CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2021 il Giudice di pace di Cremona ha corretto il dispositivo della sentenza di condanna da lui emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni colpose commesso in offesa di [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile), commutandolo in pronuncia di non doversi procedere per morte dell'imputato, in ragione del decesso di Mainardi intervenuto prima della decisione ma partecipato al giudice solo successivamente a essa e nelle more per la stesura della relativa motivazione. 2. Avverso il provvedimento di correzione dell'errore la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ritenuta la propria legittimazione a ricorrere, il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione di legge per aver il giudice applicato la disciplina della correzione dell'errore materiale in ipotesi caratterizzata dalla morte del reo resa nota successivamente alla sentenza. In particolare, la parte civile chiede alla Suprema Corte di stabilire, agli effetti della responsabilità civile, la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e l'assenza di cause di giustificazione, onde ottenere l'affermazione della penale responsabilità per il fatto illecito e la condanna dello stesso imputato, in solido con il responsabile civile ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), al risarcimento del danno patrimoniale e non, conseguenza del delitto, nella misura che verrà liquidata dal giudice civile. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, ha chiesto per iscritto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per costante e ormai consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo (ex plurimis: Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860-01; Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013-01; Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, Zagaria, Rv. 272372- 01; si vedano altresì sul punto Sez. 4, n. 13203 del 28/02/2008, Redaelli, Rv. 239603-01; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006,, Pezzino, Rv. 233636-01). La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta quindi la cessazione sia del rapporto proc:essuale penale che del rapporto processuale civile nel processo penale e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160-01, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato). 3. Ne consegue, per quanto rileva nel presente giudizio, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, come nella specie, dalla parte civile avverso l'ordinanza di correzione del dispositivo di sentenza che abbia avuto la finalità di porre rimedio all'errore di fatto consistito nella pronuncia di una sentenza nei confronti di imputato già deceduto, circostanza che comporta, in forza dell'inesistenza giuridica della sentenza, la cessazione sia del rapporto processuale penale che del rapporto processuale civile nel processo penale. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16