Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:589
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0666_RES
[OSCURATO:PERSONA]666/24
EGB e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] de lo Penal della [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Lotta al terrorismo – Articolo 83, paragrafo 1, TFUE – Direttiva (UE) 2017/541 – Articolo 3 – Reati di terrorismo – Articolo 4 – Reati riconducibili a un gruppo terroristico – Articolo 15, paragrafo 1 – Obbligo di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive – Effetto utile – Principio della certezza del diritto – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Primato del diritto dell’Unione – Principio di leale cooperazione – Legge nazionale di amnistia che prevede l’estinzione della responsabilità penale – Atti che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro il terrorismo – Direttiva 2017/541 – Obbligo di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive – Portata – Legge nazionale di amnistia che prevede l’estinzione della responsabilità penale per la commissione di atti che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani – Ammissibilità – Presupposto
(Art. 4, § 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20, 21 e 51, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/541, art. 15)
(v. punti 69-88 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte centrale, Spagna), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla compatibilità di una legge di amnistia nazionale relativa a reati legati al terrorismo con la direttiva 2017/541 (
1
), letta alla luce dei principi del primato e di leale cooperazione, di certezza del diritto, di parità di trattamento e di non discriminazione.
La causa trae origine da un procedimento penale avviato nei confronti di dodici persone perseguite, tra l’altro, per appartenenza ad un’organizzazione terroristica, nel corso del periodo da ottobre 2017 a novembre 2019.
L’11 giugno 2024, dopo l’entrata in vigore della legge di amnistia (
2
), applicabile ad alcuni atti commessi tra il 1
o
novembre 2011 ed il 13 novembre 2023 nel contesto del movimento a favore dell’indipendenza della Catalogna, gli accusati hanno presentato una domanda di amnistia.
Il giudice del rinvio, che deve decidere su tale domanda, nutre nondimeno dei dubbi riguardo alla compatibilità dell’applicazione dell’amnistia con il diritto dell’Unione. Esso osserva, in particolare, che la direttiva 2017/541 esige che i reati in discussione nel procedimento principale, che rientrerebbero nella nozione di «partecipazione alle attività di un gruppo terroristico», siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Orbene, l’applicazione di un’amnistia avrebbe come effetto di esonerare da qualsiasi responsabilità penale le persone accusate di aver commesso reati siffatti. Inoltre, la LOA prevede che siano esclusi dall’applicazione dell’amnistia gli atti che, per la loro finalità, possono essere qualificati come terrorismo ai sensi della direttiva 2017/541 e che hanno anche causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani. Tale legge si fonda dunque sulla premessa secondo cui alcuni atti di terrorismo violano gravemente i diritti umani e non possono essere amnistiati, mentre altri non darebbero luogo a violazioni siffatte e potrebbero beneficiare di amnistia. Orbene, una distinzione del genere non figurerebbe nella direttiva 2017/541. In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte alcune questioni volte a stabilire, in sostanza, se le condizioni alle quali la LOA esclude dal proprio ambito di applicazione i reati ricadenti sotto la direttiva 2017/541 e stabilisce le condizioni di applicazione dell’amnistia siano conformi a tale direttiva nonché ai sopra citati principi del diritto dell’Unione.
Giudizio della Corte
Ritenendo che una legge di amnistia come la LOA determini una limitazione dell’applicazione delle sanzioni previste a titolo dell’articolo 15 della direttiva 2017/541, la Corte verifica, in primo luogo, se la legge suddetta sia idonea a compromettere l’effetto utile di tale direttiva.
All’esito dell’analisi delle disposizioni della legge summenzionata, la Corte constata che l’estinzione della responsabilità prevista dalla LOA, che è stata emanata al fine di ridurre delle tensioni istituzionali e politiche nonché di facilitare un processo di riconciliazione e il cui obiettivo specifico è definito in conformità a tali obiettivi, non è idonea a compromettere l’effetto utile della direttiva 2017/541. La Corte ricava tale conclusione, in particolare, dalla specificità di una legge di amnistia. Infatti, in assenza di qualsiasi riferimento a tale meccanismo particolare di estinzione della responsabilità penale all’interno della direttiva 2017/541, le norme minime che quest’ultima stabilisce, in conformità al suo articolo 1, concernente la definizione dei reati e delle sanzioni penali nel settore dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili ad un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche, non hanno l’effetto di escludere, come facoltà di principio, il ricorso all’amnistia da parte degli Stati membri nell’ambito di applicazione della direttiva suddetta.
