CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, perché i fatti non sussistono;letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente, per il tramite di procuratore speciale, impugna la sentenza in data14/05/2025 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del26/11/2024 del Tribunale di Enna, che lo aveva condannato per il reato continuato di truffaaggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. (capo 1) e falsità ideologicacommessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76d.P.R. 445/2000 (capo 2).Deduce:1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 1 e 2dell'imputazione. La difesa deduce che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la documentazioneprodotta, dalla quale emerge che le condotte addebitate non hanno mai indotto in errorealcun ufficio competente circa i requisiti di ammissione. In particolare: (a) per l'UfficioScolastico il requisito di ammissione non era la mera assenza di condanne penali, mal'assenza di condanne ostative per il tipo di lavoro da svolgere; (b) la condanna patteggiatadall'imputato non costituiva causa ostativa, in quanto la pena detentiva di sei mesi direclusione era stata applicata con il beneficio della sospensione condizionale, che — aisensi dell'art. 166 cod. pen. — si estende di diritto anche alle pene accessorie previste exlege, ivi compresa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'art. 609-nonies, commasecondo, cod. pen.; (c) il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai sensi dell'art. 24d.P.R. 313/2002, prodotto in atti, recava l'attestazione "NULLA", conformemente alladisciplina normativa vigente; (d) l'art. 25-bis d.P.R. 313/2002 rimette al datore di lavoro, enon al candidato, l'onere di acquisire il c.d. certificato antipedofilia, sicché non èconfigurabile alcuna condotta mendace a carico dell'imputato in ordine alle condanneostative.Sul piano soggettivo, la difesa evidenzia che l'imputato era in assoluta buona fede,facendo affidamento sul contenuto del certificato ex art. 24 che riportava "NULLA" e sullaconvinzione, confortata dal difensore dell'epoca, che il patteggiamento con sospensionecondizionale non costituisse impedimento alla prosecuzione dell'attività lavorativa di bidello.2.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha erroneamente affermato l'esistenza di"precedenti penali" al plurale, mentre dagli atti risulta un unico precedente del 2018 consospensione condizionale.Ha inoltre omesso di considerare l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 Legge689/1981 e art. 545-bis cod. proc. pen., applicabili per pene detentive inferiori a due anni, inviolazione del principio di favor rei.La motivazione è altresì illogica laddove ha negato la sospensione condizionale perun reato sostanzialmente colposo — fondato su un errore sulla portata giuridica dellacondanna precedente — commesso da soggetto incensurato di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con conseguente annullamento senzarinvio della sentenza impugnata per entrambi i capi di imputazione, per le ragioni cheseguono. Resta assorbito il secondo motivo.2. Le imputazioni traevano origine dalla partecipazione dell'odierno ricorrente aiconcorsi per soli titoli, indetti dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia per gli anniscolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzati alla formazione delle graduatorie provincialipermanenti per il conferimento di incarichi di collaboratore scolastico. In sede di domanda di partecipazione, compilata tramite la piattaforma telematicaPolis, l'imputato aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000, di non aver riportatocondanne penali, laddove era stato invece condannato, con sentenza di patteggiamento exartt. 444-445 cod. proc. pen. del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 2 maggio 2018(irrevocabile il 18/05/2018), alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio dellasospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen.. Grazie all'inserimento nelle graduatorie, l'imputato aveva ottenuto l'assunzione atempo determinato, rispettivamente, presso l'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" diEnna per l'anno scolastico 2020/2021 e presso l'[OSCURATO:PERSONA] "GiustiSinopoli" di Agira per l'anno scolastico 2021/2022.3. La questione centrale posta dal ricorso investe il rapporto tra la dichiarazionesostitutiva resa dall'imputato ai sensi degli artt. 46 e 76 d.P.R. 445/2000 e il contenuto delcertificato del casellario giudiziale che tale dichiarazione era destinata a sostituire.Più in particolare, occorre stabilire se l’imputato -sulla base della normativa vigenteall’epoca dei fatti- fosse tenuto a dichiarare che, nei suoi confronti, con sentenza passata ingiudicato, era stata applicata la pena (sospesa) di sei mesi di reclusione, ai sensi degli art.444 ss. cod. proc. pen..Per sciogliere la questione occorre fare riferimento sia alla funzione attribuita dallegislatore alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sia al d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, che disciplina il casellario giudiziale, articolando il sistema delle certificazioni infunzione del soggetto richiedente e delle finalità perseguite.3.1. Quanto alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, essa costituisce unostrumento di semplificazione amministrativa introdotto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa).Con essa il privato cittadino, sotto la propria responsabilità, attesta fatti, qualitàpersonali e stati soggettivi che sarebbero altrimenti documentati mediante certificati rilasciatida pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi, senza necessità di produrre ildocumento originale.La ratio dell'istituto, esplicitata già nell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA], risiede nell'esigenza dialleggerire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione dai costi e dai tempi connessiall'acquisizione e alla trasmissione di documentazione ufficiale. Il legislatore ha dunquericonosciuto che il documento proveniente dall'amministrazione pubblica può esseresostituito dalla dichiarazione resa dal diretto interessato, ogni volta che l'ordinamentopreveda tale facoltà, e ciò senza che la pubblica amministrazione ricevente possapretendere il documento certificativo originale.Il perimetro applicativo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni è definito dall'art.46 del [OSCURATO:PERSONA], il quale elenca tassativamente le categorie di fatti, stati e qualità chepossono formare oggetto della dichiarazione e, per quello che qui interessa, trovaapplicazione anche con riferimento al certificato del casellario giudiziale, consentendoall'interessato di attestare, sotto la propria responsabilità, l'assenza di condanne penaliovvero la sussistenza di specifiche situazioni giuridiche che sarebbero altrimentidocumentate mediante il certificato rilasciato dagli uffici del casellario giudiziale ai sensi deld.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.L'art. 46, comma 1, lett. aa), del d.P.R. n. 445 del 2000, infatti, annoveraespressamente tra gli stati e le qualità personali suscettibili di autocertificazione quelli relativiall'assenza di condanne penali, comprendendovi altresì il non essere destinatario diprovvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.3.2. Va necessariamente evidenziato che il d.P.R. n. 445 del 2000 costruisce l'istitutoin esame sul presupposto dell'equivalenza funzionale tra dichiarazione e certificato, sicché ildichiarante è tenuto ad attestare tutto quanto risulterebbe dal documento sostituito ovequesto fosse stato concretamente rilasciato, senza omissioni e senza selezionediscrezionale delle informazioni: la dichiarazione sostitutiva, in altri termini, deve replicare,nella sostanza, il contenuto informativo del certificato che va a sostituire.Dal che discende, in negativo, che il dichiarante non è tenuto ad attestare situazionie/o informazioni che non sarebbero contenute nel certificato sostituito con la dichiarazione,non potendosi pretendere che questa abbia un contenuto informativo più ampio delcertificato che sostituisce, poiché è la corrispondenza tra dichiarazione e documento chelegittima l'amministrazione ad accettare la prima in luogo del secondo.4. La funzione della dichiarazione sostitutiva e i suoi contenuti obbligatori cosìenucleati vanno coordinati con la disciplina dettata dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, laquale definisce il contenuto delle iscrizioni e della certificazione rilasciata dal casellariogiudiziale.Il sistema del casellario non è uniforme, in quanto l'ordinamento distingue tra ilcertificato rilasciato all'interessato ad uso privato — il cui contenuto è delimitato dalla legge— e il certificato rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria o di determinati enti pubblici.Tale distinzione è rilevante, in quanto non tutte le iscrizioni a registro sono visibili nelcertificato rilasciato al diretto interessato. Tale certificato -infatti- non riporta le iscrizioniescluse ex lege dalla sua portata ostensiva, a differenza del certificato rilasciato a richiestadell'autorità giudiziaria o di determinati enti pubblici, che è invece integrale. Ne consegue che la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato può logicamentetali iscrizioni sarebbero visibili nel certificato destinato all'uso privato, non potendo estendersia fatti che l'ordinamento stesso sottrae alla conoscenza del diretto interessato nell'ambitodella certificazione ufficialeIl dichiarante non può né deve attestare ciò che l'ordinamento stesso sottrae alla suaconoscenza legalmente riconosciuta, riservandolo al certificato integrale che è oneredell'amministrazione acquisire d'ufficio ove necessario.4.1. Entro tale perimetro, la delimitazione del contenuto dovuto dalla dichiarazionesostitutiva del casellario impone di considerare due disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002.La prima è l'art. 24, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002, il quale esclude chenel certificato rilasciato dal privato siano riportate le iscrizioni contenute nel casellariorelative a pene detentive non superiori a due anni applicate con sentenza di patteggiamentoai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..Tanto vale a dire che le condanne così definite non compaiono nel certificato speditoa richiesta del privato e, per l'effetto, non rientrano nel contenuto informativo che ladichiarazione sostitutiva è chiamata a replicare.Da ciò discende che il dichiarante non è tenuto a menzionarle, e la loro omissione nonintegra dichiarazione mendace né determina le conseguenze sanzionatorie previste dalTesto [OSCURATO:PERSONA].Tale esclusione, peraltro, è espressamente prevista dall’art. 28, comma 1, d.P.R. n.313 del 2002, il quale testualmente dispone che «L'interessato che, a norma degli articoli 46e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rendedichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suocarico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui […] all'articolo 24, comma 1», trale quali è ricompresa quella che qui interessa, ossia l’ipotesi di pene detentive non superioria due anni applicate con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..Nel caso di specie, infatti, la sentenza di patteggiamento del G.I.P. del Tribunale diCaltanissetta del 2 maggio 2018 irrogava all'odierno ricorrente la pena di mesi sei direclusione con il beneficio della sospensione condizionale, senza disporre alcuna sanzioneaccessoria.A ciò si aggiunga che è incontroverso in atti che il certificato del casellario giudizialerilasciato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 estratto in riferimento all'imputato recassel'attestazione "NULLA", in coerenza con la normativa fini qui illustrata.4.2. La seconda disposizione di rilievo è l'art. 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, chedisciplina il certificato richiesto ai fini dell'accertamento del requisito di non aver riportatocondanne per determinati reati in danno di minori — il cosiddetto certificato antipedofilia,introdotto dalla Legge 6 giugno 2012, n. 98 in attuazione della direttiva 2011/93/UE.Tale certificato ha natura e funzione del tutto peculiari: esso è rilasciato non giàall'interessato, bensì direttamente al datore di lavoro o al committente che ne faccia richiestaai fini dell'instaurazione di rapporti professionali o lavorativi che comportino contatti diretti eregolari con minori.La norma pone dunque l'onere dell'acquisizione di tale documento a caricodell'amministrazione o del soggetto richiedente, sottraendolo alla disponibilitàdell'interessato medesimo. Ne discende che le iscrizioni rilevanti ai fini del certificatoantipedofilia — le quali afferiscono a una sezione del casellario cui il privato non ha accessodiretto nella forma del certificato ad uso proprio — non rientrano nel perimetro delladichiarazione sostitutiva: il dichiarante non è tenuto a dichiararle, né potrebbe farlo in modocompleto e verificabile, e la loro menzione o omissione è questione che non incide sullacorrettezza della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del2000.4.3. Dalla ricostruzione che precede emerge che nella dichiarazione sostitutiva aventead oggetto il certificato del casellario giudiziale, il dichiarante è tenuto ad attestare soltantoquanto risulterebbe dal certificato ad uso privato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 313 del2002, e nulla di più.Non devono essere dichiarate — e la loro omissione non determina falsità delladichiarazione — né le pene patteggiate non superiori a due anni, escluse dall'iscrizione aisensi dell'art. 24 del medesimo decreto, né le condanne rilevanti ai fini del certificatoantipedofilia, la cui acquisizione è rimessa per legge all'iniziativa dell'amministrazione o deldatore di lavoro ai sensi dell'art. 25, e non all'autodichiarazione dell'interessato.In tale direzione, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento cheil Collegio condivide e intende ribadire, che «non integra il reato di falsità ideologicacommessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazionesostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica - dichiari di non aver riportatocondanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta,poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale»(Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277079 – 01; Sez. 5, n. 838 del20/10/2020, dep. 2021, Perri, Rv. 280128 - 01).Il parametro di verità della dichiarazione sostitutiva è il documento sostituito, non larealtà materiale sottostante.4.4. Nel caso in esame, il certificato del casellario giudiziale che l'imputato aveva ildiritto di ottenere ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 recava l'attestazione "NULLA" inordine a condanne penali, in conformità con il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto,che esclude dall'iscrizione certificativa le condanne a pena sospesa inferiore a due anni inassenza di ordine di menzione. La dichiarazione resa dall'imputato di "non aver riportato condanne penali"corrispondeva pertanto esattamente al contenuto del documento che essa sostituiva.Non è ravvisabile, pertanto, alcuna falsità ideologica, né — in via logicamentepreliminare — alcuna falsa rappresentazione della realtà idonea a integrare il presuppostodell'artificio rilevante per la truffa.5. Oltre che per i rilievi che precedono —già di per sé risolutivi — il ricorso è fondatoanche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con particolare riferimento al reato di truffaaggravata.La Corte di Appello ha affermato la sussistenza del dolo sul rilievo che l'imputato era"personalmente a conoscenza" del procedimento e della condanna, avendo egli stessoscelto di patteggiare.Tale argomento, però, non considera che -alla luce di quanto esposto- laconsapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale e di una condanna non equivalealla consapevolezza che quella condanna costituisca fatto ostativo alla partecipazione allaselezione e alla successiva assunzione. Il dolo del reato di truffa richiede la rappresentazione e la volizione dell'inganno comemezzo di conseguimento dell'ingiusto profitto e implica che l'agente sia consapevole didichiarare il falso al fine di trarre in errore l'ufficio.In tale prospettiva, va rilevato che l'imputato aveva ottenuto il beneficio dellasospensione condizionale nel 2018 e che, come questa Corte ha avuto modo di precisare(Sez. 3, n. Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, dep. 2010, M., Rv. 245898 – 01; Sez. 3, n. 27113del 19/02/2015, M., Rv. 264019 - 01), la sospensione condizionale della pena principale siestende di diritto alle pene accessorie previste ex lege per i reati in materia sessuale aisensi dell'art. 166 cod. pen., sicché nessuna interdizione risultava applicata all'imputatoall'epoca dei fatti.Questi, inoltre, aveva verificato il proprio certificato del casellario, che attestava"NULLA", ed era stato rassicurato dal difensore dell'epoca circa la compatibilità delpatteggiamento con la prosecuzione dell'attività lavorativa di collaboratore scolastico.Emerge altresì dagli atti istruttori che la modulistica della piattaforma Polis non prevedeva lapossibilità di indicare una condanna con sospensione condizionale della pena, offrendo alcandidato solo le opzioni binarie "presenza" o "assenza" di condanne.In tale contesto, l'affermazione della sussistenza del dolo in capo all'imputato si rivelapriva di adeguato sostegno logico-argomentativo e privo di confronto con le emergenzeprocessuali.Deve peraltro aggiungersi, quanto al capo 2, che la dichiarazione sostitutivaincriminata — sottoscritta all'atto della stipula del contratto di assunzione del 14 settembre2021 — aveva ad oggetto l'assenza di "sentenze di condanna che comportino interdizioneperpetua o temporanea dai pubblici uffici" e l'assenza di procedimenti penali in corso.Tanto porta a considerare che la Corte territoriale non ha adeguatamente consideratoche l'interdizione dai pubblici uffici non era stata irrogata né in via principale né in viaaccessoria, con la conseguenza che la dichiarazione dell’imputato, anche sotto tale ulterioreprofilo, corrispondeva al vero.6. Alla luce di quanto esposto e in accoglimento del primo motivo di ricorso, lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.l) cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste in ordine a entrambi i reati ascritti all'imputato.Il fatto addebitato al capo 1 non è penalmente rilevante, difettando sia l'elementooggettivo della condotta ingannatoria — in quanto la dichiarazione resa corrispondeva alcontenuto del documento che essa sostituiva e l'onere di acquisire il certificato antipedofiliagravava sul datore di lavoro — sia l'elemento soggettivo del dolo, non essendo configurabilela consapevole volontà di trarre in errore l'ufficio in capo a chi si è uniformato al contenuto diun documento ufficiale attestante "NULLA".Identiche considerazioni valgono per il capo 2, nel quale il difetto di falsità è ancorapiù evidente alla luce del tenore letterale della dichiarazione sostitutiva e della suacorrispondenza al certificato ex art. 24 d.P.R. 313/2002.Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «Non integra il reato di falsitàideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen. in relazioneall'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, né quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, commasecondo, n. 1, cod. pen., la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva aventead oggetto il certificato del casellario giudiziale, dichiari di non aver riportato condannepenali, ove la condanna in concreto riportata sia stata applicata con sentenza dipatteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per una pena detentiva non superiore adue anni, atteso che tale condanna non compare nel certificato rilasciato all'interessato pereffetto dell'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, e il dichiarante — anche ai sensi dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto — non ètenuto ad attestare più di quanto risulterebbe dal documento sostituito, costituendoquest'ultimo e non la realtà materiale sottostante il parametro di verità della dichiarazione».7. Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.