CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comnna 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta secondaria, siccome in grado di incidere sula successiva commercializzazione dello stupefacente, con rilevante compromissione del bene della salute tutelato dalla norma incriminatrice; La tesi difensiva è stata esplicitamente afIFrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici; il secondo motivo, con cui si deducono vizi di della motivazione, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è anche esso manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione dlegli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo in sentenza, effettuato dalla Corte di appello, a precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), accanto alla evidenziazione analitica della assenza di elementi positivi; Il terzo motivo, inerente vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare alla manciata esclusione della recidiva è inammissibile, avendo la corte vagliato adeguatamente i presupposti della recidiva evidenziando i precedenti a carico , numerosi, e la loro stretl:a correlazione nel senso di una accresciuta pericolosità sociale, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali al riguardo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ín favore della Cassa delle ammende.»., • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.