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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13891/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Equitalia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].682/2017 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 12422/2018Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 13891/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Rosanna Angarano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Equitalia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].682/2017 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 12422/2018Numero sezionale 1107/2026Numero di raccolta generale 13891/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Rosanna Angarano
Sentenza Cassazione n. 13891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris