Risultati per «Immigrazione»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 604/2025

ECLI:EU:C:2025:978
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0560_RES

Causa C‑560/23 [Tang] ( i ) H (ved DRC [OSCURATO:PERSONA]) contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi – Presentazione di un ricorso giurisdizionale avente effetto sospensivo – Nuova circostanza portata a conoscenza dell’autorità giurisdizionale investita di tale ricorso – Annullamento della decisione iniziale di trasferimento e rinvio del procedimento all’autorità amministrativa competente – Adozione di una seconda decisione di trasferimento, anch’essa oggetto di un ricorso di annullamento – Incidenza sul computo del termine di trasferimento» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termine previsto per effettuare il trasferimento del richiedente la protezione internazionale – Ricorso avverso una decisione di trasferimento – Effetto sospensivo del ricorso – Influenza sul momento di inizio del termine valevole per l’esecuzione della decisione di trasferimento – Termine a decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 27, § 3, e 29, § 1, comma 1) (v. punti 31‑38) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termine previsto per effettuare il trasferimento del richiedente la protezione internazionale – Sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro competente – Annullamento della decisione di trasferimento e rinvio all’autorità amministrativa competente ai fini del riesame – Decisione definitiva – Assenza – Nuova decisione di trasferimento dopo il riesame – Decisione definitiva – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Considerazione di circostanze successive all’adozione di una decisione di trasferimento – Obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di ricorso effettivi e rapidi (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 27, §§ 1 e 4, e 29, §§ 1, comma 1, e 2) (v. punti 40‑57 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca), la Corte fornisce, nella sua sentenza, chiarimenti sul computo del termine per il trasferimento di un richiedente protezione internazionale ai fini della sua ripresa in carico da parte dello Stato membro ( 1 ) in cui aveva già presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale.

Tale rinvio è stato proposto nell’ambito di una controversia tra H, un cittadino afgano, e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per gli stranieri, Danimarca) ( 2 ), in merito a una decisione di quest’ultimo di trasferire l’interessato verso la [OSCURATO:PERSONA].

H è entrato in Danimarca e ha ivi presentato una domanda di protezione internazionale il 25 aprile 2021.

L’autorità competente ha constatato che egli era già stato registrato come richiedente asilo in [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto che fosse ripreso in carico da tale Stato membro, richiesta che quest’ultimo ha accettato il 7 luglio 2021.

Il 19 luglio 2021 l’autorità competente ha deciso di trasferire verso la [OSCURATO:PERSONA] l’interessato, che ha proposto, lo stesso giorno, un ricorso con effetto sospensivo avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio ( 3 ).

Il 28 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato tutti gli Stati membri che avrebbe sospeso tutti i trasferimenti in entrata a partire dal 1 o marzo 2022, a causa del conflitto in Ucraina e dell’aumento dell’afflusso di rifugiati nel suo territorio.

Il giudice del rinvio ha rinviato il procedimento ai fini del riesame all’autorità competente.

Quest’ultima ha confermato la sua decisione di trasferimento e l’interessato ha proposto un nuovo ricorso avverso tale seconda decisione, datata 8 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente revocato la sospensione dei trasferimenti il 24 maggio 2022 e il giudice del rinvio ha confermato la legittimità della seconda decisione di trasferimento il 2 dicembre 2022.

Il 2 febbraio 2023 H ha chiesto la riapertura del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, con la motivazione che il termine di sei mesi entro il quale deve essere effettuato il trasferimento di un richiedente asilo, ai sensi del regolamento Dublino III, era già scaduto alla data in cui l’autorità competente aveva adottato la seconda decisione di trasferimento e che, pertanto, la Danimarca era ora competente per l’esame nel merito della sua domanda di asilo.

Dopo aver riaperto il procedimento, il giudice del rinvio ha confermato la legittimità della decisione di trasferimento dell’8 aprile 2022, poi ha riaperto nuovamente il procedimento per riesaminare il computo dei termini di trasferimento previsto dal regolamento Dublino

III. Il giudice del rinvio si chiede se il regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, quando un organo giurisdizionale nazionale, investito di un ricorso di annullamento con effetto sospensivo, statuisce definitivamente sulla legittimità nel merito di una seconda decisione di trasferimento, adottata dopo che una prima decisione di trasferimento riguardante la stessa persona è stata annullata soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti, che comporta un rinvio ai fini del riesame da parte dell’autorità competente, il termine di trasferimento di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito della seconda decisione di trasferimento oppure dalla data in cui la prima decisione di trasferimento è stata annullata.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte constata che, contrariamente a quanto sostenuto da H dinanzi ad essa, dopo l’annullamento della prima decisione di trasferimento e il rinvio ai fini del riesame all’autorità competente, il termine di trasferimento non decorreva, nuovamente, a partire dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la sua ripresa in carico, ossia il 7 luglio 2021.

A tal riguardo, essa ricorda che, conformemente al regolamento Dublino III, il trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di ripresa in carico, o dalla decisione definitiva su un ricorso con effetto sospensivo, fattispecie queste che costituiscono due ipotesi esclusive l’una dell’altra.

La Corte ricorda altresì che, nel secondo caso, il termine di sei mesi inizia a decorrere soltanto dal momento in cui la decisione giurisdizionale sul ricorso avverso la decisione di trasferimento è divenuta definitiva, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.

Tale differimento del computo del termine di trasferimento fino all’esito del ricorso contro la decisione di trasferimento consente di garantire la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, assicurando che il termine di trasferimento non scada quando l’attuazione della decisione di trasferimento è stata resa impossibile dalla presentazione di un ricorso avente effetto sospensivo avverso la suddetta decisione.

Ciò posto, secondo la Corte, l’interpretazione invocata da H può rimettere in discussione la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, nella misura in cui, secondo tale interpretazione, l’annullamento della decisione di trasferimento da parte dell’autorità giurisdizionale implicherebbe che il termine di trasferimento decorra nuovamente a partire dall’accettazione della presa in carico da parte dello Stato membro competente.

Pertanto, detta interpretazione potrebbe appunto comportare che il termine di trasferimento di sei mesi scada, eventualmente, in un momento in cui l’esecuzione di tale decisione è resa impossibile da un ricorso di annullamento avente effetto sospensivo.

Per quanto riguarda la questione se il termine di trasferimento inizi a decorrere dalla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito della seconda decisione di trasferimento oppure dalla data in cui la prima decisione di trasferimento è stata annullata, la Corte constata, in primo luogo, che il regolamento Dublino III non contiene norme specifiche applicabili al procedimento principale.

In secondo luogo, la Corte osserva che il richiedente protezione internazionale dispone, in forza di tale regolamento, del diritto di ottenere un controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di trasferimento.

A tal riguardo, il termine di trasferimento deve decorrere non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione della procedura di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza della procedura di trasferimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.

Nel caso di specie esistono, indubbiamente, due decisioni e due ricorsi distinti.

Tuttavia, la Corte ritiene che tali decisioni si inseriscano in un procedimento unico e che la decisione con la quale l’autorità giurisdizionale annulla una prima decisione di trasferimento soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti debba essere considerata una decisione intermedia che non pone definitivamente fine alla procedura di trasferimento.

In terzo e ultimo luogo, la Corte constata che il regolamento Dublino III deve essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento e non ha precisato se e secondo quali modalità il giudice investito di tale ricorso sia tenuto a prendere in considerazione circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento.

Ciascuno Stato membro vincolato a tale regolamento deve, tuttavia, adattare il proprio diritto nazionale in modo tale che consenta ai richiedenti protezione internazionale di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.

In tale contesto, da un lato, la Corte ricorda che il regolamento Dublino III e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze.

Nello stesso ordine di idee, essa considera che, quando un organo giurisdizionale annulla, in presenza di nuove informazioni relative a circostanze determinanti, la decisione di trasferimento e rinvia il procedimento ai fini del riesame all’autorità competente, affinché quest’ultima prenda in considerazione tali informazioni, una simile decisione di annullamento e di rinvio non può costituire una decisione definitiva sul ricorso.

Dall’altro lato, la Corte ricorda che il richiedente asilo ha diritto di disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

Essa constata, nondimeno, che il rinvio all’autorità competente ai fini del riesame alla luce di circostanze successive alla decisione di trasferimento non osta a tale diritto, purché il diritto nazionale sia strutturato in modo tale che l’autorità proceda al riesame senza indebito ritardo e che l’autorità giurisdizionale adita statuisca in tempi brevi.

La durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale non può, in ogni caso, eccedere quanto necessario, in modo da assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di celerità, che garantisce un accesso effettivo alla protezione internazionale, e l’effettività della tutela giurisdizionale.

In particolare, una normativa nazionale che preveda un simile rinvio ai fini del riesame non può consentire alle autorità dello Stato membro richiedente di eludere la propria competenza rinviando ripetutamente il procedimento ai fini del riesame dinanzi all’autorità amministrativa competente, senza che si sia mai statuito sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

In tale contesto, la Corte ricorda inoltre che il termine di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III e, in particolare, la norma secondo la quale, in caso di inosservanza di tale termine, la competenza relativa a tale procedura è trasferita allo Stato membro richiedente attestano che, secondo il legislatore dell’Unione, è importante che domande del genere siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento stesso.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la procedura di presa e ripresa in carico sia stata effettivamente attuata senza ritardi ingiustificati.

Nell’ipotesi in cui tale giudice constati che la procedura di presa in carico e di ripresa in carico non è stata attuata senza ritardi ingiustificati, la domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino

III. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). ( 2 ) In prosieguo: l’«autorità competente». ( 3 ) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0560_RES Causa C‑560/23 [Tang] ( i ) H (ved DRC [OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi – Presentazione di un ricorso giurisdizionale avente effetto sospensivo – Nuova circostanza portata a conoscenza dell’autorità giurisdizionale investita di tale ricorso – Annullamento della decisione iniziale di trasferimento e rinvio del procedimento all’autorità amministrativa competente – Adozione di una seconda decisione di trasferimento, anch’essa oggetto di un ricorso di annullamento – Incidenza sul computo del termine di trasferimento» Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termine previsto per effettuare il trasferimento del richiedente la protezione internazionale – Ricorso avverso una decisione di trasferimento – Effetto sospensivo del ricorso – Influenza sul momento di inizio del termine valevole per l’esecuzione della decisione di trasferimento – Termine a decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 27, § 3, e 29, § 1, comma 1) (v. punti 31‑38) Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termine previsto per effettuare il trasferimento del richiedente la protezione internazionale – Sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro competente – Annullamento della decisione di trasferimento e rinvio all’autorità amministrativa competente ai fini del riesame – Decisione definitiva – Assenza – Nuova decisione di trasferimento dopo il riesame – Decisione definitiva – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Considerazione di circostanze successive all’adozione di una decisione di trasferimento – Obbligo per gli Stati membri di prevedere mezzi di ricorso effettivi e rapidi (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 27, §§ 1 e 4, e 29, §§ 1, comma 1, e 2) (v. punti 40‑57 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca), la Corte fornisce, nella sua sentenza, chiarimenti sul computo del termine per il trasferimento di un richiedente protezione internazionale ai fini della sua ripresa in carico da parte dello Stato membro ( 1 ) in cui aveva già presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale. Tale rinvio è stato proposto nell’ambito di una controversia tra H, un cittadino afgano, e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per gli stranieri, Danimarca) ( 2 ), in merito a una decisione di quest’ultimo di trasferire l’interessato verso la [OSCURATO:PERSONA]. H è entrato in Danimarca e ha ivi presentato una domanda di protezione internazionale il 25 aprile 2021. L’autorità competente ha constatato che egli era già stato registrato come richiedente asilo in [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto che fosse ripreso in carico da tale Stato membro, richiesta che quest’ultimo ha accettato il 7 luglio 2021. Il 19 luglio 2021 l’autorità competente ha deciso di trasferire verso la [OSCURATO:PERSONA] l’interessato, che ha proposto, lo stesso giorno, un ricorso con effetto sospensivo avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio ( 3 ). Il 28 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato tutti gli Stati membri che avrebbe sospeso tutti i trasferimenti in entrata a partire dal 1 o marzo 2022, a causa del conflitto in Ucraina e dell’aumento dell’afflusso di rifugiati nel suo territorio. Il giudice del rinvio ha rinviato il procedimento ai fini del riesame all’autorità competente. Quest’ultima ha confermato la sua decisione di trasferimento e l’interessato ha proposto un nuovo ricorso avverso tale seconda decisione, datata 8 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente revocato la sospensione dei trasferimenti il 24 maggio 2022 e il giudice del rinvio ha confermato la legittimità della seconda decisione di trasferimento il 2 dicembre 2022. Il 2 febbraio 2023 H ha chiesto la riapertura del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, con la motivazione che il termine di sei mesi entro il quale deve essere effettuato il trasferimento di un richiedente asilo, ai sensi del regolamento Dublino III, era già scaduto alla data in cui l’autorità competente aveva adottato la seconda decisione di trasferimento e che, pertanto, la Danimarca era ora competente per l’esame nel merito della sua domanda di asilo. Dopo aver riaperto il procedimento, il giudice del rinvio ha confermato la legittimità della decisione di trasferimento dell’8 aprile 2022, poi ha riaperto nuovamente il procedimento per riesaminare il computo dei termini di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III. Il giudice del rinvio si chiede se il regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, quando un organo giurisdizionale nazionale, investito di un ricorso di annullamento con effetto sospensivo, statuisce definitivamente sulla legittimità nel merito di una seconda decisione di trasferimento, adottata dopo che una prima decisione di trasferimento riguardante la stessa persona è stata annullata soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti, che comporta un rinvio ai fini del riesame da parte dell’autorità competente, il termine di trasferimento di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito della seconda decisione di trasferimento oppure dalla data in cui la prima decisione di trasferimento è stata annullata. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte constata che, contrariamente a quanto sostenuto da H dinanzi ad essa, dopo l’annullamento della prima decisione di trasferimento e il rinvio ai fini del riesame all’autorità competente, il termine di trasferimento non decorreva, nuovamente, a partire dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la sua ripresa in carico, ossia il 7 luglio 2021. A tal riguardo, essa ricorda che, conformemente al regolamento Dublino III, il trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di ripresa in carico, o dalla decisione definitiva su un ricorso con effetto sospensivo, fattispecie queste che costituiscono due ipotesi esclusive l’una dell’altra. La Corte ricorda altresì che, nel secondo caso, il termine di sei mesi inizia a decorrere soltanto dal momento in cui la decisione giurisdizionale sul ricorso avverso la decisione di trasferimento è divenuta definitiva, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. Tale differimento del computo del termine di trasferimento fino all’esito del ricorso contro la decisione di trasferimento consente di garantire la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, assicurando che il termine di trasferimento non scada quando l’attuazione della decisione di trasferimento è stata resa impossibile dalla presentazione di un ricorso avente effetto sospensivo avverso la suddetta decisione. Ciò posto, secondo la Corte, l’interpretazione invocata da H può rimettere in discussione la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, nella misura in cui, secondo tale interpretazione, l’annullamento della decisione di trasferimento da parte dell’autorità giurisdizionale implicherebbe che il termine di trasferimento decorra nuovamente a partire dall’accettazione della presa in carico da parte dello Stato membro competente. Pertanto, detta interpretazione potrebbe appunto comportare che il termine di trasferimento di sei mesi scada, eventualmente, in un momento in cui l’esecuzione di tale decisione è resa impossibile da un ricorso di annullamento avente effetto sospensivo. Per quanto riguarda la questione se il termine di trasferimento inizi a decorrere dalla data in cui si è statuito definitivamente sulla legittimità nel merito della seconda decisione di trasferimento oppure dalla data in cui la prima decisione di trasferimento è stata annullata, la Corte constata, in primo luogo, che il regolamento Dublino III non contiene norme specifiche applicabili al procedimento principale. In secondo luogo, la Corte osserva che il richiedente protezione internazionale dispone, in forza di tale regolamento, del diritto di ottenere un controllo giurisdizionale della legittimità della decisione di trasferimento. A tal riguardo, il termine di trasferimento deve decorrere non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione della procedura di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza della procedura di trasferimento e che non può più ostacolare detta esecuzione. Nel caso di specie esistono, indubbiamente, due decisioni e due ricorsi distinti. Tuttavia, la Corte ritiene che tali decisioni si inseriscano in un procedimento unico e che la decisione con la quale l’autorità giurisdizionale annulla una prima decisione di trasferimento soltanto in ragione di un mutamento di circostanze determinanti debba essere considerata una decisione intermedia che non pone definitivamente fine alla procedura di trasferimento. In terzo e ultimo luogo, la Corte constata che il regolamento Dublino III deve essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento e non ha precisato se e secondo quali modalità il giudice investito di tale ricorso sia tenuto a prendere in considerazione circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento. Ciascuno Stato membro vincolato a tale regolamento deve, tuttavia, adattare il proprio diritto nazionale in modo tale che consenta ai richiedenti protezione internazionale di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. In tale contesto, da un lato, la Corte ricorda che il regolamento Dublino III e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze. Nello stesso ordine di idee, essa considera che, quando un organo giurisdizionale annulla, in presenza di nuove informazioni relative a circostanze determinanti, la decisione di trasferimento e rinvia il procedimento ai fini del riesame all’autorità competente, affinché quest’ultima prenda in considerazione tali informazioni, una simile decisione di annullamento e di rinvio non può costituire una decisione definitiva sul ricorso. Dall’altro lato, la Corte ricorda che il richiedente asilo ha diritto di disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido. Essa constata, nondimeno, che il rinvio all’autorità competente ai fini del riesame alla luce di circostanze successive alla decisione di trasferimento non osta a tale diritto, purché il diritto nazionale sia strutturato in modo tale che l’autorità proceda al riesame senza indebito ritardo e che l’autorità giurisdizionale adita statuisca in tempi brevi. La durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale non può, in ogni caso, eccedere quanto necessario, in modo da assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di celerità, che garantisce un accesso effettivo alla protezione internazionale, e l’effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, una normativa nazionale che preveda un simile rinvio ai fini del riesame non può consentire alle autorità dello Stato membro richiedente di eludere la propria competenza rinviando ripetutamente il procedimento ai fini del riesame dinanzi all’autorità amministrativa competente, senza che si sia mai statuito sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In tale contesto, la Corte ricorda inoltre che il termine di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III e, in particolare, la norma secondo la quale, in caso di inosservanza di tale termine, la competenza relativa a tale procedura è trasferita allo Stato membro richiedente attestano che, secondo il legislatore dell’Unione, è importante che domande del genere siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se la procedura di presa e ripresa in carico sia stata effettivamente attuata senza ritardi ingiustificati. Nell’ipotesi in cui tale giudice constati che la procedura di presa in carico e di ripresa in carico non è stata attuata senza ritardi ingiustificati, la domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). ( 2 ) In prosieguo: l’«autorità competente». ( 3 ) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 604/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris