CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iglier a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 29303-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3915/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 5.02.2004, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Sorrento i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda di rivendicazione pro quotadella titolarità condominiale di un locale interrato adibito ad antica cisterna, menzionato nell’atto di divisione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed occupato in via esclusiva dai convenuti, nonché domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione di tale porzione di immobile. 2. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizionegando che il locale interrato di proprietà condominiale coincidesse con quello menzionato nell’atto di divisione. Formulavano comunque in subordine eccezione di avvenuto acquisto per usucapione del locale e in via riconvenzionale chiedevano l’accertamento della realizzazione di opere di Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -3- edificazione (veranda coperta da tettoia) da par te dell’attrice in violazione delle distanze in materia di vedute ex art. 907 c.c. rispetto al terrazzo sovrastante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con condanna all’abbattimento o all’ arretramento della costruzione e al risarcimento dei danni. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sezione distaccata di Sorrento, con sentenza resa il 30/05/2013, in parziale accoglimento della domanda principale, riconosceva la natura condominiale del locale cisterna, rigettava l’eccezione di usucapione dei convenuti, rigettava per difetto di prova la domanda attorea di pagamento dell’indennità di occupazione e la domanda di condanna per lite temeraria, rigettavala domanda riconvenzionale dei convenuti di arretramento della veranda coperta da tettoria dell’attrice, ritenendo fondata l’eccezione di usucapione della corrispondente servitù in base alla documentazione da essa offerta in giudizio. 4. Avverso tale decisione hanno proposto appello i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’erronea dichiarazione di condominialità del locale interrato e l’erroneo rigetto delle riconvenzionali. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con appello incidentale, ha impugnato il mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione nonché della condanna per lite temeraria. 5. Con sentenza n. 3915/2016, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato i gravami principale ed incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. In particolare la Corte distrettuale: - ha rigettato il primo motivo di appello principale, ritenendo provata dagli atti (in particolare dalle “chiare Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -4- emergenze” della CTU) e documenti di causa la natura condominiale del locale cisterna; - ha ritenuto infondato il motivo di appello relativo al rigetto della riconvenzionale di usucapione, rilevando preliminarmente che deve essere disattesa l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, in quanto la parte che ha sollevato l’eccezione si è limitata ad allegare l’esistenza del condomino litisconsorte pretermesso, senza tuttavia specificare e provare a che titolo questi fosse contitolare del bene per cui è causa; - ha confermato comunque la decisione di rigetto della domanda di usucapione , non essendo stata fornita la prova del possesso ad usucapionem; - ha respinto il motivo di appello principale con cui si era censura to il mancato accoglimento della riconvenzionale di arretramento della tettoia e della veranda realizzata dall’appellata in violazione delle distanze legali rispetto al terrazzo dell’appellante, sul presupposto che la domanda riconvenzionale di mantenimento delle opere era stata ritualmente proposta alla prima udienza di trattazione;che la documentazione attestante l’epoca di realizzazione della tettoia rispetto al terrazzo dei ricorrentiera esaustiva; che gli appellanti non avessero provato il loro diritto di veduta e comunque ritenendo che il diritto a mantenere le opere ad una distanza inferiore a quella legale può riconoscersi anche d’ufficio, trattandosi di servitù (nel caso di specie) costituita per destinazione del padre di famiglia, posto che i due cespiti facevano parte dell’unico asse ereditario poi diviso e che era comprovata l’ esistenza della tettoia Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -5- all’epoca in cui i cespiti appartenevano al medesimo proprietario; - ha respinto l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata con riferimento all’indennità di occupazione del locale cisterna, come pure il motivo inerente al mancato riconoscimento della condanna degli originari convenuti per lite temeraria, non sussistendo la prova dell’elemento soggettivo. 6. Avverso la decisione il sig. [OSCURATO:PERSONA] propo sto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione. 7. Ha resistitocon controricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 8. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. 9. In prossimità dell’udienza e ntrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 354 c.p.c. in relazione all’art. 102 c.p.c.per omesso rilievo della non integrità del contraddittorio conseguente al difetto di vocatio in iusdella condomina [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di non avere rilevato d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio,per essere stata pretermessa la condomina [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe partecipato al giudizio quale litisconsorte necessaria in conseguenza della domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva del locale per cui è causa Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -6- formulata dagli originari convenuti, con conseguente necessità di rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado. Segnatamente, censura la sentenza di seconde cure nella parte in cui la Corte territoriale – sul punto della mancata integrazione del contradditorio - ha ritenuto non assolto dall’appellata [OSCURATO:PERSONA], che ha avanzato l’eccezione , l’onere di allegazione della prova della contitolarità dei beni in capo alla condomina pretermessa, della quale l’appellata si è limitata ad indicare il solonominativo , quando risultan o invece documentati i presupposti che giustificano l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa. 2.-Il secondo motivo è così rubricato: “Art. 360, n. 4 c.p.c. Violazione del ‘giudicato interno’ in ordine alla pronunzia di inammissibilità della generica eccezione di prescrizione e/o usucapione sollevata dalla attrice [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda riconvenzionale di demolizione e/o arretramento ex art. 907 c.c. spiegata in suo danno”. Il ricorrente chiarisce di aver censurato, con l’atto di appello, la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale, nel pronunciarsi sulla riconvenzionale di arretramento, avrebbe contraddittoriamente dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione, per poi accoglierla nel merito. Sul punto, non avendo l’appellata impugnato la sentenza nella parte relativa all’inammissibilità dell’eccezione, risulterebbe formatosi il “giudicato interno”, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio. 3.-Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale era stata dedotta l’inammissibilità della suddetta eccezione di prescrizione e/o usucapione anche perché formulata tardivamente e in Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -7- termini generici, senza allegare e precisare il diritto asseritamente prescritto e/o usucapito. La sentenza di secondo grado viene impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver affermato la tempestività dell’eccezione, ha tuttavia omesso di pronunciarsi sull’ulteriore profilo di inammissibilità dell’eccezione, ossia la sua genericità. 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “Art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione degli artt. 949, 2697, I e II comma c.c., nonché 112 e 183 (vecchia formulazione) c.p.c.“. Il motivo è articolato in più doglianze. Con esso il ricorrente critica anzitutto la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato da parte del ricorrente il proprio diritto di proprietà dell’appartamento sito al primo piano, laddove la Corte territoriale avrebbe potuto desumere la titolarità del diritto reale dalla mancata contestazione di tale circostanza da parte della resistente. La Corte di appello partenopeaavrebbe altresì errato là dove ha gravato il ricorrente del l’onere di provare la data di realizzazione della tettoia e della veranda, laddove il relativo onere probatorio sarebbe spettato al la convenuta in riconvenzionale: da qui avrebbe dovuto discendere il rigetto dell’eccezione di usucapione dalla medesima formulata. Da ultimo, il deducente censura il capo della sentenza relativoalla rilevabilità d’ufficio della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Chiarisce invero il ricorrente che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio tale circostanza, laddove la parte abbia ritualmente e tempestivamente eccepito l’usucapione della servitù. Qualora tale eccezione non venga sollevata, il giudice che rilevi d’ufficio Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -8- la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. incorrerebbenella violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. 5. -Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di contradditorio non integro per mancata vocatio in iusdella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] “in quanto la stessa parte che ha sollevato l'eccezione si è limitata ad allegare l'esistenza di tale condomina fornendone anche il nominativo, ma senza specificare e provare a che titolo la stessa fosse contitolare del bene in questione”. Il ricorrente, che fa propria in questo giudizio di legittimità l’eccezione sollevata in fase di gravame dalla controricorrente, deduce nel me zzo di ricorso che in realtà la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito gli elementi che potevano giustificare la citazione in giudizio anche di [OSCURATO:PERSONA], indicata nella comparsa conclusionale del 18.01.2006 nella sua qualità di proprietaria di un appartamento posto nello stesso edificio nel quale sono ubicate le proprietà dei ricorrenti, come emersa dal verbale di assemblea del 14.10.22 prodotto dall ’appellata nel fascicolo di primo grado e che in ogni caso tale qualità scaturiva anche dall’attodi divisione per scrittura privata del 16/10/1995 prodotto nel fascicolo di primo grado dagli appellanti. Anche se la sentenza non apparecorrettamente motivata sul punto, ein tale passaggio va corretta, la conclusionecui è giunta è priva di errori. Vaanzitutto precisato che il giudice a quo, sulla scorta delle risultanze della CTU, ritenute chiare e approfondite, ha riconosciuto che il locale di cui si discute coincide con il pozzo comune (anche ad altri comproprietari) oggetto dell’atto di divisione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -9- Il problema dell’integrazione del contradditorio non si poneva riguardo alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], perché cia scun condomino può legittimamente e autonomamente azionare le pretese a tutela del bene comune (Cass. SS.UU. n.2454/2013), ma con riguardo alla domanda riconvenzionale di usucapione del detto locale, risultato condominiale, spiegata in primo grado da parte di [OSCURATO:PERSONA]. È fermo indirizzo di questa Corte quello secondo cui la domanda diretta all'accertamento dell’usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata (tra le tante:Cass. n. 15619/2018) e che, in materia condominiale, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o a titolo originario in virtù di usucapione(ad es. Cass. nn. 8593/22 ; 22936/2020 ; 6649/2017). Il motivo in esamesolleva però la divers a questione se sia ammissibile l'impugnazione con cui la parte che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i contraddittori necessari (e senza sollecitare, al riguardo, l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice) chieda dichiarasi la nullità della sentenza di rigetto della sua domanda per essere stata la stessa resa a contraddittorio non integro. La soluzione del problema va c oordinat a con il comportamento processuale della parte, con il suo interesse ad agiree con il principio di economia processuale e di r agionevole durata del processo. Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -10- Questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni utilizzate da una decisione (Cass. n. 24071/2019) che, pronunziandosi proprio riguardo ad un caso di litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari nella domanda di usucapione, ha riten uto “ inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta per violazione dell'integrità del contraddittorio dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenire tutti i comproprietari e senza sollecitare l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronunzia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per idiritti di questi ultimi”. Nel caso di specie il ricorrente non solo non ha integrato il contradditorio nei confronti dell’altra comproprietaria, ma ha contestato l’eccezione di difetto di contradditorio sollevata dalla controricorrente, sia pure – come si legge in ricorso – per dedurne la non inammissibilità dell’appello e in questa sede fa propria tale eccezione, richiamando documentazione degli atti di causa, anche dallo stesso prodotta, a comprova di avere ben conosciuto la situazione dei luoghi. Di fronte ad una sentenza di secondo grado che – confermando quella del primo giudice –ha rigettato la domanda di usucapione, non è dato ravvisare l’interessealla rinnovazione del giudizio in contraddittorio con la comproprietari a pretermessa, né in capo a quest’ultima, né in capo all'attore. La sentenza non pregiudica infatti in alcun modo il diritt o della litisconsorte non citata [OSCURATO:PERSONA], virtualmente vittoriosa nel giudizio in cui è stat a pretermess a, nè può porsi questione di non opponibilità della sentenza alla medesima, in ragione del suo contenuto di accertamento negativo del diritto Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -11- del ricorrente, il quale non ha dedotto, nel mezzo di ricorso in esame, che la mancata partecipazione al giudizio della litisconsorte pretermess a abbia recato una qualsivoglia limitazione al pieno dispiegamento del suo diritto di difesa e al suo diritto al contraddittorio nel primo e nel secondo grado di merito. In definitiva, l'unico interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo al ricorrent e è individuabile non nella esigenza di rimediare ad un vulnusrecato al suo diritto di difesa ed al suodiritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dellalitisconsorte necessari a pretermess a , ma – come affermato anche dalla controricorrentenella memoria illustrativa - nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato Ma v’è di più. Dinanzi a questo giudice non risulta censurato, neppure in via subordinata, il capo della sentenza che ha accertato il mancato compimento del termine ventennale ad usucapire (“nella divisione del 18.5.1984 c'è un implicito riconoscimento che il bene era comune e, quindi, non vi è stato un uso esclusivo e comunque manca anche l'elemento del decorso del dato temporale necessario rispetto ad un giudizio iniziato con atto notificato il 05/02/2004”:cfr. pagina 7 sentenza impugnata) . Stante l'assenza di altre censure mosse dal ricorrente al punto della sentenza impugnata inerente all'avanzata domanda di usucapione del locale condominiale,il presente giudizio non è destinato a proseguire in sede di rinvio. A tale situazione si attaglia appieno il principio espresso da Cass. n. 2461/2009 in un caso di mancata presenza dell’aggiudicatario, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -12- promosso contro l’ordinanza di aggiudicazione, secondo il quale è “inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione della parte soccombente (nella specie, i debitori esecutati opponenti) avverso la sentenza resa nel giudizio in cui non sia stato dato, ad opera del giudice, l'ordine di integrazione verso gli aggiudicatari pretermessi, se dalla conseguente partecipazione la parte ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che la predetta partecipazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente”. Indefinitiva, il principio di diritto che si intende ribadire in questa sede è quello per cui non è possibile chiedere in grado di legittimità la rimessione della causa al primo giudice exart. 354 c.p.c. nel caso in cui litisconsorti pretermessi siano risultati virtualmente vincitori nel merito e la loro partecipazione non renda nemmeno astrattamente ipotizzabileper il ricorrente per cassazione, già soccombente nei precedenti gradi di giudizio , il qualenon formuli altre doglianze all'infuori di quella rel ativa alla non integrità del contraddittorio, un diverso esito dell'invocato giudizio di rinvio. 6.- I m otivi secondo, terzo e quarto riguardano tutti la censura relativa al rigetto del la seconda domanda riconvenzionale proposta in giudizio dal ricorrente, convenuto in primo grado, relativa all’arretramento o alla demolizione dell’edificazione (veranda con tettoia) realizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Prima di esaminare i motivi di ricorso vachiarito che la Corte di Appello di Napoli ha rigettato tale domanda con plurime Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -13- rationes decidendi, ciascuna delle quali autonomamente capace di sorreggere ildecisum: a) perché il convenuto non aveva dato prova d el suo pregiudiziale diritto di veduta che legittimasse l'applicazione della disciplina intema di distanze invocata ex art. 907 c.c.; b) perché la sussistenza del diritto di servitù a mantenere le opere a una minore distanza da quella legale è stata riconosciuta di ufficio a titolo di destinazione del padre di famiglia ex art.1062 c.c., essendo risultato che i due beni- l'unità al primo piano con il terrazzo ora di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e l'immobile al pianterreno dell’appellata,con relativa verandae tettoia erano in proprietà del comune dantecausa [OSCURATO:PERSONA], padre di Giovanna e Ciro e nonno di Umberto e facevano parte dell'unico asse ereditario, poi diviso nel 1984 . Il diritto a mantenere la copertura a distanza inferiore a quella legale è stato ritenuto derivantedalla comprovata preesistenza della tettoia, risalente all'epoca in cui entrambi i cespiti appartenevano ad un unico proprietario, come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado di parte appellata; c) perché l’eccezione di usucapione dell’acquisto della servitù, accolta dal Tribunale, è stata tempestivamente proposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], in cui la difesa dell'attuale appellata provvide a produrre ampia documentazione anche fotografica a riprova della risalenza ad oltre un ventennio addietro della veranda e della tettoia. 7.