CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1987
Cassazione n. 19044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1987 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 ove si giustifica la ritenuta sussistenza della recidiva qualificata non solo in ragione dei precedenti penali, ma soprattutto, delle gravi e violente modalità del fatto, commesso nonostante fosse destinatario di un ordine di espulsione); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3,aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]