Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 48048/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 marzo 2023 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod.pen. loro ascritto ed, esclusa per entrambi la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per la scelta del rito, li aveva condannati ciascuno alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Gli odierni imputati, a seguito di segnalazione di alcuni vicini di casa, erano stati colti all'esterno dell'appartamento da cui si stavano allontanando dopo aver appena asportato tre orologi ed un bilancino da orafo con indosso ancora i guanti utilizzati per non lasciare impronte; oltre alla refurtiva recavano con sé all'interno di una custodia per racchette da tennis un piede di porco ed altri attrezzi idonei all'effrazione nonché torce, attrezzatura che era loro servita per scassinare la serratura della porta finestra ed introdursi nell'appartamento (fatto avvenuto in Roma, il 4 febbraio 2021).

2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione.

2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in cinque motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. per non avere la Corte d'appello di Roma derubricato la fattispecie di furto consumato nell'ipotesi del tentativo non potendosi ritenere perfezionato il momento dell'impossessamento da parte del soggetto attivo del reato giacché gli agenti di P.G. ebbero ad intervenire nell'immediatezza ed a bloccare gli imputati mentre erano ancora all'interno dell'abitazione e ciò in base ad una motivazione apparente che travisava le risultanze istruttorie.

Si assume che nel caso di specie la condotta dell'imputato si é fermata alla fase della mera sottrazione senza che lo stesso abbia conseguito il possesso della refurtiva essendo stato impedito dall'intervento degli operanti.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alla esclusione della punibilità in ragione della lievità del fatto.

Si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare l'esiguità del danno e la precarietà delle condizioni di vita individuali Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. per avere la Corte d'appello escluso il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno alla stregua di una motivazione apparente.

Si osserva che la motivazione adottata dalla Corte non é idonea a spiegare le ragioni del rigetto mentre si é in presenza di un'offerta satisfattiva.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per non avere il provvedimento gravato applicato il minimo della pena e per aver omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui la pena é stata determinata oltre il minimo edittale e non siano state applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nonché l'omessa motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 163 e 175 cod.pen.

Si assume che la rideterminazione della pena consentirebbe la concessione die benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2.2.Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in cinque motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. per non avere la Corte d'appello di Roma derubricato la fattispecie di furto consumato nell'ipotesi del tentativo non potendosi ritenere perfezionato il momento dell'impossessamento da parte del soggetto attivo del reato giacché gli agenti di P.G. ebbero ad intervenire nell'immediatezza ed a bloccare gli imputati mentre erano ancora all'interno dell'abitazione e ciò in base ad una motivazione apparente che travisava le risultanze istruttorie.

Si assume che nel caso di specie la condotta dell'imputato si é fermata alla fase della mera sottrazione senza che lo stesso abbia conseguito il possesso della refurtiva essendo stato impedito dall'intervento degli operanti.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alla esclusione della punibilità in ragione della lievità del fatto.

Si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare l'esiguità del danno e la precarietà delle condizioni di vita individuali Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. per avere la Corte d'appello escluso il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno alla stregua di una motivazione apparente.

Si osserva che la motivazione adottata dalla Corte non é idonea a spiegare le ragioni del rigetto mentre si é in presenza di un'offerta satisfattiva.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per non avere il provvedimento gravato applicato il minimo della pena e per aver omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui la pena é stata determinata oltre il minimo edittale e non siano state applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nocnhé l'omessa motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 163 e 175 cod.pen.

Si assume che la rideterminazione della pena consentirebbe la concessione die benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti, in quanto sostanzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente.

Il primo motivo é manifestamente infondato.

La Corte d'appello rispondendo ad analoga doglianza proposta in appello, con motivazione logica, ha posto in rilievo che entrambi gli odierni imputati sono stati colti all'esterno dell'appartamento dal quale si stavano allontanando e che al loro seguito portavano la refurtiva sicché gli stessi avevano pienamente conseguito il possesso di quanto sottratto.

Ed invero risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 dep. 2019, Rv. 275278).

Il secondo motivo é inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di motivo di appello e comunque in relazione alla pena edittale prevista per il reato contestato non può trovare applicazione l'art. 131 bis cod.pen.

Il terzo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva. (Sez. 2 - , n. 9535_del 11/02/2022, Rv. 282793 ).

Ebbene nella specie il giudice d'appello richiamando la motivazione della sentenza di primo grado ha ritenuto che nonostante la refurtiva sia stata restituita il reato ha cagionato ulteriori danni materiali essendo stato divelto l'infisso della porta finestra che dava accesso all'appartamento; inoltre la persona offesa non ha accettato l'offerta.

Il quarto motivo é manifestamente infondato.

Ed invero, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ha ritenuto che sia stata applicata in primo grado una pena particolarmente mite considerato che non é stata contesta l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen..

Del pari il giudice di primo grado ha applicato le circostanze generiche.

Quanto alle sanzioni sostitutive risulta che la difesa dell'imputato abbia richiesto solo la pena pecuniaria, richiesta che é stata rigettata..

Il quinto motivo é inammissibile in quanto non tiene conto della pena in concreto irrogata che non consente l'applicazione dei benefici richiesti.

2. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 marzo 2023 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod.pen. loro ascritto ed, esclusa per entrambi la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per la scelta del rito, li aveva condannati ciascuno alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Gli odierni imputati, a seguito di segnalazione di alcuni vicini di casa, erano stati colti all'esterno dell'appartamento da cui si stavano allontanando dopo aver appena asportato tre orologi ed un bilancino da orafo con indosso ancora i guanti utilizzati per non lasciare impronte; oltre alla refurtiva recavano con sé all'interno di una custodia per racchette da tennis un piede di porco ed altri attrezzi idonei all'effrazione nonché torce, attrezzatura che era loro servita per scassinare la serratura della porta finestra ed introdursi nell'appartamento (fatto avvenuto in Roma, il 4 febbraio 2021). 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione. 2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in cinque motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. per non avere la Corte d'appello di Roma derubricato la fattispecie di furto consumato nell'ipotesi del tentativo non potendosi ritenere perfezionato il momento dell'impossessamento da parte del soggetto attivo del reato giacché gli agenti di P.G. ebbero ad intervenire nell'immediatezza ed a bloccare gli imputati mentre erano ancora all'interno dell'abitazione e ciò in base ad una motivazione apparente che travisava le risultanze istruttorie. Si assume che nel caso di specie la condotta dell'imputato si é fermata alla fase della mera sottrazione senza che lo stesso abbia conseguito il possesso della refurtiva essendo stato impedito dall'intervento degli operanti. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alla esclusione della punibilità in ragione della lievità del fatto. Si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare l'esiguità del danno e la precarietà delle condizioni di vita individuali Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. per avere la Corte d'appello escluso il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno alla stregua di una motivazione apparente. Si osserva che la motivazione adottata dalla Corte non é idonea a spiegare le ragioni del rigetto mentre si é in presenza di un'offerta satisfattiva. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per non avere il provvedimento gravato applicato il minimo della pena e per aver omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui la pena é stata determinata oltre il minimo edittale e non siano state applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nonché l'omessa motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 163 e 175 cod.pen. Si assume che la rideterminazione della pena consentirebbe la concessione die benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2.2.Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in cinque motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. per non avere la Corte d'appello di Roma derubricato la fattispecie di furto consumato nell'ipotesi del tentativo non potendosi ritenere perfezionato il momento dell'impossessamento da parte del soggetto attivo del reato giacché gli agenti di P.G. ebbero ad intervenire nell'immediatezza ed a bloccare gli imputati mentre erano ancora all'interno dell'abitazione e ciò in base ad una motivazione apparente che travisava le risultanze istruttorie. Si assume che nel caso di specie la condotta dell'imputato si é fermata alla fase della mera sottrazione senza che lo stesso abbia conseguito il possesso della refurtiva essendo stato impedito dall'intervento degli operanti. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per non avere la sentenza d'appello motivato in ordine alla esclusione della punibilità in ragione della lievità del fatto. Si assume che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare l'esiguità del danno e la precarietà delle condizioni di vita individuali Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. per avere la Corte d'appello escluso il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno alla stregua di una motivazione apparente. Si osserva che la motivazione adottata dalla Corte non é idonea a spiegare le ragioni del rigetto mentre si é in presenza di un'offerta satisfattiva. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per non avere il provvedimento gravato applicato il minimo della pena e per aver omesso di motivare in ordine alle ragioni per cui la pena é stata determinata oltre il minimo edittale e non siano state applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nocnhé l'omessa motivazione anche con riferimento alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 163 e 175 cod.pen. Si assume che la rideterminazione della pena consentirebbe la concessione die benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti, in quanto sostanzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente. Il primo motivo é manifestamente infondato. La Corte d'appello rispondendo ad analoga doglianza proposta in appello, con motivazione logica, ha posto in rilievo che entrambi gli odierni imputati sono stati colti all'esterno dell'appartamento dal quale si stavano allontanando e che al loro seguito portavano la refurtiva sicché gli stessi avevano pienamente conseguito il possesso di quanto sottratto. Ed invero risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 dep. 2019, Rv. 275278). Il secondo motivo é inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di motivo di appello e comunque in relazione alla pena edittale prevista per il reato contestato non può trovare applicazione l'art. 131 bis cod.pen. Il terzo motivo é manifestamente infondato. Ed invero, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva. (Sez. 2 - , n. 9535_del 11/02/2022, Rv. 282793 ). Ebbene nella specie il giudice d'appello richiamando la motivazione della sentenza di primo grado ha ritenuto che nonostante la refurtiva sia stata restituita il reato ha cagionato ulteriori danni materiali essendo stato divelto l'infisso della porta finestra che dava accesso all'appartamento; inoltre la persona offesa non ha accettato l'offerta. Il quarto motivo é manifestamente infondato. Ed invero, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ha ritenuto che sia stata applicata in primo grado una pena particolarmente mite considerato che non é stata contesta l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen.. Del pari il giudice di primo grado ha applicato le circostanze generiche. Quanto alle sanzioni sostitutive risulta che la difesa dell'imputato abbia richiesto solo la pena pecuniaria, richiesta che é stata rigettata.. Il quinto motivo é inammissibile in quanto non tiene conto della pena in concreto irrogata che non consente l'applicazione dei benefici richiesti. 2. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese