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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33493/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso per riesame avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per il delitto di estorsione, addebitatogli in concorso con altre persone ed aggravato dall'essere alcune di esse appartenenti ad associazione di tipo mafioso, nonché dall'utilizzo del "metodo mafioso" e dalla finalità di agevolare un'associazione di tal specie (art. 629, secondo comma, in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 3, e 416-bis.1, cod. pen.).

In estrema sintesi, la condotta delittuosa dello Stillitarri sarebbe consistita nell'aver imposto all'affittuario dell'azienda di proprietà sua e di suo fratello, operante nel settore turistico-ricettivo, l'assunzione di alcune persone - in 'particolare, di tali Prostamo e Muggeri, con funzioni di guardiania - legate da rapporti di parentela o di vicinanza ad esponenti di una locale cosca di "ndrangheta", al fine di evitare problemi nella conduzione delVattività.

Il Tribunale, riepilogate le emergenze investigative, consistenti in un paio di conversazioni intercettate tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda e, soprattutto, nelle dichiarazioni della persona offesa, tale [OSCURATO:PERSONA], ha escluso un quadro di gravità indiziaria, rilevando: che la richiesta non risultava essere stata avanzata in forme estorsive, ma piuttosto in termini di suggerimento, non potendosi escludere che i fratelli Stillitani avessero caldeggiato l'assunzione di tutti i lavoratori già dipendenti della loro società • ed ivi impiegati; che l'assunzione dei due "guardiani" non poteva legittimamente evitarsi, come riferito al Manzoni da vari consulenti da lui interpellati; che le dichiarazioni rese da costui •in tal senso apparivano credibili, non avendo egli esitato a denunciare per condotte estorsive, invece, altre persone; che, pertanto, appariva verosimile che gli Stillitani avessero tentato di ingerirsi nella gestione di quell'attività solo per un interesse commerciale ed economico personale.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando la contraddittorietà intrinseca della motivazione ed il travisamento dei fatti.

Premesso che il dato qualificante della vicenda consiste nelle insistenze dei fratelli Stillitani per l'assunzione di Prostamo e Muggeri contro la volontà del Manzoni, sicché a nulla rileverebbe il favore mostrato in linea generale da quest'ultimo per la prosecuzione dei rapporti lavorativi con i dipendenti dell'azienda locatrice, il ricorrente lamenta l'incongruenza del giudizio conclusivo del Tribunale rispetto al complesso delle dichiarazioni di costui e l'omessa valutazione critica delle stesse in relazione ai distinti momenti in cui sono state rese ed al contesto ambientale.

Citandone testualmente ampi brani, ed evidenziando come, nei loro punti qualificanti, esse siano state richiamate anche dall'ordinanza impugnata, perciò stigmatizzata come in sé contraddittoria, il Pubblico ministero pone in risalto i passaggi in cui quel "testimone" ha parlato di espresse «pressioni» ricevute dagli Stillitani, «che in più circostanze [gli] hanno fatto intendere di non poter operare scelte libere ed obiettive» nella valutazione dei soggetti da assumere, e per i quali non ha mai ottenuto la documentazione richiesta a tal fine, ma che, ciò nonostante ha poi assunto; oppure l'affermazione per cui, all'atto delle reciproche presentazioni, i fratelli Stillitani lo avevano avvertito che, se non avesse voluto «avere problemi in zona relativi alla gestione del villaggio», avrebbe dovuto «fare riferimento e affidamento proprio [a loro], che si presentavano come conoscitori delle dinamiche del territorio».

Tali dichiarazioni - argomenta ulteriormente il ricorrente - debbono essere lette congiuntamente ad altre dello stesso Manzoni, che restituiscono nitidamente il dato di contesto e che, quindi, qualificano in termini conformi all'accusa il comportamento dell'indagato e l'esatta percezione di esso in tal senso da parte della persona offesa.

Significativa, in questo senso, la affermazione di quest'ultima per cui «il gruppo "TUI" è una multinazionale, la più grande compagnia di viaggi e turismo, motivo per cui se le famiglie mafiose calabresi non gradiscono la nostra permanenza sul territorio vibonese, dirotteranno l'investimento altrove, dove non si è costretti a subire angherie di qualsiasi fattispecie».

Come pure eloquente deve ritenersi il successivo comportamento del Manzoni, che, a sèguito dell'arresto degli Stillitani, avvenuto nel luglio del 2020, ha collocato in ferie i predetti Prostamo e Muggeri, «con l'intenzione prima o poi di trovare una legale soluzione definitiva al fine di terminare il rapporto lavorativo, in quanto non rientrano nei parametri della filosofia lavorativa della "TUI"».

Conclude, perciò, l'autorità ricorrente che le affermazioni del Manzoni esclusivamente valorizzate dal Tribunale - secondo cui egli non avrebbe subìto «condotte di natura estorsiva» dai fratelli Stillitani ed il loro comportamento avrebbe rappresentato «piuttosto un atteggiamento (...) un modo di fare», dal quale comunque non era stato mai vincolato nelle sue scelte - sono rappresentative soltanto di una valutazione individuale e soggettiva di quei contegni; ma, soprattutto, esse debbono essere lette e valutate unitamente a quelle, di tutt'altro segno, rese prima e dopo dalla stessa persona, risultando altrimenti incompleta la disamina del dato probatorio disponibile nonché travisati i fatti nel loro complesso.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto contenente esclusivamente censure sulla valutazione dei materiale probatorio e di illogicità della motivazione.4.

Hanno depositato memoria scritta i dirensorí dell'indagato, sostenendo che il ricorso sia inammissibile, perché funzionale ad una rivalutazione del fatto e quindi ad un giudizio di merito.

Il Tribunale non sarebbe incorso nel travisamento di alcuna prova decisiva, né per fraintendimento né per omissione.

In ogni caso, nessun- elemento probatorio dà conto di minacce formulate dall'indagato al Manzoni, mentre, per altro verso, correttamente il Tribunale ha valorizzato la clausola di mantenimento dei posti di lavoro, legittimamente inserita nel contratto di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 2652, cod. civ., e non relativa a specifici nominativi, ma ai numero ed alle mansioni dei lavoratori da assumere, altresì rilevando come Prostamo e Muggeri fossero stati assunti solamente due anni dopo quel contratto.

Inoltre, la difesa denuncia l'inammissibilità della produzione documentale allegata dal Pubblico ministero al proprio ricorso e relativa ad un separato procedimento conto l'indagato, osservando comunque che, laddove ammessa, essa dimostrerebbe la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita di essere accolto.

L'ordinanza impugnata, infatti, presentai le lacune motivazionali evidenziate dal Procuratore ricorrente, che finiscono per rendere intrinsecamente contraddittoria, se considerata nel suo complesso, la trama giustificativa della decisione.

2. In particolare - come indicato specificamente in ricorso - lo stesso Tribunale ha evidenziato alcuni brani di dichiarazioni della persona offesa, che si rivelano indiscutibilmente congruenti con l'ipotesi accusatoria, poiché esplicitano in cosa siano consistite le "pressioni" esercitate dai fratelli Stillitani al Manzoni, la finalità immediata e quella mediata cui le stesse erano volte (ovvero l'assunzione di certe persone, funzionale, a sua volta, ad evitarsi problemi nello svolgimento dell'attività), nonché la ragione di tale modalità relazionale (le "dinamiche del territorio", evidentemente peculiari e tali da non consentire "scelte libere ed obiettive" nella selezione dei collaboratori, e la conoscenza di esse da parte di costoro).

Vero è - come si legge nell'ordinanza e come neppure l'autorità ricorrente contesta - che, in altri momenti, Manzoni ha negato di aver subìto dagli Stillitani condotte "di natura estorsiva" ed ha qualificato le indicazioni di costoro, relative ai soggetti da assumere, piuttosto come una forma di "suggerimento" nei suoi confronti; ma è altrettanto innegabile che si tratta di affermazioni che esprimono valutazioni, piuttosto che raccontare accadirrenti.

Ne deriva che, per sorreggere adeguatamente il giudizio di maggiore concludenza loro assegnato, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare specificamente le ragioni per le quali esse si presentavano tali da neutralizzare la valenza indiziante delle altre, valutando il contributo informativo del Manzoni nel suo complesso ed anche sotto il profilo diacronico, senza limitarsi - come invece è avvenuto - a selezionare solo una parte di esso e ad attribuirle maggior credito.

Va rilevato, in proposito, che le ulteriori dichiarazioni del Manzoni rammentate in ricorso, ed invece completamente obliterate dall'ordinanza, si rivelano anch'esse obiettivamente eloquenti, contenendo espliciti riferimenti a "famiglie mafiose" e ad "angherie" verso gli operatori economici, come pure la netta manifestazione di volontà di cessare ogni rapporto di lavoro con i "guardiani" imposti dagli Stillitani.

E, poiché esse - tanto nella loro esistenza, quanto nel loro contenuto - non sono contestate neppure dalla difesa dell'indagato, la loro omessa considerazione non si risolve in una valutazione di merito sul complessivo compendio probatorio, come tale non sindacabile dal giudice di legittimità, ma piuttosto nella pretermissione di un elemento istruttorio decisivo, o quanto meno potenzialmente tale, che dunque si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione, questa sì censurabile da questa Corte.

Né, infine, un valido sostegno alla decisione impugnata può essere offerto dalla clausola del contratto d'affitto d'azienda con la quale gli Stillitani avevano convenuto il mantenimento dei rapporti di lavoro tra la società affittuaria ed alcune persone già loro dipendenti.

Invero, l'assunto del Tribunale fondato su di essa - ovvero quello per cui non sarebbe possibile escludere che i fratelli Stillitani avessero esercitato le loro "pressioni" su Manzoni al solo scopo di ottenere l'assunzione di tutti i loro precedenti collaboratori - mal si concilia, sul piano logico, con un dato di fatto indiscusso tra le parti: quello, cioè, che detta clausola fosse stata limitata dai contraenti a soli sei dipendenti, a fronte dei circa quaranta già in servizio nella "Garden sud" s.r.l. dell'indagato e di suo fratello.

3. Tali manifeste lacune motivazionali e le conseguenti incongruenze logiche debbono essere emendate dal Tribunale del riesame, al quale il procedimento dev'essere perciò rinviato.

4. Solo per inciso, deve rilevarsi che il ricorso del Pubblico ministero non ha trattato il punto relativo alla sussistenza di esigenze cautelari, che tuttavia nemmeno l'ordinanza impugnata ha esaminato, in ipotesi escludendole.' Procedendosi, tuttavia, per reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la mancata disamina di tale profilo da parte del Pubblico ministero comunque non determina la carenza di un suo concreto interesse all'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità del suo ricorso (sul tema, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso per riesame avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per il delitto di estorsione, addebitatogli in concorso con altre persone ed aggravato dall'essere alcune di esse appartenenti ad associazione di tipo mafioso, nonché dall'utilizzo del "metodo mafioso" e dalla finalità di agevolare un'associazione di tal specie (art. 629, secondo comma, in relazione agli artt. 628, terzo comma, n. 3, e 416-bis.1, cod. pen.). In estrema sintesi, la condotta delittuosa dello Stillitarri sarebbe consistita nell'aver imposto all'affittuario dell'azienda di proprietà sua e di suo fratello, operante nel settore turistico-ricettivo, l'assunzione di alcune persone - in 'particolare, di tali Prostamo e Muggeri, con funzioni di guardiania - legate da rapporti di parentela o di vicinanza ad esponenti di una locale cosca di "ndrangheta", al fine di evitare problemi nella conduzione delVattività. Il Tribunale, riepilogate le emergenze investigative, consistenti in un paio di conversazioni intercettate tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda e, soprattutto, nelle dichiarazioni della persona offesa, tale [OSCURATO:PERSONA], ha escluso un quadro di gravità indiziaria, rilevando: che la richiesta non risultava essere stata avanzata in forme estorsive, ma piuttosto in termini di suggerimento, non potendosi escludere che i fratelli Stillitani avessero caldeggiato l'assunzione di tutti i lavoratori già dipendenti della loro società • ed ivi impiegati; che l'assunzione dei due "guardiani" non poteva legittimamente evitarsi, come riferito al Manzoni da vari consulenti da lui interpellati; che le dichiarazioni rese da costui •in tal senso apparivano credibili, non avendo egli esitato a denunciare per condotte estorsive, invece, altre persone; che, pertanto, appariva verosimile che gli Stillitani avessero tentato di ingerirsi nella gestione di quell'attività solo per un interesse commerciale ed economico personale. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando la contraddittorietà intrinseca della motivazione ed il travisamento dei fatti. Premesso che il dato qualificante della vicenda consiste nelle insistenze dei fratelli Stillitani per l'assunzione di Prostamo e Muggeri contro la volontà del Manzoni, sicché a nulla rileverebbe il favore mostrato in linea generale da quest'ultimo per la prosecuzione dei rapporti lavorativi con i dipendenti dell'azienda locatrice, il ricorrente lamenta l'incongruenza del giudizio conclusivo del Tribunale rispetto al complesso delle dichiarazioni di costui e l'omessa valutazione critica delle stesse in relazione ai distinti momenti in cui sono state rese ed al contesto ambientale. Citandone testualmente ampi brani, ed evidenziando come, nei loro punti qualificanti, esse siano state richiamate anche dall'ordinanza impugnata, perciò stigmatizzata come in sé contraddittoria, il Pubblico ministero pone in risalto i passaggi in cui quel "testimone" ha parlato di espresse «pressioni» ricevute dagli Stillitani, «che in più circostanze [gli] hanno fatto intendere di non poter operare scelte libere ed obiettive» nella valutazione dei soggetti da assumere, e per i quali non ha mai ottenuto la documentazione richiesta a tal fine, ma che, ciò nonostante ha poi assunto; oppure l'affermazione per cui, all'atto delle reciproche presentazioni, i fratelli Stillitani lo avevano avvertito che, se non avesse voluto «avere problemi in zona relativi alla gestione del villaggio», avrebbe dovuto «fare riferimento e affidamento proprio [a loro], che si presentavano come conoscitori delle dinamiche del territorio». Tali dichiarazioni - argomenta ulteriormente il ricorrente - debbono essere lette congiuntamente ad altre dello stesso Manzoni, che restituiscono nitidamente il dato di contesto e che, quindi, qualificano in termini conformi all'accusa il comportamento dell'indagato e l'esatta percezione di esso in tal senso da parte della persona offesa. Significativa, in questo senso, la affermazione di quest'ultima per cui «il gruppo "TUI" è una multinazionale, la più grande compagnia di viaggi e turismo, motivo per cui se le famiglie mafiose calabresi non gradiscono la nostra permanenza sul territorio vibonese, dirotteranno l'investimento altrove, dove non si è costretti a subire angherie di qualsiasi fattispecie». Come pure eloquente deve ritenersi il successivo comportamento del Manzoni, che, a sèguito dell'arresto degli Stillitani, avvenuto nel luglio del 2020, ha collocato in ferie i predetti Prostamo e Muggeri, «con l'intenzione prima o poi di trovare una legale soluzione definitiva al fine di terminare il rapporto lavorativo, in quanto non rientrano nei parametri della filosofia lavorativa della "TUI"». Conclude, perciò, l'autorità ricorrente che le affermazioni del Manzoni esclusivamente valorizzate dal Tribunale - secondo cui egli non avrebbe subìto «condotte di natura estorsiva» dai fratelli Stillitani ed il loro comportamento avrebbe rappresentato «piuttosto un atteggiamento (...) un modo di fare», dal quale comunque non era stato mai vincolato nelle sue scelte - sono rappresentative soltanto di una valutazione individuale e soggettiva di quei contegni; ma, soprattutto, esse debbono essere lette e valutate unitamente a quelle, di tutt'altro segno, rese prima e dopo dalla stessa persona, risultando altrimenti incompleta la disamina del dato probatorio disponibile nonché travisati i fatti nel loro complesso. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto contenente esclusivamente censure sulla valutazione dei materiale probatorio e di illogicità della motivazione.4. Hanno depositato memoria scritta i dirensorí dell'indagato, sostenendo che il ricorso sia inammissibile, perché funzionale ad una rivalutazione del fatto e quindi ad un giudizio di merito. Il Tribunale non sarebbe incorso nel travisamento di alcuna prova decisiva, né per fraintendimento né per omissione. In ogni caso, nessun- elemento probatorio dà conto di minacce formulate dall'indagato al Manzoni, mentre, per altro verso, correttamente il Tribunale ha valorizzato la clausola di mantenimento dei posti di lavoro, legittimamente inserita nel contratto di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 2652, cod. civ., e non relativa a specifici nominativi, ma ai numero ed alle mansioni dei lavoratori da assumere, altresì rilevando come Prostamo e Muggeri fossero stati assunti solamente due anni dopo quel contratto. Inoltre, la difesa denuncia l'inammissibilità della produzione documentale allegata dal Pubblico ministero al proprio ricorso e relativa ad un separato procedimento conto l'indagato, osservando comunque che, laddove ammessa, essa dimostrerebbe la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rilevabile d'ufficio dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita di essere accolto. L'ordinanza impugnata, infatti, presentai le lacune motivazionali evidenziate dal Procuratore ricorrente, che finiscono per rendere intrinsecamente contraddittoria, se considerata nel suo complesso, la trama giustificativa della decisione. 2. In particolare - come indicato specificamente in ricorso - lo stesso Tribunale ha evidenziato alcuni brani di dichiarazioni della persona offesa, che si rivelano indiscutibilmente congruenti con l'ipotesi accusatoria, poiché esplicitano in cosa siano consistite le "pressioni" esercitate dai fratelli Stillitani al Manzoni, la finalità immediata e quella mediata cui le stesse erano volte (ovvero l'assunzione di certe persone, funzionale, a sua volta, ad evitarsi problemi nello svolgimento dell'attività), nonché la ragione di tale modalità relazionale (le "dinamiche del territorio", evidentemente peculiari e tali da non consentire "scelte libere ed obiettive" nella selezione dei collaboratori, e la conoscenza di esse da parte di costoro). Vero è - come si legge nell'ordinanza e come neppure l'autorità ricorrente contesta - che, in altri momenti, Manzoni ha negato di aver subìto dagli Stillitani condotte "di natura estorsiva" ed ha qualificato le indicazioni di costoro, relative ai soggetti da assumere, piuttosto come una forma di "suggerimento" nei suoi confronti; ma è altrettanto innegabile che si tratta di affermazioni che esprimono valutazioni, piuttosto che raccontare accadirrenti. Ne deriva che, per sorreggere adeguatamente il giudizio di maggiore concludenza loro assegnato, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare specificamente le ragioni per le quali esse si presentavano tali da neutralizzare la valenza indiziante delle altre, valutando il contributo informativo del Manzoni nel suo complesso ed anche sotto il profilo diacronico, senza limitarsi - come invece è avvenuto - a selezionare solo una parte di esso e ad attribuirle maggior credito. Va rilevato, in proposito, che le ulteriori dichiarazioni del Manzoni rammentate in ricorso, ed invece completamente obliterate dall'ordinanza, si rivelano anch'esse obiettivamente eloquenti, contenendo espliciti riferimenti a "famiglie mafiose" e ad "angherie" verso gli operatori economici, come pure la netta manifestazione di volontà di cessare ogni rapporto di lavoro con i "guardiani" imposti dagli Stillitani. E, poiché esse - tanto nella loro esistenza, quanto nel loro contenuto - non sono contestate neppure dalla difesa dell'indagato, la loro omessa considerazione non si risolve in una valutazione di merito sul complessivo compendio probatorio, come tale non sindacabile dal giudice di legittimità, ma piuttosto nella pretermissione di un elemento istruttorio decisivo, o quanto meno potenzialmente tale, che dunque si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione, questa sì censurabile da questa Corte. Né, infine, un valido sostegno alla decisione impugnata può essere offerto dalla clausola del contratto d'affitto d'azienda con la quale gli Stillitani avevano convenuto il mantenimento dei rapporti di lavoro tra la società affittuaria ed alcune persone già loro dipendenti. Invero, l'assunto del Tribunale fondato su di essa - ovvero quello per cui non sarebbe possibile escludere che i fratelli Stillitani avessero esercitato le loro "pressioni" su Manzoni al solo scopo di ottenere l'assunzione di tutti i loro precedenti collaboratori - mal si concilia, sul piano logico, con un dato di fatto indiscusso tra le parti: quello, cioè, che detta clausola fosse stata limitata dai contraenti a soli sei dipendenti, a fronte dei circa quaranta già in servizio nella "Garden sud" s.r.l. dell'indagato e di suo fratello. 3. Tali manifeste lacune motivazionali e le conseguenti incongruenze logiche debbono essere emendate dal Tribunale del riesame, al quale il procedimento dev'essere perciò rinviato. 4. Solo per inciso, deve rilevarsi che il ricorso del Pubblico ministero non ha trattato il punto relativo alla sussistenza di esigenze cautelari, che tuttavia nemmeno l'ordinanza impugnata ha esaminato, in ipotesi escludendole.' Procedendosi, tuttavia, per reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la mancata disamina di tale profilo da parte del Pubblico ministero comunque non determina la carenza di un suo concreto interesse all'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità del suo ricorso (sul tema, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per n
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