CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto è qui di interesse, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata rispetto al coniuge [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. a) e b), d. Igs. 159 del 2011), ha confermato la confisca disposta dal giudice di primo grado solo con riferimento all'autovettura [OSCURATO:PERSONA], disponendo invece la restituzione all'interessata degli altri beni confiscati (immobili). 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori e procuratori speciali Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 24 e 4 d. Igs. n. 159 del 2011, per omessa o apparente motivazione circa il giudizio di sproporzione tra l'acquisto dell'auto (per la somma di 25 mila euro) e i redditi leciti disponibili. Pur avendo disposto la restituzione degli immobili, individuando nel 35% il rapporto redditi leciti / redditi illeciti nel periodo in questione (con utilizzo in preponderante prevalenza di redditi leciti per l'acquisto degli immobili), la Corte di appello ha ritenuto di non poter superare il giudizio di sproporzione per l'acquisto dell'auto, non offrendo alcuna risposta ai rilievi difensivi, sostenuti da corposa documentazione, volti a dimostrare i criteri di determinazione sia dei costi di acquisto dell'auto, sia dei redditi in tal senso addotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello ha rilevato che la spesa di 50 mila euro sostenuta per l'acquisto degli immobili non consente di superare il giudizio di sproporzione formulato con riguardo all'acquisto dell'automobile, richiamando la tabella di sperequazione evidenziata dal giudice di primo grado, che presenta, per l'anno degli acquisti (il medesimo, ossia il 2017) un saldo negativo di quasi 38 mila euro con saldo negativo progressivo di più di 121 mila euro. Il decreto impugnato ritiene che non possano essere considerati tra i redditi disponibili le somme corrisposte a titolo di risarcimento assicurativo a [OSCURATO:PERSONA], attesa la probabile natura illecita desunta dalle due truffe a compagnie assicurative accertate nel corso di indagini a suo carico, così come la somma asseritamente donata dal cognato [OSCURATO:PERSONA] in quanto consegnata un anno dopo l'acquisto. 3. Le censure del ricorso relative all'individuazione dell'entità della somma corrisposta per l'acquisto dell'auto non sono ammissibili, non risultando proposte con l'atto di appello. Più in generale, il ricorso non contesta, con la necessaria specificità, i dati richiamati dalla Corte distrettuale, mentre la revoca della confisca con riguardo agli immobili rende ragione del relativo esborso per l'acquisto, ma non inficia - e tantomeno rende apparente - la motivazione lì dove esclude la disponibilità di redditi leciti provenienti dai risarcimenti assicurativi del proposto e dalla donazione del fratello di quest'ultimo. Risulta quindi una complessiva aspecificità del ricorso, carente della necessaria, puntuale correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel resto, il ricorso deduce, al più, vizi di motivazione insindacabili nel giudizio di legittimità relativo a provvedimenti in materia di misure di prevenzione (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore