CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo;ricorrentecontroGallo Pasquale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimatiavverso la sentenza n. 945/2022 depositata il 3 maggio 2022 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione,Sez. I – RG 18733/2022camera di consiglio 26.3.2026 1Numero registro generale 18733/2022Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 12123/2026Data pubblicazione 30/04/2026affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di TorreAnnunziata ha confermato la pronuncia di primo grado del localeGiudice di Pace: con tale decisione l’odierna ricorrente era statacondannata a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Gallo la somma di euro 2.025,00, a titolo di rimborso di trebuoni fruttiferi postali della serie «AA1».[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso,sollevata da [OSCURATO:PERSONA], andasse respinta, siccome quest’ultima nonaveva provato di aver consegnato al risparmiatore il foglio informativodella serie di buoni postali acquistata, in mancanza del quale non erapossibile supporre che il cliente fosse a conoscenza delle caratteristichedell’investimento e, segnatamente, della scadenza del titolo: a nullarilevava, secondo il Tribunale, la pubblicazione per affissione negli ufficipostali del relativo avviso, né la sua pubblicazione in giornali quotidiani.2. — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 6 d.lgs. n. 284/1999, degli artt. 2, 6, 8, 9,15 ss. d.m. 19 dicembre 2000, dell’art. 2002, 1339 e 1992 c.c.. Sideduce che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il quadronormativo applicabile, secondo il quale i buoni postali fruttiferi sonodocumenti di legittimazione che trovano la loro disciplina in norme cheintegrano il negozio ab externo. Si rileva, in particolare, che per i buonioggetto di causa occorrerebbe tener presenti le prescrizioni contenutenel d.m. 19 dicembre 2000, adottato in applicazione dell’art. 2, comma2, d.lgs. n. 284 del 1999.Col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 e 6 d.lgs. n. 284/1999, dell’art. 6 d.m. 19 dicembre 2000e dell’art. 1175 c.c.. Assume la ricorrente che la sentenza sarebbeSez. I – RG 18733/2022camera di consiglio 26.3.2026 2Numero registro generale 18733/2022Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 12123/2026Data pubblicazione 30/04/2026errata in quanto fondata sul mancato assolvimento dei doveri ditrasparenza e di informazione: la normativa che regola i buoni postali,siccome contenuta nel d.m. del 19 dicembre 2000, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale del 27 dicembre dello stesso anno, dovrebbepresumersi conosciuta e comunque conoscibile. [OSCURATO:PERSONA] lamentainoltre che la sentenza abbia applicato erroneamente il principiodell'onere della prova con riguardo all'asserita mancata consegna delfoglio informativo.Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2941 e 1175 c.c., dell’art. 6 d.lgs. n. 284/1999 e degli artt. 6, 8e 18 d.m. 19 dicembre 2000. Si oppone, in sintesi, che gli intestataridei buoni avrebbero dovuto conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, ladata di scadenza dei buoni, onde i medesimi non avrebbero potutoinvocare alcun legittimo affidamento circa la mancata prescrizione delloro diritto al rimborso dei titoli.2. ― In via preliminare, occorre osservare che il ricorso percassazione è stato ritualmente notificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardo, costituitasi per gli odierni intimati avanti al Tribunale diTorre Annunziata con comparsa datata 4 febbraio 2021: atto recante,in calce, la procura ad litem a lei conferita. La comparsa è stataacquisita in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria con cui era statadisposta la trasmissione a questa Corte del fascicolo di merito.3. — È fondato il terzo motivo, con assorbimento dei primi due.4. — La Corte di appello ha impropriamente conferito rilievo allamancata conoscenza, da parte dei risparmiatori, della data di scadenzadel titolo: mancata conoscenza determinata dall’omessa consegna aimedesimi del foglio informativo recante tale indicazione. Secondo ilGiudice distrettuale, la prescrizione «inizia a decorrere da quando si èa conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, principiocodificato nell’art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che ‘laprescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essereSez. I – RG 18733/2022camera di consiglio 26.3.2026 3Numero registro generale 18733/2022Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 12123/2026Data pubblicazione 30/04/2026fatto valere’».È da osservare, in contrario, che la detta ignoranza integra unostacolo di mero fatto, come tale inidoneo a condizionare la decorrenzadella prescrizione. Infatti — ciò è ben noto —, l'impossibilità di far valereil diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fattoimpeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che derivada cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anchegli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali ilsuccessivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi disospensione della prescrizione (per tutte: Cass. 29 giugno 2025, n.17451; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193).Il tema, con riguardo al rilievo che può assumere la mancataconsegna del detto foglio informativo sul decorso della prescrizione deldiritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi, è stato affrontato direcente da questa Corte.Si allude a Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686, cui si devono leconsiderazioni che seguono.«[D]alla disciplina della prescrizione, facendo riferimento, inparticolare, alla norma sulla sua interruzione di cui all'art. 2943 c.c.,così come intesa nel diritto vivente, emerge che per determinarel'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempodeterminato dalla legge (art. 2934 c.c.), non occorrendo, quindi, alcunaqualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio. Pertanto,la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo delmancato esercizio — o inerzia — non attribuendo alcuna rilevanza alsignificato che altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto.«Conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurarel'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943c.c.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti diesercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio,domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali siSez. I – RG 18733/2022camera di consiglio 26.3.2026 4Numero registro generale 18733/2022Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 12123/2026Data pubblicazione 30/04/2026richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare ildiritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamenteo per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione diesercitare il diritto spettante al dichiarante.«In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio deldiritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione,risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso comeintenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondocaso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e delcompimento della prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancatoesercizio del diritto, cioè la mera inerzia, non richiedendosi che essaassuma agli occhi di altri soggetti il significato di un comportamentoconcludente.«Muovendo da tale assunto, è ragionevole farne derivare che illegislatore considera la posizione del creditore, rispetto al decorso deltempo, solo in termini di onere.«Rispetto all’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, ancheove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che perl’ordinamento rileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanereinerte, acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente ildebitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancataconsegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più,maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza delbuono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo deltermine di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile,verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi,l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine qui applicabile, giovaribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art. 2946).«Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che illegislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art.Sez. I – RG 18733/2022camera di consiglio 26.3.2026 5Numero registro generale 18733/2022Numero sezionale 1370/2026Numero di raccolta generale 12123/2026Data pubblicazione 30/04/20262941, n. 8, c.c.), come elemento idoneo a determinare la sospensionedella prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato alcomportamento colposo del medesimo debitore, sicché nemmeno èpossibile recuperarlo come causa dell’ostacolo di fatto all’esercizio di undiritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio sudi esso — come concretamente hanno inteso fare le odiernecontroricorrenti — una pretesa risarcitoria invece inconfigurabile».[OSCURATO:PERSONA] condivide questi argomenti.5. — La sentenza è cassata, con rinvio della causa al Tribunale diTorre Annunziata, che regolerà le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese delgiudizio di legittimità al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona dialtro magistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 18733/2022camera di consiglio 26.3.2026 6