CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (durata e ragioni dell'allontanamento diverse da quelle addotte dall'imputato e sostenute dalla difesa); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I( resident