha evidenziato che tale principio didiritto era stato da tempo fatto proprio da un orientamento, ormaiconsolidato, di legittimità ed ineriva alla questione centrale della controversia(decorrenza della prescrizione del credito dell’INPS per contributi dovuti allac.d. gestione separata in difetto della compilazione del quadro RR delladichiarazione dei redditi del professionista), sicché non era conforme a dirittola disposta compensazione delle spese processuali fondata sull’esistenza diun’oscillante giurisprudenza di merito.Diversamente, nel giudizio in esame la giurisprudenza di legittimità,invocata dai ricorrenti, da tempo si è certo consolidata nel senso di escludereNumero registro generale 17169/2025Numero sezionale 3222/2026Numero di raccolta generale 24394/2026Data pubblicazione 02/08/2026che l’ATI rappresenti un soggetto giuridico distinto e autonomo dalle impresecomponenti. Ma non era questa la questione principale controversa ingiudizio, bensì se il Comune, committente rispetto all’associazionetemporanea di imprese (c.d. ATI), dovesse rispondere in solido con l’impresacomponente dell’ATI oppure no, ossia se l’esistenza di un’ATI spezzasse ilvincolo di responsabilità solidale del committente per i crediti dei lavoratoridipendenti di una delle imprese componenti dell’ATI, radicandolo invece incapo alla impresa c.d. capogruppo. Dunque, la questione della soggettivitàgiuridica autonoma dell’ATI non era la questione principale del giudizio, masolo una questione presupposta, sia pure di carattere pregiudiziale.L’oscillazione della giurisprudenza di merito, posta nella sentenza in questasede impugnata a giustificazione della compensazione delle speseprocessuali, attiene alla questione principale, mentre la consolidatagiurisprudenza di legittimità attiene a quella presupposta. Invece, nelprecedente non utilmente invocato dai ricorrenti, il consolidato orientamentodi questa Corte – che rendeva irrilevante, ai fini del regime delle speseprocessuali, l’oscillazione della giurisprudenza di merito – atteneva proprioalla questione principale.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,a cui vanno aggiunte le condanne previste dall’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., aisensi dell’art. 380 bis, ult.co., c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsareal controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge, nonché a pagare al controricorrente lasomma di euro 900,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro 900,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data03/07/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]