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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00269/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila conferm3va la pronuncia emessa il 13/3/2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 5-..;-none D'Angelo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del reato di cui aiV3 t. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati alle pene di ::ui al dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La Corte di merito av,-ebbe ribadito la condanna con argomento viziato e con frasi di stile, in asserza di effettiva motivazione ed in mancanza di prove.

Censurabile negli stessi termini, ancora, sarebbe l'argomento a base del trattamento sanzionator o. ri•:enuto eccessivo, e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -al e della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argorieimativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccstruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Muss: ,, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 2z.32z 7).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Sup:eii orte, osserva allora il Collegio che le generiche censure mosse dal ricorrete al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la panenza li una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emer;ienze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valuhzione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro iiinciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutte congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non man festariente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in parficolai e, ha evidenziato che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] emergeva dagli esiti della perquisizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dal reperimento di stupefacente (pari a ciro:i 490 dosi medie giornaliere), bilancino e denaro contante (per oltre duerr ila uro), quest'ultimo nel comodino dello stesso ricorrente.

Ancora con riguardo i tale somma, la sentenza ha preso in esame anche la tesi difensiva sostenuta da figlio Marco, superandola con argomenti non manifestamente illogici e fpni,Ai su elementi di fatto non contestati in questa sede.

Ancora non censurabile, pci, è la motivazione quanto al delitto di cui al capo 2), relativo alla cessione di 2 crammi di hashish a tale [OSCURATO:PERSONA]; la ricostruzione in fatto contenuta alla pag. 5 della sentenza, infatti, è coerente con gli esiti processuali, e non ha ricevi.to éllcuna effettiva critica in questa sede.

5. Con riguardo, infine, alle circostanze attenuanti generiche e n3 Ila iyina, il Collegio osserva che la sentenza impugnata è ancora sostenuta da motivazione non censurabile; come per le prime, infatti, si è valorizzata l'assenza di qual inque elemento positivamente valutabile, così per la sanzione ne è stata evidenrata la congruità rispetto alle condotte riconosciute, peraltro in termini più prossimi ai minimi che ai massimi edittali.

Così, peraltro, da non richiedere uno Aorzo motivazionale particolarmente oneroso.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevan che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p roDesto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamm ssit lità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'ari . 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cu€13 del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equila:ivaileme fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamerrc delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 3 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila conferm3va la pronuncia emessa il 13/3/2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 5-..;-none D'Angelo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del reato di cui aiV3 t. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannati alle pene di ::ui al dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito av,-ebbe ribadito la condanna con argomento viziato e con frasi di stile, in asserza di effettiva motivazione ed in mancanza di prove. Censurabile negli stessi termini, ancora, sarebbe l'argomento a base del trattamento sanzionator o. ri•:enuto eccessivo, e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -al e della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argorieimativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccstruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Muss: ,, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 2z.32z 7). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Sup:eii orte, osserva allora il Collegio che le generiche censure mosse dal ricorrete al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la panenza li una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emer;ienze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valuhzione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro iiinciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutte congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non man festariente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in parficolai e, ha evidenziato che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] emergeva dagli esiti della perquisizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dal reperimento di stupefacente (pari a ciro:i 490 dosi medie giornaliere), bilancino e denaro contante (per oltre duerr ila uro), quest'ultimo nel comodino dello stesso ricorrente. Ancora con riguardo i tale somma, la sentenza ha preso in esame anche la tesi difensiva sostenuta da figlio Marco, superandola con argomenti non manifestamente illogici e fpni,Ai su elementi di fatto non contestati in questa sede. Ancora non censurabile, pci, è la motivazione quanto al delitto di cui al capo 2), relativo alla cessione di 2 crammi di hashish a tale [OSCURATO:PERSONA]; la ricostruzione in fatto contenuta alla pag. 5 della sentenza, infatti, è coerente con gli esiti processuali, e non ha ricevi.to éllcuna effettiva critica in questa sede. 5. Con riguardo, infine, alle circostanze attenuanti generiche e n3 Ila iyina, il Collegio osserva che la sentenza impugnata è ancora sostenuta da motivazione non censurabile; come per le prime, infatti, si è valorizzata l'assenza di qual inque elemento positivamente valutabile, così per la sanzione ne è stata evidenrata la congruità rispetto alle condotte riconosciute, peraltro in termini più prossimi ai minimi che ai massimi edittali. Così, peraltro, da non richiedere uno Aorzo motivazionale particolarmente oneroso. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevan che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p roDesto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamm ssit lità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'ari . 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cu€13 del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equila:ivaileme fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamerrc delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicem
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