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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2025

Cassazione n. 19874/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19064/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lazio n. 8020/2017 depositata il 22/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello principale della contribuente con accoglimento di quello incidentale dell’ente di riscossione;

2. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controdeduzioni con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 30/01/2025.

La Presidente [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19064/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 8020/2017 depositata il 22/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello principale della contribuente con accoglimento di quello incidentale dell’ente di riscossione; 2. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controdeduzioni con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 19064/2018 Numero sezionale 669/2025 Numero di raccolta generale 19874/2025 Data pubblicazione 17/07/2025
Sentenza Cassazione n. 19874/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris