CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 2023
Cassazione n. 09674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 22 febbraio 2013, irrevocabile in data 8 giugno 2013. A ragione della decisione, ha posto la circostanza che il condannato aveva commesso, il 6 giugno 2018 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, un altro delitto, per il quale era stato condannato con sentenza del 15 ottobre 2018, irrevocabile il 24 settembre 2020. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo ha lamentato il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che, sia nel corpo del provvedimento, sia nel dispositivo, riporta un numero di sentenza differente rispetto a quello indicato nel certificato dello stato di esecuzione della pena della Procura della Repubblica. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'apparenza della motivazione dell'ordinanza che, dopo avere indicato le tre ipotesi che consentono la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha indicato per quale di esse il beneficio è stato revocato nel caso di specie. 2.3. Con il terzo motivo ha censurato il provvedimento, per avere il Tribunale disposto la revoca della sospensione condizionale in forza della sopravvenuta commissione di reato per il quale non è stata disposta pena detentiva, tale non potendo considerarsi il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 18 agosto 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per le ragioni che seguono. 2. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. 2.1. Nessun rilievo può attribuirsi al mero lapsus calami contenuto nel provvedimento che ha riguardato l'indicazione del numero della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli che non ha prodotto alcuna incertezza sull'individuazione del provvedimento di cui si tratta; circostanza quest'ultima, invero, neppure lamentata dalla difesa che si è limitata - in modo a-specifico - ha dolersi dell'errata indicazione. 2.2. Il terzo motivo, secondo il quale il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio poiché la sentenza revocante ha irrogato non una pena detentiva, bensì quella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, deduce un enunciato contrario al principio espresso da questa Corte - che qui si condivide e ribadisce - secondo cui «La sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa » (Sez. 1, n. 4629 del 05/11/2020, dep. 2021, Mancini, Rv. 280357). 3. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso che deduce l'apparenza della motivazione posta a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Come lamentato nel ricorso e come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Giudice dell'esecuzione - dopo avere elencato ai punti da a) a c) le tre ipotesi per le quali, alla stregua dell'art. 168 cod. pen., il beneficio di cui si tratta è oggetto di revoca di diritto - ha «ravvisato la sussistenza di detta ipotesi», senza indicare quale delle tre appena richiamate, ricollegandola puramente e semplicemente all'intervenuta nuova condanna, rendendo del tutto inintelligibile la causa della revoca e, cioè, se essa sia stata disposta ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 ovvero del comma 1 n. 2 del medesimo articolo e, così, impedendo qualsivoglia controllo sulla correttezza del ragionamento logico- giuridico seguito dal Tribunale. 4. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, libero negli esiti, ma ossequiante dei principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 19 ottobre 2