In secondo luogo, la Corte esamina la compatibilità di una legge siffatta con i principi generali del diritto dell’Unione.
Per quanto riguarda,
in primis
, il rispetto delle prescrizioni scaturenti dal principio della certezza del diritto, la Corte considera che la definizione astratta degli atti rientranti nell’esclusione dall’amnistia, prevista dall’articolo 2, lettera c), della LOA, e segnatamente il fatto che tale legge non precisa in dettaglio l’esatta natura dell’insieme di questi atti e neppure fissa una soglia di gravità che sarebbe loro attribuita, non pregiudica le prescrizioni scaturenti dal principio della certezza del diritto, qualora i giudici competenti siano in grado di determinare, alla luce della direttiva 2017/541, i reati di terrorismo esclusi dall’amnistia. Infatti, né le disposizioni disciplinanti l’ambito di applicazione della LOA, enunciate nell’articolo 1 di tale legge, né quelle che prevedono le esclusioni da quest’ultimo, tra le quali figura, segnatamente, l’articolo 2, lettera c), di tale legge, sembrano contenere elementi tali da porre difficoltà quanto alla loro interpretazione per i giudici competenti o alla loro prevedibilità per gli amministrati. Per quanto riguarda,
in secundis
, il rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte ricorda che il principio di non discriminazione, che costituisce un’espressione particolare del principio di parità di trattamento, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente, tenendo presente che il requisito della comparabilità delle situazioni deve essere valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, segnatamente, alla luce dell’oggetto e della finalità perseguita dall’atto che stabilisce la distinzione in questione.
Orbene, secondo la Corte, nell’ambito di una legge di amnistia come la LOA, la cui esplicita finalità è di favorire la riconciliazione politica nel solo contesto di un movimento politico particolare, i reati commessi in tale contesto e i reati commessi in altri contesti non possono essere considerati come rientranti in situazioni paragonabili.
In tertiis
, per quanto riguarda i principi del primato e di leale cooperazione, la Corte rileva che, nella misura in cui l’adozione di una legge di amnistia, come la LOA, non pregiudica l’effetto utile della direttiva 2017/541, letta alla luce dei principi summenzionati, tale adozione non può violare né il principio del primato, in virtù del quale tutti gli organi degli Stati membri devono dare pieno effetto alle diverse norme dell’Unione, né il principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che obbliga gli Stati membri segnatamente ad astenersi da qualsiasi misura suscettibile di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, la Corte dichiara che la direttiva 2017/541, letta alla luce dei principi del primato e di leale cooperazione, di certezza del diritto, di parità di trattamento e di non discriminazione, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una legge nazionale di amnistia che, al fine di ridurre tensioni istituzionali e politiche e di agevolare un processo di riconciliazione, prevede l’estinzione della responsabilità penale di chiunque abbia commesso, nel corso di un periodo circoscritto e nel contesto del perseguimento dell’indipendenza di una parte del territorio nazionale di uno Stato membro, atti contemplati dalla suddetta direttiva che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani, di cui la legge in questione non precisa né la natura esatta né la soglia di gravità, qualora i giudici competenti siano in grado di determinare i reati di terrorismo esclusi dall’amnistia.
(
1
) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (
GU 2017, L 88, pag. 6
).
(
2
) [OSCURATO:PERSONA] 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña legge organica 1/2024 di amnistia ai fini della normalizzazione istituzionale, politica e sociale in Catalogna), del 10 giugno 2024 (BOE n. 141, dell’11 giugno 2024, pag. 67764; in prosieguo: la «LOA»).