-I motivi di ricorso investono tutte queste rationes: tra gli stessi, logicamente prioritario appare il quarto motivo, con cui si critica la prima delle rationes decidendi, nell’ordine sopra esposto, riguardante i fatti costitutivi che l’attore che invoca la violazione delle norme sulle distanze dalle vedute deve provare Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -14- in giudizio, mentre le altre rationes riguardano la fondatezza della domanda riconvenzionale di mantenimento della costruzione proposta dalla controricorrente rispetto alla riconvenzionale di arretramento avanzata dal ricorrente. L’incipit della motivazione della sentenza impugnata che si legge a pag. 8 della sentenza(“Per completezza di motivazione deve rilevarsi che …”) non è indice di una motivazione ad abundantiam,ma del fatto che il giudice a quo ha iniziato il suo esame dalla “ragione più liquida”, individuata nella tempestività dell’eccezione di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA], punto della sentenza peraltro non censurato in questa sede. 7.1.-Il motivo è infondato. La mancata prova del diritto reale di [OSCURATO:PERSONA] cui fa riferimento la Corte d'appello di Napoli non si riferisce alla prova del diritto di proprietà (come sostenuto dal ricorrente), ma del diritto reale di servitù di tenerevedute sul fondo altrui , che costituisce presupposto dell'azione di arretramento ex art. 907 c.c. e che - come eccepito anche dalla controricorrente – costituisce condizione dell’azione. Il principio è affermato, ad esempio, dalla seguente decisione: “La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto” (Cass . n. 4192/2017; conf. Cass. n. 18030/2010). Nel caso di specie la Corte d'appello di Napoli ha operato correttamente d'ufficio tale accertamento, constatando che gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “non hanno dato la Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -15- prova del loro diritto reale ed in particolare dell’epoca della realizzazione della copertura della [OSCURATO:PERSONA] rispetto al terrazzo, da cui si allegava di esercitare una non meglio precisata veduta”. Effettivamente il ricorrente si è limitato a prospettare la sussistenza del suo diritto di proprietà sull'edificio sovrastante: la tesi è ribadita anche in ricorso, nel quale lo stesso afferma che la sua proprietà dell’appartamento al primo piano era dimostrata in atti e non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ma la qualità di proprietario di un immobile non fa acquisire automaticamente un diritto di veduta sulla cosa altrui, considerando la regola prevista dall’art. 907 c.c., che subordina il rispetto del limite minimo di tre metri nelle costruzioni del proprietario confinante all’acquisto del diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino. E’, questo, quanto affermato da questo Giudice di legittimità in propri precedenti: “In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta; ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la "inspectio" e la "prospectio" nel fondo confinante -non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.” (Cass. n. 11956/2009; conf. Cass.n. 18030/2010). 8.- Queste considerazioni, che importano il rigetto della prima parte del motivo, rendono superfluo l’esame delle altre doglianze dello stesso mezzo di ricorso e dei motivi secondo e Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -16- terzo, posto che la ratio decidendi della sentenza impugnata – ritenuta corretta - è sufficiente a motivare il decisum . L’eventuale accoglimento delle restanti ragioni di ricorso non muterebbe la situazione. 9.-In conclusione, il ricorso va rigettato e parte ricorrente va condannata, secondo il principio della soccombenza , al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne hanno fatto richiesta nella memoria illustrativa (per tale possibil ità: Cass. n. 12111/2014). 10.-Va invece respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.prospettata dalla controricorrente. La stessa non ha impugnato il capo della sentenza che ha respinto il suo appello incidentale sul punto, facendolo passare in giudicato e limitandosi a riproporre in termini eventuali e generici la domanda (evidentemente sub art. 96 comma 3 c.p.c.), motivata con il richiamo alla mancata considerazione, da parte del ricorrente, della consolidata giurisprudenza in materia. Si può ricordare che l’art. 96 comma 3 c.p.c. richiede la ricorrenza di specifici presupposti in ordine ad un uso strumentale e abusivo dello strumento processuale (Cass. n. 26545/2021), che possono escludersi in presenza di un giudizio di appello che si è limitato a richiamare le ragioni che avevano giustificato il rigetto dell'impugnazione e che ha disposto la compensazione delle spese. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a Ric. 2017 n. 29303 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -17- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge